jilt@??? ha scritto:
>>Inoltre, le mie critiche non sono soltanto le mie:
>>sono le stesse affiliate istitutions di CC a indicare la firma digitale
>>come la risoluzione
>>ai problemi della mancata sottoscrizione.
>>
>>
>
>in gioco c'e' il concetto di autenticita', che fa parte di quei
>particolari a cui mi riferivo nella mia mail come concetti mancanti nelle
>licenze creative commons...
>
>
Certamente. Mettiamo subito in chiaro alcune cose fondamentali.
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per
iscritto. (art. 110 LdA)
Cioè, se tu licenziatario stai in giudizio per far valere una licenza,
non puoi utilizzare testimoni, devi avere un documento in mano (forma
scritta ad probationem).
Le licenze CC sono documenti informatici.
Il documento informatico soddisfa la forma scritta?
L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della
forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle
sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed
immodificabilità (art. 20 comma 1-bis Codice dell'amministrazione digitale)
Ma una pagina html può essere modificata da chiunque in qualsiasi momento.
Questo è il problema.
Ma allora cosa serve? Serve la stessa cosa di cui si è sottolineata
l'assenza nella sentenzaspagnola: la firma.
Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro
tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile (art. 21 comma 2 Codice
dell'amministrazione digitale)
L'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile è l'efficacia
della scrittura privata: piena prova fino a querela di falso.
Ma anche la firma debole, ossia GPG *(se "certificato": insomma, occorre
un key signing party)*, può rappresentare una soluzione:
Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano
probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità (art. 21 comma 1 Codice dell'amministrazione digitale)
Ma utilizzare la firma digitale serve anche ad altro.
Il secondo comma dell'art. 1341 del codice civile dice che non hanno
effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le
condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
limitazioni di responsabilità.
Il primo comma dell'art. 1419 del codice civile dice che la nullità di
singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto, se risulta
che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo
contenuto che è colpita dalla nullità.
Poiché tutte le licenze contengono clausole vessatorie (come, appunto,
le clausole di limitazione della responsabilità), una licenza senza
firma è SEMPRE parzialmente nulla e SEMPRE, potenzialmente, totalmente
nulla.
Tutto questo è pacifico.
In america latina le licenze COLORIURIS sono diffuse e accreditate
almeno quanto le CC
(e hanno una rete di affiliazioni legali di tutto rispetto).
Ma nessuno di voi le conosce.
Perché? Non ho il tempo per spiegarlo.
COLORIURIS si pone proprio il problema dell'autenticità.
Come? Non ho il tempo per spiegarlo. Andate a vedere il sito (ora è in
rifacimento ma
trovate però il blog:
http://www.coloriuris.net/blog/ ... sul blog c'è
anche un libro in pdf).
Ce l'hanno con Creative Commons quelli di COLORIURIS? Non credo proprio.
Così come non ce l'hanno con Creative Commons quelli che scrivono queste
relazioni:
http://www.costozero.org/zar/8883.pdf
http://www.costozero.org/zar/8884.pdf
In queste relazioni le CC non vengono criticate perché ci sono degli
"figli di FUDDANA" in giro,
ma proprio per sviluppare l'open content anche nei contesti di diritto
continentale:
http://www.bitacorasyderecho.com/CongresoZaragoza/Declaraci%f3nDeZaragoza
Io credo che si tratti di alzare un poco lo sguardo e capire quello che
accade intorno a noi anche se non immediatamente
accanto a noi.
Limitarsi a leggere PI o Zeus News potrebbe non essere sufficiente.
Avendo quindi osservato il campo da un punto più alto, sarà più facile
anche capire i comportamenti delle persone
e i loro scopi. Forse.
Il primo firmatario della Carta di Saragozza mi invitò a presentare le
Licenze Copyzero X (di cui si parla anche nel libro che ti ho indicato)
a Lima, al Congreso Latinoamericano de Derecho Informático:
http://www.alfa-redi.org/lima/programa.htm#licenciamiento
Purtroppo in quei giorni venne un maremoto e preferii a restare in
Italia: ne parlarono loro.
Sì, questi studiosi conoscono CopyZero e le licenze CopyZero X proprio
perché offrono la soluzione al problema che loro stanno cercando di
risolvere.
Anche nell'e-book di COLORIURIS si parla di CopyZero.
Il futuro dell'open content è ancora tutto da scrivere: lo scriveremo
studiano i problemi, non certamente giocando alla licenza più bella.
Ma anche in tesi e manuali giuridici si parla del vantaggi di CopyZero e
delle licenze CopyZero X:
te lo dico non per vanità ma perché è strano che proprio le persone più
competenti "si facciano abbindolare" da me. :-)
Comunque, ognuno si faccia la sua opinione.
Io però vorrei discutere soltanto della materia e lasciare davvero alle
spalle le diatribe personali.
C'è talmente tanto da dire, di serio e concreto, in questa materia, che
non credo ci sia molto tempo da dedicare ad altro.
Almeno: io non ho altro tempo.
Spero intanto di averti dato qualche spunto per approfondire le tue
conoscenze.
Io ragiono solo ed esclusivamente in questa ottica: la ricerca di cose
nuove da imparare e da sperimentare.
>
>
>eh che siccome gli yue (gruppo che ha suonato l'anno scorso ad
>hackmeeting) sono da anni impegnati al riguardo, come si legge dal loro
>manifesto http://www.yue.it/en/ e anche io, queste sono cose che conosco
>:)
>
>
>
Quelle cose, invece, io le ho vissute sulla mia pelle. :-/
Saluti,
n.a.g.