per chi e' a Roma. ma anche no.
Il C.S.O.A. Sans Papiers è in Viale carlo felice 69b Davanti Piazza San Giovanni
---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: RadioSonar<radiosonar@???>
Date: 04 novembre 2010 00:17
Oggetto: [SOCIFUSOLAB] RIUNIONE STRAORDINARIA GIOVEDI 4 OTTOBRE
CONGELAMENTO RADIOSONAR PER QUESTIONI LEGALI
A: "Radiosonar.net - free music for free people - radio against Oil
War"<radiosonar@???>
e' stato indetta in via del tutto eccezionale e straordinaria per
motivi legali una RIUNIONE per giovedi 4 novembre 2010 alle ore 21.00
al csoa s.papiers.
per parlare insieme su cosa fare in merito alla questione che vi
riportiamo di seguito tratta dalla mail pervenutaci questo pomeriggio
e che ci costringe all'oscuramento a tempo indeterminato del sito e
del blocco della medesima durata delle trasmissioni di radiosonar.net.
SE VERAMENTE AVETE A CUORE QUESTA RADIO, accorrete numerosi e per una
volta accannate, mogli fidanzate, cani gatti, calcio calcietto
calciotto calcio inculo .
di seguito la mail del Consorzio foNOGRAFici:
Egregi Signori,
abbiamo riscontrato che la vostra web radio "Radio Sonar" mette a
disposizione del pubblico musica appartenente al Repertorio
discografico tutelato da SCF- Consorzio Fonografici senza aver
sottoscritto un contratto di Licenza con quest'ultima.
Per una migliore chiarezza, Vi ricordiamo che Siae gestisce e tutela i
diritti degli autori delle composizioni musicali, sia che esse siano
eseguite dal vivo sia che esse siano state riprodotte su supporti
suono.
SCF invece gestisce e tutela i diritti degli artisti interpreti ed
esecutori e dei produttori fonografici titolari delle registrazioni
discografiche. La registrazione discografica non va mai confusa con la
composizione musicale anche se entrambe sono protette dalla medesima
legge sul diritto d'autore.
Vi ricordiamo che, al fine di operare nel rispetto delle norme
vigenti nel campo del Diritto d'Autore, è necessario regolarizzare la
vostra posizione sottoscrivendo un contratto di Licenza con SCF-
Consorzio Fonografici.
Al fine di una miglior comprensione degli obblighi di legge ai quali
sono chiamati a rispondere tutti gli Editori Televisivi e Radiofonici
che, all'interno del proprio palinsesto, fanno uso di "Registrazioni
Musicali" , vi sottoponiamo la seguente nota:
Cosa sono i diritti connessi discografici? Quali attività riguardano
(duplicazione, diffusione...)?
I diritti connessi discografici sono poco conosciuti e spesso sono
oggetto di fraintendimento o confusione con il diritto d'autore.
Esiste invece una differenza fondamentale tra la composizione
musicale, più comunemente chiamata "canzone", e la registrazione, cioè
l'incisione della composizione musicale su un supporto materiale.
Si tratta di due beni diversi tutelati dalla Legge sul Diritto
d'Autore (LDA n. 633/1941 e successive integrazioni) con due diritti
diversi. Il diritto d'autore tutela l'opera musicale, ed il relativo
compenso viene corrisposto all'autore della composizione (musica e/o
testo) e all'editore del brano. I diritti connessi al diritto d'autore
riguardano, invece, le registrazioni, ed i relativi compensi vengono
corrisposti al produttore fonografico della registrazione, e
all'artista che ha prestato la propria interpretazione all'incisione.
La LDA, agli artt. 73 e 73bis, riconosce ai produttori discografici e
agli artisti interpreti ed esecutori un compenso per la pubblica
diffusione di musica registrata, anche senza scopo di lucro. L'art. 72
stessa legge attribuisce, inoltre, ai soli produttori discografici il
diritto esclusivo di autorizzare la duplicazione e la messa a
disposizione del pubblico, anche via internet, delle registrazioni
musicali, anche quando tali attività vengano effettuate con la sola
finalità della loro successiva comunicazione al pubblico (Radio, TV,
Streaming, etc.).
I diritti discografici sono volti quindi a tutelare il lavoro svolto
dal produttore discografico, che impegna risorse economiche per
incidere e vendere il prodotto musicale, e dall'artista interprete
esecutore per l'apporto creativo alla registrazione.
Chi vuole trasmettere musica registrata (canzoni o videoclip) via
Radio e TV analogiche, satellite, digitale terrestre, telefonia
mobile, Internet, etc., deve quindi acquisire dai produttori
discografici l'autorizzazione alla riproduzione, e deve versare a
costoro e agli artisti interpreti esecutori un compenso per la
diffusione.
Per facilitare l'adempimento degli obblighi di legge, le case
discografiche hanno costituito SCF - Consorzio Fonografici, che
provvede alla raccolta dei compensi anche presso le imprese che
gestiscono emittenti radio-tv ed alla loro successiva distribuzione ai
produttori discografici ed agli artisti interpreti ed esecutori
(tramite l'IMAIE -- Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori,
o ad altro istituto o ente nazionale o internazionale cui competa la
gestione dei relativi compensi).
SCF è un Consorzio tra imprese, al quale aderiscono oltre 300
produttori discografici, che complessivamente rappresentano più del
96% della produzione discografica nazionale ed internazionale
pubblicata in Italia.
In una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione III penale,
Sentenza 8 giugno 2007 -- 13 luglio 2007 n. 27074), è stata
definitivamente delineata la distinzione tra "Diritti D'autore" e
"Diritti Discografici Connessi". La sentenza ha sancito quanto segue:
"Le attività di intermediazione dei diritti connessi sono in regime di
libera concorrenza ed i titolari dei relativi diritti possono decidere
di agire o individualmente o collettivamente, per il tramite di enti
collecting, come la SCF, ovvero hanno facoltà di demandare la tutela
di quei diritti alla SIAE che agirà in tal caso in base ad apposite
convenzioni con altre società o soggetti costituiti per amministrare
questi diritti (SCF, AFI, IMAIE, etc.)."
In particolare, viene circoscritto l'ambito del monopolio e
dell'esclusiva di SIAE, limitati al solo "Diritto D'autore", senza
alcuna ingerenza nell'ambito dei "Diritti Discografici Connessi". La
stessa sentenza riconosce la legittimazione attiva di SCF nella
gestione dei Diritti Discografici.
Infine, viene affermata l'illiceità penale della condotta di chi
abusivamente riproduce e utilizza le registrazioni senza il consenso
di SCF. Per vostra utilità, Vi segnaliamo che il testo integrale della
suddetta sentenza è disponibile sul sito
www.scfitalia.it
Alla luce di quanto premesso, Vi preghiamo di voler riscontrare la
mail o di prendere contatto con il nostro Ufficio Gestione Diritti TV
e Radio al seguente numero di telefono: 02 46547533 entro 15 giorni
dalla data di ricezione della presente.
Vi significhiamo, inoltre che, decorso inutilmente tale termine, la
pratica relativa alla Vostra posizione verrà consegnata, per
prosecuzione di competenza, al nostro Ufficio Legale.
Certi di poter contare sulla Vostra attenzione e in attesa di un
cortese cenno di riscontro, con l'occasione Vi porgiamo i migliori
saluti.
SCF Consorzio Fonografici Ufficio Radio - TV
--
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http://www.radiosonar.net
http://www.iwanetwork.org
radiosonar@???
listen:
http://zioproto.ninux.org:8000/sonar.mp3
" THe RevolutioN Will Be Streamed"
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~lilo~
--donne@???
####IRC @ FreeNode #donne-softwarelibero
freesoftware means LOVE :^)