Re: [Forumlucca] 9 marzo 2012: la requisitoria di Iacoviello

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Le tre bugie della requisitoria. Le assurdità del pg Iacoviello su Dell’Utri di Marco lillo Il fatto quotidiano
                                
                                Post n°621 pubblicato il 14 Marzo 2012  da laura561                                
                                                                         Le tre bugie della requisitoria. Le assurdità del pg Iacoviello su Dell’Utri
Sostiene
  Iacoviello che la sentenza di condanna contro il senatore Dell’Utri 
non  cita mai la sentenza Mannino. Ed è falso. Sostiene Iacoviello che 
il  capo di imputazione è liquido e l’accusa mancante. Due volte falso. 
 Sostiene anche che non è ammissibile il concorso esterno in 
associazione  a delinquere semplice. Falso per la terza volta. C’è un 
solo metodo per  giudicare la requisitoria del sostituto procuratore 
generale Francesco  Iacoviello che ha chiesto l’annullamento della 
sentenza di condanna  contro Marcello Dell’Utri: leggerla.Invece
 il dibattito di questi giorni si è  svolto esclusivamente sulle poche 
note pubblicate dai cronisti delle  agenzie di stampa che hanno 
riportato resoconti stringati del discorso  del rappresentante 
dell’accusa davanti alla Cassazione. Fortunatamente  su Internet 
(pubblicata sul sito della rivista Diritto penale  contemporaneo e anche
 sul sito del Fatto Quotidiano) si possono trovare  le 18 pagine dello 
“schema di requisitoria integrato con le note  d’udienza”: 
sostanzialmente la scaletta della requisitoria di  Iacoviello, che non 
ha smentito l’attribuzione alla sua penna del  canovaccio.IL
 FATTO l’ha letto e ha scoperto che  Iacoviello non scrive (e chissà se 
le ha dette davvero) le parole di  condanna del concorso esterno e di 
para-assoluzione dell’imputato  Dell’Utri riportate da tutti i giornali.
 Il sostituto procuratore  generale sembra invece possibilista sulla sua
 colpevolezza:  “L’annullamento con rinvio per vizio di motivazione 
(soluzione poi  statuita dalla Corte accogliendo la sua richiesta, ndr) 
non vuol dire  che l’imputato è innocente. Vuol dire che la motivazione è
 viziata, non  che la decisione è sbagliata. È un annullamento fatto non
 a favore  dell’imputato, ma a favore del diritto”. Certo, valutandolo 
ex post,  come direbbe Iacoviello, questo rinvio – se porterà alla 
prescrizione –  sarà oggettivamente a favore di Dell’Utri ma ex ante 
ancora non si può  dire. Comunque Iacoviello – se anche non avesse detto
 le cose riportate  dalla stampa – nelle sue note ha infilato una serie 
di imprecisioni  importanti. Vediamole una a una.    1) “C’è un capo di 
imputazione che  riempie quasi una pagina. Ebbene, dopo averlo letto, 
possiamo metterlo  da parte.    Lì dentro non c’è il fatto per cui 
l’imputato è stato  condannato. … In questo processo la cosa più 
difficile è trovare  l’imputazione (…) qui abbiamo un imputato, un 
reato. Ma non  un’imputazione.O 
meglio, un’imputazione liquida. Per una  condanna solida”.    
L’imputazione sarà liquida e la condanna solida,  come dice il pg, ma la
 requisitoria di Iacoviello è gassosa e si sgonfia  subito. Basta 
leggere il capo di imputazione della sentenza per  scoprire che occupa 
quasi tre pagine (non meno di una) ed elenca le  responsabilità del 
senatore nel dettaglio. Dell’Utri ha “concorso nelle  attività della 
associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra …ad  esempio:    1. 
partecipando personalmente a incontri con esponenti anche  di vertice di
 Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse  condotte funzionali
 agli interessi della organizzazione; 2.  intrattenendo, inoltre, 
rapporti continuativi con l’associazione per  delinquere tramite 
numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio  criminale, tra i 
quali, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Di  Napoli Giuseppe, Di 
Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore,  Graviano Giuseppe;    
3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti  alla detta 
organizzazione;    4. ponendo a disposizione dei suddetti  esponenti di 
Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema  economico 
italiano e siciliano.    Così rafforzando la potenzialità  criminale 
dell’organizzazione in quanto…” e via elencando. Come si possa  
sostenere che questo sia un capo di imputazione “liquido” e che  
“l’accusa diventa fluida e sfuggente”, come sostiene Iacoviello, è un  
mistero.    2) La seconda imprecisione di Iacoviello è ancora più grave.
  Secondo il pg, infatti, la Corte di appello di Palermo avrebbe 
ignorato  la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che 
ha  assolto l’ex ministro Calogero Mannino dall’accusa di concorso 
esterno  in associazione mafiosa. Si tratta di un’accusa grave nei 
confronti dei  giudici della Corte palermitana perché in sostanza li 
taccia di  sciatteria se non di mala fede perché quella sentenza di 
annullamento è  un vero e proprio punto di riferimento per chiunque si 
occupi di questa  materia. Al riguardo nelle note di Iacoviello si 
legge:    “La sentenza  Mannino (metodicamente ignorata dalla sentenza) 
ci dice che il  contributo del concorrente esterno deve essere concreto,
 effettivo e  rilevante, il quesito giuridico è: “Come è possibile un 
contributo  concreto effettivo e rilevante a una estorsione, che però 
sia qualcosa  di meno del concorso in estorsione ?”.E poi rincara la 
dose: “La  sentenza nelle poche pagine cruciali in cui tratta del 
concorso esterno  dell’imputato non cita neppure una – ripeto una – 
sentenza. Eppure il  concorso esterno ha vissuto stagioni climatiche 
estreme nella  giurisprudenza. Si potevano citare almeno le SS.UU. 
Mannino”.    Ebbene  basta fare un semplice “trova” con il comando del 
computer per scoprire  che la sentenza Mannino è citata per sei volte in
 tre punti diversi  della sentenza di appello della Corte di Palermo. In
 due punti della  sentenza (a pagina 81-82 e 106) la “Mannino” è citata 
quando si  riportano le tesi della difesa del senatore a favore di 
Dell’Utri. Ma a  pagina 260 si invoca il criterio più rigoroso richiesto
 dalle Sezioni  Unite contro Dell’Utri proprio per motivare la condanna a
 suo carico:  “Si trascura di considerare infatti che la condotta di 
Marcello  Dell’Utri è risultata decisiva nell’apportare consapevolmente 
 all’organizzazione mafiosa un contributo al suo rafforzamento avendo  
consentito a Vittorio Mangano e quindi a Cosa nostra di avvicinarsi a  
Silvio Berlusconi avviando un rapporto parassitario protrattosi per  
quasi due decenni. Anche con la sentenza n. 33748 del 12 luglio-20  
settembre 2005 (ric. Mannino) le Sezioni Unite hanno ribadito il  
principio giurisprudenziale, gia’ espresso con le sentenze Demitry (Sez.
  Un., 5/10/1994), Mannino (Sez. Un., 261 27/9/1995 in sede cautelare) e
  Carnevale (Sez. Un., 30/10/2002), secondo cui per il delitto di  
associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p. è  
configurabile il concorso esterno”.LA
 SENTENZA di appello poi prosegue  analizzando l’elemento del dolo, cioè
 la consapevolezza di Dell’Utri di  apportare un vantaggio a Cosa Nostra
 con il suo comportamento, svolgendo  esattamente il ragionamento che il
 sostituto Iacoviello sostiene che la  Corte non abbia fatto in 
sentenza. Probabilmente il Pg non ha letto  attentamente la sentenza che
 avrebbe dovuto difendere se solo avesse  svolto in modo tradizionale il
 suo mestiere di pubblico accusatore,  senza ergersi a giudice dei 
giudici e senza mimetizzarsi da avvocato  degli avvocati. Solo così si 
spiega quello che si legge nelle sue note  seguenti:    Qui la sentenza 
ha fatto un’applicazione rigorosa di uno  dei fondamentali criteri 
dell’ars disputandi: non fare citazioni  imbarazzanti.    3) Infine la 
terza inesattezza del pg riguarda un  principio giuridico. Scrive 
Iacoviello: “Si sarebbe dovuto affrontare un  tema preliminare e 
cruciale: il concorso esterno è ammissibile anche  per il 416 c.p. (cioè
 l’associazione a delinquere semplice, ndr)? Gli  effetti sarebbero 
devastanti”. Ancora più devastante per Iacoviello è  però la lettura del
 saggio del professore dell’università di Palermo  Costantino Visconti 
pubblicato sulla solita rivista on line Diritto  Penale Contemporaneo. 
Visconti cita la sentenza della Cassazione del 24  gennaio 1994 contro 
Silveira che “riguarda l’applicazione del concorso  di persone al reato 
associativo semplice” e chiosa “sbaglia dunque il pg  Iacoviello a 
sostenere che nessuno aveva mai parlato di un’ipotesi del  genere”.di Marco Lillo, IFQ




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Subject: 9 marzo 2012: la requisitoria di Iacoviello
Date: Wed, 14 Mar 2012 09:41:35 +0100







Prima di parlare di gogna e dolore da 19 anni l'On. Silvio Berlusconi(lo stesso Berlusconi che è bene non dimenticare mai ha dichiarato che le stragi del 1992 sono cose vecchie e non merita in tempo di crisi sprecare fondi per continuare a indagare, lo stesso che tramite il suo Ministro dei Trasporti bluffa nel caso Marcucci e Lorenzini affermando che è troppo tardi per fare una nuova indagine, che non si sono palesate prove nuove ed evidenti per farlo riaprire, quando sanno benissimo che quelle vecchie di 20 anni ed evidenti mai acquisite dal magistrato come le fotografie del cadavere di Marcucci e i resti del piper ci parlano di un duplice omicidio di Marcucci e Lorenzini come tante altre prove acquisite o non acquisite dal magistrato, lo stesso che tramite il suo ministero della difesa ha dichiarato tutta la solidarietà al governo Cossiga(gli allora ministri della difesa e dei Trasporti) e ai vertici Am Italia in carica la sera di Ustica, lo stesso che quando si indaga su un potente e i suoi rapporti con le mafie oppure x corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione dichiara a prescindere se è innocente o colpevole solidarietà al potente, lo stesso che si fa leggi ad personam per evitare si celebrino processi su di lui o che si indaghi su di lui o che si utilizzino come prova documentale nei processi intercettazioni tra lui e altri, lo stesso che non tollera il dissenso, l'opposizione e nessun tipo di controllo a tutti i livelli )
dovrebbe meditare sul fatto che pure Iacoviello che non è certo una toga rossa, eufemisticamente è un moderato come magistrato,
scrive:

http://www.blogaccio.eu/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/requisitoria-di-Iacoviello.pdf

"....L’annullamento con rinvio per vizio di motivazione non vuol dire che l’imputato è innocente.
Vuol dire che la motivazione è viziata, non che la decisione sia sbagliata.
E’ un annullamento fatto non a favore dell’imputato.
Ma a favore del diritto."
Roma, 9.3.2012
Il Sostituto Procuratore Generale
Francesco Mauro Iacoviello

Laura Picchi