Attenzione ai vostri siti. Se fino a non molto tempo fa potevano essere
tranquillamente usati per promuovere anche iniziative di disobbedienza
civile o azioni nonviolente, adesso col nuovo "pacchetto sicurezza"
rischiate di più.
Nel decreto sicurezza in via di approvazine infatti sta scritto:
Art. 60.
(Repressione di attivita` di apologia o
incitamento di associazioni criminose o
di attivita` illecite compiuta a mezzo internet)
1. Quando si procede per delitti di istigazione
a delinquere o a disobbedire alle leggi,
ovvero per delitti di apologia di reato, previsti
dal codice penale o da altre disposizioni
penali, e sussistono concreti elementi che
consentano di ritenere che alcuno compia
detta attivita` di apologia o di istigazione in
via telematica sulla rete internet, il Ministro
dell'interno, in seguito a comunicazione dell'autorita`
giudiziaria, puo` disporre con proprio
decreto l'interruzione della attivita` indicata,
ordinando ai fornitori di connettivita`
alla rete internet di utilizzare gli appositi
strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli
accertamenti finalizzati all'adozione del decreto
di cui al comma 1, della polizia postale
e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento
di interruzione e` ammesso ricorso all'autorita`
giudiziaria. Il provvedimento di cui
al comma 1 e` revocato in ogni momento
quando vengano meno i presupposti indicati
nel medesimo comma.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge il Ministro
dello sviluppo economico, con proprio decreto,
di concerto con i Ministri dell'interno
e per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
individua e definisce, ai fini dell'attuazione
del presente articolo, i requisiti tecnici
degli strumenti di filtraggio di cui al
comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
4. I fornitori dei servizi di connettivita` alla
rete internet, per l'effetto del decreto di cui
al comma 1, devono provvedere ad eseguire
l'attivita` di filtraggio imposta entro il termine
di 24 ore. La violazione di tale obbligo
comporta una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 50.000 a euro 250.000, alla
cui irrogazione provvede il Ministero dello
sviluppo economico.
5. Al quarto comma dell'articolo 266 del
codice penale, il numero 1) e` sostituito dal
seguente:
«1) col mezzo della stampa, in via telematica
sulla rete internet, o con altro mezzo
di propaganda».
Carlo Schenone
vico del fieno 5/7
16123 Genova
t:+390102476295
c:+393472294722
schenone@???
www.schenone.net
skype:schenone
--
Caselle da 1GB, trasmetti allegati fino a 3GB e in piu' IMAP, POP3 e SMTP autenticato? GRATIS solo con Email.it
http://www.email.it/f
Sponsor:
250 Biglietti da Visita gratuiti + 1 elegante Porta biglietti metallico! Spese di spedizione escluse. Offerta limitata, fai in fretta!
Clicca qui:
http://adv.email.it/cgi-bin/foclick.cgi?mid=8958&d=15-5