Le tre bugie della requisitoria. Le assurdità del pg Iacoviello su Dell’Utri di Marco lillo Il fatto quotidiano
Post n°621 pubblicato il 14 Marzo 2012 da laura561
Le tre bugie della requisitoria. Le assurdità del pg Iacoviello su Dell’Utri
Sostiene
Iacoviello che la sentenza di condanna contro il senatore Dell’Utri
non cita mai la sentenza Mannino. Ed è falso. Sostiene Iacoviello che
il capo di imputazione è liquido e l’accusa mancante. Due volte falso.
Sostiene anche che non è ammissibile il concorso esterno in
associazione a delinquere semplice. Falso per la terza volta. C’è un
solo metodo per giudicare la requisitoria del sostituto procuratore
generale Francesco Iacoviello che ha chiesto l’annullamento della
sentenza di condanna contro Marcello Dell’Utri: leggerla.Invece
il dibattito di questi giorni si è svolto esclusivamente sulle poche
note pubblicate dai cronisti delle agenzie di stampa che hanno
riportato resoconti stringati del discorso del rappresentante
dell’accusa davanti alla Cassazione. Fortunatamente su Internet
(pubblicata sul sito della rivista Diritto penale contemporaneo e anche
sul sito del Fatto Quotidiano) si possono trovare le 18 pagine dello
“schema di requisitoria integrato con le note d’udienza”:
sostanzialmente la scaletta della requisitoria di Iacoviello, che non
ha smentito l’attribuzione alla sua penna del canovaccio.IL
FATTO l’ha letto e ha scoperto che Iacoviello non scrive (e chissà se
le ha dette davvero) le parole di condanna del concorso esterno e di
para-assoluzione dell’imputato Dell’Utri riportate da tutti i giornali.
Il sostituto procuratore generale sembra invece possibilista sulla sua
colpevolezza: “L’annullamento con rinvio per vizio di motivazione
(soluzione poi statuita dalla Corte accogliendo la sua richiesta, ndr)
non vuol dire che l’imputato è innocente. Vuol dire che la motivazione è
viziata, non che la decisione è sbagliata. È un annullamento fatto non
a favore dell’imputato, ma a favore del diritto”. Certo, valutandolo
ex post, come direbbe Iacoviello, questo rinvio – se porterà alla
prescrizione – sarà oggettivamente a favore di Dell’Utri ma ex ante
ancora non si può dire. Comunque Iacoviello – se anche non avesse detto
le cose riportate dalla stampa – nelle sue note ha infilato una serie
di imprecisioni importanti. Vediamole una a una. 1) “C’è un capo di
imputazione che riempie quasi una pagina. Ebbene, dopo averlo letto,
possiamo metterlo da parte. Lì dentro non c’è il fatto per cui
l’imputato è stato condannato. … In questo processo la cosa più
difficile è trovare l’imputazione (…) qui abbiamo un imputato, un
reato. Ma non un’imputazione.O
meglio, un’imputazione liquida. Per una condanna solida”.
L’imputazione sarà liquida e la condanna solida, come dice il pg, ma la
requisitoria di Iacoviello è gassosa e si sgonfia subito. Basta
leggere il capo di imputazione della sentenza per scoprire che occupa
quasi tre pagine (non meno di una) ed elenca le responsabilità del
senatore nel dettaglio. Dell’Utri ha “concorso nelle attività della
associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra …ad esempio: 1.
partecipando personalmente a incontri con esponenti anche di vertice di
Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali
agli interessi della organizzazione; 2. intrattenendo, inoltre,
rapporti continuativi con l’associazione per delinquere tramite
numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i
quali, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Di Napoli Giuseppe, Di
Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore, Graviano Giuseppe;
3. provvedendo a ricoverare latitanti appartenenti alla detta
organizzazione; 4. ponendo a disposizione dei suddetti esponenti di
Cosa Nostra le conoscenze acquisite presso il sistema economico
italiano e siciliano. Così rafforzando la potenzialità criminale
dell’organizzazione in quanto…” e via elencando. Come si possa
sostenere che questo sia un capo di imputazione “liquido” e che
“l’accusa diventa fluida e sfuggente”, come sostiene Iacoviello, è un
mistero. 2) La seconda imprecisione di Iacoviello è ancora più grave.
Secondo il pg, infatti, la Corte di appello di Palermo avrebbe
ignorato la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che
ha assolto l’ex ministro Calogero Mannino dall’accusa di concorso
esterno in associazione mafiosa. Si tratta di un’accusa grave nei
confronti dei giudici della Corte palermitana perché in sostanza li
taccia di sciatteria se non di mala fede perché quella sentenza di
annullamento è un vero e proprio punto di riferimento per chiunque si
occupi di questa materia. Al riguardo nelle note di Iacoviello si
legge: “La sentenza Mannino (metodicamente ignorata dalla sentenza)
ci dice che il contributo del concorrente esterno deve essere concreto,
effettivo e rilevante, il quesito giuridico è: “Come è possibile un
contributo concreto effettivo e rilevante a una estorsione, che però
sia qualcosa di meno del concorso in estorsione ?”.E poi rincara la
dose: “La sentenza nelle poche pagine cruciali in cui tratta del
concorso esterno dell’imputato non cita neppure una – ripeto una –
sentenza. Eppure il concorso esterno ha vissuto stagioni climatiche
estreme nella giurisprudenza. Si potevano citare almeno le SS.UU.
Mannino”. Ebbene basta fare un semplice “trova” con il comando del
computer per scoprire che la sentenza Mannino è citata per sei volte in
tre punti diversi della sentenza di appello della Corte di Palermo. In
due punti della sentenza (a pagina 81-82 e 106) la “Mannino” è citata
quando si riportano le tesi della difesa del senatore a favore di
Dell’Utri. Ma a pagina 260 si invoca il criterio più rigoroso richiesto
dalle Sezioni Unite contro Dell’Utri proprio per motivare la condanna a
suo carico: “Si trascura di considerare infatti che la condotta di
Marcello Dell’Utri è risultata decisiva nell’apportare consapevolmente
all’organizzazione mafiosa un contributo al suo rafforzamento avendo
consentito a Vittorio Mangano e quindi a Cosa nostra di avvicinarsi a
Silvio Berlusconi avviando un rapporto parassitario protrattosi per
quasi due decenni. Anche con la sentenza n. 33748 del 12 luglio-20
settembre 2005 (ric. Mannino) le Sezioni Unite hanno ribadito il
principio giurisprudenziale, gia’ espresso con le sentenze Demitry (Sez.
Un., 5/10/1994), Mannino (Sez. Un., 261 27/9/1995 in sede cautelare) e
Carnevale (Sez. Un., 30/10/2002), secondo cui per il delitto di
associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p. è
configurabile il concorso esterno”.LA
SENTENZA di appello poi prosegue analizzando l’elemento del dolo, cioè
la consapevolezza di Dell’Utri di apportare un vantaggio a Cosa Nostra
con il suo comportamento, svolgendo esattamente il ragionamento che il
sostituto Iacoviello sostiene che la Corte non abbia fatto in
sentenza. Probabilmente il Pg non ha letto attentamente la sentenza che
avrebbe dovuto difendere se solo avesse svolto in modo tradizionale il
suo mestiere di pubblico accusatore, senza ergersi a giudice dei
giudici e senza mimetizzarsi da avvocato degli avvocati. Solo così si
spiega quello che si legge nelle sue note seguenti: Qui la sentenza
ha fatto un’applicazione rigorosa di uno dei fondamentali criteri
dell’ars disputandi: non fare citazioni imbarazzanti. 3) Infine la
terza inesattezza del pg riguarda un principio giuridico. Scrive
Iacoviello: “Si sarebbe dovuto affrontare un tema preliminare e
cruciale: il concorso esterno è ammissibile anche per il 416 c.p. (cioè
l’associazione a delinquere semplice, ndr)? Gli effetti sarebbero
devastanti”. Ancora più devastante per Iacoviello è però la lettura del
saggio del professore dell’università di Palermo Costantino Visconti
pubblicato sulla solita rivista on line Diritto Penale Contemporaneo.
Visconti cita la sentenza della Cassazione del 24 gennaio 1994 contro
Silveira che “riguarda l’applicazione del concorso di persone al reato
associativo semplice” e chiosa “sbaglia dunque il pg Iacoviello a
sostenere che nessuno aveva mai parlato di un’ipotesi del genere”.di Marco Lillo, IFQ
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Subject: 9 marzo 2012: la requisitoria di Iacoviello
Date: Wed, 14 Mar 2012 09:41:35 +0100
Prima di parlare di gogna e dolore da 19 anni l'On. Silvio Berlusconi(lo stesso Berlusconi che è bene non dimenticare mai ha dichiarato che le stragi del 1992 sono cose vecchie e non merita in tempo di crisi sprecare fondi per continuare a indagare, lo stesso che tramite il suo Ministro dei Trasporti bluffa nel caso Marcucci e Lorenzini affermando che è troppo tardi per fare una nuova indagine, che non si sono palesate prove nuove ed evidenti per farlo riaprire, quando sanno benissimo che quelle vecchie di 20 anni ed evidenti mai acquisite dal magistrato come le fotografie del cadavere di Marcucci e i resti del piper ci parlano di un duplice omicidio di Marcucci e Lorenzini come tante altre prove acquisite o non acquisite dal magistrato, lo stesso che tramite il suo ministero della difesa ha dichiarato tutta la solidarietà al governo Cossiga(gli allora ministri della difesa e dei Trasporti) e ai vertici Am Italia in carica la sera di Ustica, lo stesso che quando si indaga su un potente e i suoi rapporti con le mafie oppure x corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione dichiara a prescindere se è innocente o colpevole solidarietà al potente, lo stesso che si fa leggi ad personam per evitare si celebrino processi su di lui o che si indaghi su di lui o che si utilizzino come prova documentale nei processi intercettazioni tra lui e altri, lo stesso che non tollera il dissenso, l'opposizione e nessun tipo di controllo a tutti i livelli )
dovrebbe meditare sul fatto che pure Iacoviello che non è certo una toga rossa, eufemisticamente è un moderato come magistrato,
scrive:
http://www.blogaccio.eu/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/requisitoria-di-Iacoviello.pdf
"....L’annullamento con rinvio per vizio di motivazione non vuol dire che l’imputato è innocente.
Vuol dire che la motivazione è viziata, non che la decisione sia sbagliata.
E’ un annullamento fatto non a favore dell’imputato.
Ma a favore del diritto."
Roma, 9.3.2012
Il Sostituto Procuratore Generale
Francesco Mauro Iacoviello
Laura Picchi