[Forumlucca] leggi fascistissime

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Author: massimiliano.piacentini@tin.it
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Subject: [Forumlucca] leggi fascistissime
da www.unita.it

«Le modifiche costituzionali introdotte prefigurano una Repubblica di tipo
?bonapartista?. Esse riecheggiano per taluni aspetti, aggiungo senza troppo
sforzo di fantasia, le leggi fascistissime del ?25. La festa del 25 Aprile
sarà il primo appuntamento per rinnovare unitariamente l?impegno a difesa
della libertà».

Carla Voltolina Pertini, 23 marzo 2005

COSA PREVEDE LA RIFORMA BERLUSCONIANACamera dei Deputati Sarà l'organo politico,
costituito da 518 deputati (oggi sono 630), di cui 18 eletti all?estero.
I deputati a vita, nominati dal Capo dello Stato, possono essere 3; di diritto
sono deputati gli ex Presidenti della Repubblica. L'età minima per essere
eletti scende a 21 anni (adesso è di 25). La Camera è eletta per cinque
anni. Le Commissioni d'inchiesta avranno gli stessi poteri dell'autorità
giudiziaria; la loro presidenza sarà assegnata all'opposizione.

Senato Federale I senatori saranno 252 (oggi sono 315), eletti in ciascuna
Regione contestualmente ai consigli regionali. A loro si sommeranno i 42
delegati delle Regioni, che partecipano ai lavori del Senato federale senza
diritto di voto: due rappresentanti per ogni regione più due per le Province
autonome di Trento e Bolzano. Sarà eleggibile chi ha 25 anni (oggi la soglia
è di 40 anni). Con la proroga dei Consigli regionali e delle province autonome
sono prorogati anche i senatori in carica.

Capo dello Stato Il presidente della Repubblica non è più il rappresentante
dell'unità nazionale, ma è «garante della Costituzione e dell'unità federale
della Repubblica». Sarà eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta
dal Presidente della Camera dei deputati e composta da tutti i parlamentari,
i governatori e i delegati regionali. Può diventare presidente della Repubblica
chi ha compiuto 40 anni (oggi il requisito anagrafico è di 50). Il Capo
dello Stato è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi.
Non ha più il potere di sciogliere le Camere, potere che passa al primo
ministro. In sostanza il presidente viene ridotto a notaio, esecutore della
volontà del premier o della maggioranza. Decreta lo scioglimento della Camera
su richiesta del primo ministro che se ne assume la responsabilità. Ha l?obbligo
di sciogliere la Camera nel caso in cui la maggioranza uscita dalle urne
approvi una mozione di sfiducia. Non è più il rappresentante dell?unità
nazionale ma dell?«unità federale». Il Capo dello Stato indice le elezioni
della Camera e quelle dei senatori. Nomina i presidenti delle Autorità indipendenti,
il presidente del Cnel e il vicepresidente del Csm nell'ambito dei componenti
eletti dalle Camere.

Premierato Nella nuova costituzione non c'è più il presidente del Consiglio,
ma il Primo ministro. Nominerà e revocherà i ministri (cosa che adesso spetta
al Presidente della Repubblica), «determinerà» la politica generale del
governo (anche il lessico ha il suo peso) e dirigerà l?attività dei ministri.
Non dovrà più ottenere la fiducia della Camera ma solo illustrare il suo
programma sul quale la Camera esprimerà un voto. Potrà chiedere alla Camera
di esprimersi «con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle
proposte del governo». In soldoni può chiedere alla Camera di votare «con
priorità» la fiducia su una proposta che gli sta particolarmente a cuore
e se la sua maggioranza non è d?accordo a concedergliela subentra il ricatto
dello scioglimento. Viene eletto mediante collegamento con i candidati ovvero
con una o più liste di candidati, norma che consente l?adattamento a un
sistema elettorale proporzionale e che è stata voluta fortemente dall?Udc.


Norma anti-ribaltone e sfiducia costruttiva La Camera potrà costringere
il premier alle dimissioni dopo la presentazione e l?approvazione di una
mozione di sfiducia firmata da almeno un quinto dei componenti. I deputati
appartenenti alla maggioranza uscita dalle urne possono presentare una mozione
di sfiducia costruttiva con la designazione di un nuovo primo ministro.
Cioè si delinea un sistema che si basa sui ricatti e sul conflitto istituzionale.


Devolution Le Regioni avranno potestà legislativa esclusiva su alcune materie
come assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica, gestione
degli istituti scolastici e di formazione, definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di interesse specifico della regione, polizia amministrativa
e regionale. Un esempio: la competenza in materia di salute è dello Stato,
l?organizzazione sanitaria spetta invece alle Regioni. Ma l?organizzazione
sanitaria è parte fondamentale della salute. Per quanto riguarda la scuola,
una parte di competenze va allo Stato, un?altra alle Regioni, un?altra alla
competenza concorrente di Stato e regioni. Tutto dipenderà dai rapporti
di forza.

Interesse nazionale e clausola supremazia È la bandierina di An. L?introduzione
di questa clausola consente al governo - quando ritenga che una legge regionale
pregiudichi l?interesse nazionale - di impugnare tutte le leggi regionali
sottoponendole al vaglio del Parlamento che può annullarle. D?altra parte
lo Stato può sostituirsi agli enti locali nel caso di mancato rispetto di
norme internazionali o di pericolo grave. Da una parte la messa in discussione
dell?universalità dei diritti con la devolution, dall?altra l?accentramento
a seconda dell?orientamento Corte Costituzionale Aumentano i giudici di
nomina parlamentare. Dei 15 giudici 4 saranno nominati dal Quirinale, 4
dalle supreme magistrature, 3 dalla Camera, 4 dal Senato. Non si potranno
candidare o essere nominati a cariche pubbliche nei tre anni successivi
al mandato.