Questa è la famigerata legge che sta spingendo gli atenei al completo
(professori, ricercatori, dottorandi, borsisti, studenti e persino il
personale ata) e le scuole a ribellarsi.
http://www.palug.net/Members/iw9cmd/legge133-08
È più o meno (perché non ho capito se faranno altre
integrazioni) la finanziaria per il prossimo anno.
Non è un granché, invito tutti a leggere gli articoli contestati dagli
universitari, se non altro per capire di cosa parlano.
Gli articoli sono il 16 (trasformazione degli atenei in fondazioni), il
66 (blocco del turn over nel pubblico impiego, ma ci infilano dentro
drastici tagli al fondo ordinario per le università) e il comma 1 del
60 che riporta alle tabelle allegate (altri simpatici tagli qui e lì).
Le scuole invece vengono discretamente distrutte dal 64 oltre che dal
solito comma 1 del 60.
Mi chiedo se non sia il caso che questa lista presti appoggio ad una
lotta contro un così feroce attacco alla libertà di ricerca e
conseguentemente alla cultura libera, anche se ammetto che di libero la
cultura accademica non ha moltissimo, ma ce l'ha.
Vorrei porre però all'attenzione 2 altri articoli che proprio simpatici
non sono, secondo me...leggete e ditemi voi.
Art. 15.
Costo dei libri scolastici
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione
dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi
individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o
in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi
disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a
costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte
delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un
triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di
testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di
istruzione (( di secondo grado )) sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno
scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente
libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o
mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di
strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle
Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati
in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di
costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e
integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione
a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle
versioni on line e mista;
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti
di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola
secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell'autore e dell'editore.
4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3
Art. 29.
Trattamento dei dati personali
1. All'articolo 34 del (( codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« (( 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti
dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e
collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa
diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a
carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza e' sostituita dall'obbligo di
autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali
dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In
relazione a tali trattamenti, nonche' a trattamenti comunque
effettuati per correnti finalita' amministrative e contabili, in
particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e
artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione
normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare
periodicamente, modalita' semplificate di applicazione del
disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione
delle misure minime di cui al comma 1». ))
(( 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il
provvedimento di cui al comma 1 e' adottato entro due mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
))
4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e'
trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito
modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le
seguenti informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonche' (( le modalita' per
individuare il )) responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalita' del trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate
e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una descrizione generale che permetta di valutare in via
preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la
sicurezza del trattamento.».
5. Entro due mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto )) il Garante di cui all'articolo
153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello
di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
(( 5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole:
«o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di societa'
appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i
propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente
codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime».
All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, dopo le parole: «Ministro per le innovazioni e le tecnologie»
sono inserite le seguenti: «e il Ministro per la semplificazione
normativa )) ».
Del primo mi preoccupa in particolar maniera il fatto che le
caratteristiche tecnologiche dei libri online siano lasciate a completa
discrezione del ministero. Supponendo che le case editrici non
rimangano fuori da simile mercato c'è da aspettarsi che richiedano una
forma di protezione del copyright. Mi balza subito subito in testa
questo...
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Reader
e non lo trovo bello. Inoltre penso sia un regalo alle case editrici
dal momento che le solleva del tutto del costo della carta nelle
stampe (che ricadrebbe sulle famiglie) senza richiedere precisi limiti
del costo degli ebook.
Il secondo invece mi lascia un po' perplesso. Apprendo che i
miei dati di salute tenuti dal mio datore di lavoro o quelli
relativi alla mia partecipazione ad organizzazioni sindacali sono dati
di serie B. E che se prima ci voleva una apposito e dettagliato
documento programmatico sulla sicurezza adesso basta solo una
autocertificazione di chi tratta i dati. Mi inquieta, a voi no?
Lascio a voi le considerazioni su quali soggetti potrebbero avere un
elevato interesse a mettere le mani su questi dati.
Mi scuso ancora per la lunghezza del post che spero non sia risultato
poco attinente agli scopi di questa lista.
Ciao
iw9cmd flavio
--
Jabber Id: iw9cmd_flavio@???
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http://www.palug.net/Members/iw9cmd/pragmaticamente/