e un avvocato potrebbe aggiungere anche che l'interpretazione
delle sentenze della corte di cassazione non spetta alla siae
ne' ad associazioni di categoria, maledetto sia il loro dio
pinna
In data 24/1/2007, "dario" <dario@???> ha scritto:
>Invece dal sito del corriere della sera Ottime notizie
>
>Cassazione su download: avvocato, "Siae sbaglia"
>TORINO - L'avvocato dei ragazzi di Torino che scambiavano file  
>coperti da copyright, ma senza fine di lucro, e quindi 'scagionati'  
>dalla Cassazione - Carlo Blengino - risponde alle accuse giunte da  
>chi e' posto a tutela dei diritti d'autore, e spiega: "La Siae e le  
>altre associazioni di categoria dei produttori fonografici hanno dato  
>informazioni non corrette e parziali'' sulla sentenza della  
>Cassazione in materia di downloading (cioe' sulla possibilita' di  
>scaricare brani musicali e film da internet). Per il legale l'attuale  
>normativa ''sanziona penalmente solo il download a fini di lucro''.  
>Mentre e' doveroso ricordare che esiste "un diritto  
>costituzionalmente garantito alla diffusione e fruizione delle opere  
>dell' ingegno e della cultura, come piu' volte ribadito dalla Corte  
>Costituzionale e dai trattati internazionali''. (Agr)
>
>
>Il giorno 23/gen/07, alle ore 10:31, monacoobbediente@???  
>ha scritto:
>
>> L'impressione che ho è che la sentenza gravita intorno a diversi  
>> punti:
>>
>> - La cassazione ha stabilito che i due ragazzi non possono essere  
>> accusati di duplicazione. Questo perchè la duplicazione la fa  
>> materialmente chi scarica dal server.
>> - La discussione poi si è incentrata sulla differenza tra "fine di  
>> lucro" e "scopo di profitto". Mi è sembrato di caver capito che  
>> fino al decreto Urbani lo "scopo di profitto" non era sanzionato e  
>> sanzionabile, tantevvero che la cassazione afferma che i giudici  
>> hanno erroneamente ricondotto il comportamento dei ragazzi al "fine  
>> di lucro". Così non è, perchè aver aperto un server ftp non ha  
>> portato vantaggi economici tangibili, dato che la condivisione dei  
>> file era totalmente gratuita.
>>
>> In conclusione, la Cassazione, avendo stabilito che in questo caso  
>> non sussistono "duplicazione" e "fine di lucro", ha preso atto che,  
>> al tempo, non esisteva una legislazione adatta.
>> *
>> Questa sentenza non è un precedente, semplicemente perchè la  
>> legislazione è cambiata -vedi decreto Urbani-.
>> *In Italia le leggi non possono essere retro-attive, quindi gli  
>> imputati devono essere giudicati in base alle leggi vigenti  
>> all'epoca; anche il fatto deve costituire reato in basi alle leggi  
>> del momento, per questo la cassazione punta sulla differenza tra  
>> "fine di lucro" e "scopo di* *profitto".
>>
>> Sper di non essere stato pedante :), ma in questi giorni si è fatta  
>> una grande confusione -sopra e sotto il cielo....-
>>
>> Questo è il link della sentenza:     http://www.diritto-in-rete.com/ 
>> sentenza.asp?id=331
>>
>> Saluti,
>> Il Monaco Obbediente
>>
>> _______________________________________________
>> Left mailing list
>> Left@???
>> https://www5.autistici.org/mailman/listinfo/left
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