Re: (L) un'ottima notizia

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Author: chk
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Subject: Re: (L) un'ottima notizia

> In conclusione, la Cassazione, avendo stabilito che in questo caso non
> sussistono "duplicazione" e "fine di lucro", ha preso atto che, al
> tempo, non esisteva una legislazione adatta.
> *



«La Cassazione afferma che non c’è scopo di lucro e profitto quando si
verifica uno scambio di opere tra più fruitori senza che si richieda a loro
carico in compenso di contenuto pecuniario. Al contrario ogni forma di
scambio procura sempre un vantaggio economicamente apprezzabile a favore di
chi lo compie e quiandi anche se privo di un passaggio di moneta deve
considerarsi fonte di lucro, comunque di profitto».

questa è la dichiarazione rilasciata dalla Siae in merito alla storia..


> Questa sentenza non è un precedente, semplicemente perchè la
> legislazione è cambiata -vedi decreto Urbani-.
> *In Italia le leggi non possono essere retro-attive, quindi gli imputati
> devono essere giudicati in base alle leggi vigenti all'epoca; anche il
> fatto deve costituire reato in basi alle leggi del momento, per questo
> la cassazione punta sulla differenza tra "fine di lucro" e "scopo di*
> *profitto".
>


ok, parlando dal basso della mia conoscenza (mi sembra che ne sai
addolutamente più di me),però credo:
una sentenza della CdC certamente non è legge e non c'è la retroattività di
leggi e situazioni (e questo non è decretato da questo caso!)..
però, se anche non diventa parte del codice legale, quindi non depenalizza
nulla (tantomeno come titolano i giornali rende legale),non conta comunque
come elemento appellabile in fase di difesa avvocatale, spostando quindi i
termini del reato?
Alla fine, ogni tribunale, giudice e corte decide per se, ma questa
decisione non conta?
per quel che so, proprio parlando di differenza tra 'scopo di luco' e
'trarre vantaggio' si modifica la soglia di punibilità di un fatto...
incollo l'incipit del link che hai mandato

----
Non appare dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore
nella diversa formulazione degli articoli 171bis e ter abbiano esplicato la
funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto,
ampliandola allorché è stata utilizzata l’espressione “a scopo di profitto”
e restringendola allorché il fatto è stato previsto come reato solo se
commesso a “fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed altri,
rv 219683).
Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno
economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte
dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio
di altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero
risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi
o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività
economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che
connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in
precedenza.
----


correggimi se sbaglio ...

cià
chk
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