[Lecce-sf] Fw: Napoli: violati i diritti della persona

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Autor: Carlo Mileti
Datum:  
Betreff: [Lecce-sf] Fw: Napoli: violati i diritti della persona
----- Original Message -----
From: "antonio bruno (by way of Carlo Gubitosa <c.gubitosa@???>)"
<bruno@???>
To: <news@???>
Sent: Wednesday, January 22, 2003 2:38 PM
Subject: Napoli: violati i diritti della persona


> da www.ilnuovo.it
>
> Fermi alla Raniero, "violati i diritti della persona"
>
> Lo dice la Cassazione. Durante l'operazione della
> squadra mobile di Napoli che, il 17 marzo 2001, prelevò dal pronto

soccorso
> degli ospedali cittadini i manifestanti, vi fu un "clima di

insensibilità".
>
> ROMA - Un "clima di insensibilità". Dure le parole della Cassazione
> sull'operazione della squadra mobile di Napoli che, il 17 marzo 2001,
> prelevò dal pronto soccorso degli ospedali cittadini i manifestanti che si
> erano feriti negli scontri di piazza di quella stessa mattina, per essere
> convogliati alla 'Caserma Raniero'. In quell'occasione, spiega la Suprema
> Corte, vi fu un ''clima, oltre che di assoluta approssimazione, anche di
> insensibilità per il rispetto dei diritti inviolabili della persona, che
> contraddistinse l'operazione nel suo complesso''.
>
> Lo afferma la sesta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni con
> le quali ha respinto sia il ricorso di Fabio Ciccimarra (funzionario
> responsabile delle perquisizioni e dei controlli sui fermati) sia del pm
> del tribunale di Napoli.
>
> La Suprema Corte non può fare a meno di rilevare come a carico dei
> funzionari che parteciparono e diressero il trasferimento dei manifestanti
> feriti alla 'Caserma Raniero' e la loro identificazione, anche con foto
> segnaletiche, permane un ''grave quadro indiziario per i reati di violenza
> privata e di lesioni personali aggravate''.
>
> Inoltre la Suprema Corte sottolinea anche che ''con grave leggerezza da
> parte di responsabili'' le persone fermate sono state trattenute nella
> caserma per un tempo ben piuù lungo di quello necessario alla loro
> identificazione. Quanto alle finalità della decisione di portare i feriti
> in caserma, la Suprema Corte ritiene che l'obiettivo era quello di
> identificare i manifestanti coinvolti negli scontri con le forze

dell'ordine.
>
> ''L'operazione posta in essere - afferma la Cassazione - mediante il
> prelievo delle persone che si erano fatte medicare nei vari ospedali (e di
> chi tali persone aveva accompagnato, così rivelando il clima, oltre che di
> assoluta approssimazione, anche di insensibilità per il
> rispetto dei diritti inviolabili della persona, che contraddistinse
> l'operazione nel suo complesso), era diretta alla identificazione dei
> soggetti ritenuti responsabili di atti di violenza e di minaccia nei
> confronti delle forze dell'ordine durante la manifestazione''. Per quanto
> riguarda la decisione di respingere il ricorso del pm di Napoli contro la
> cessazione delle misure cautelari a carico di Ciccimarra (conseguenti al
> venir meno dell'imputazione del reato di sequestro di persona), la
> Cassazione da atto al pm di aver inoltrato un reclamo per molti aspetti
> corretto. Che però non può essere accolto in quanto esiste ancora un
> combinato di regi decreti e norme speciali che consentono la
> ''perquisizione sul posto''. Dunque i fermi e le perquisizioni su
> manifestanti feriti non sarebbero, di per sè, un atto illegittimo, o
> addirittura un sequestro di persona. Comunque, la Suprema Corte anche se

lo
> ha dichiarato ''inammissibile'' condivide parte delle critiche del pm
> all'ordinanza pronunciata l'11 maggio del 2002 dal tribunale di Napoli

(con
> la quale cessarono gli arresti domiciliari e cadde l'accusa di sequestro).
>
> L'ordinanza - è il parere di piazza Cavour - contiene ''palesi

antinomie''.
> Il contrasto è quello di non aver saputo con precisione inquadrare
> l'operato condotto dalla squadra mobile tra quelle tra le ''attività di
> prevenzione'' oppure tra le attività ''di polizia giudiziaria''. In
> sostanza i magistrati di legittimità criticano l'ordinanza per aver
> ritenuto parte delle operazioni circoscritte tra quelle di tipo

preventivo,
> per poi qualificare
> l'intera operazione ''come diretta all'accertamento di fatti di reato ed
> alla individuazione dei responsabili di esse''. Queste antinomie sono -
> ipotizza la Cassazione - ''forse direttamente conseguenti all'accertamento
> della superficialita' nella scelta dei concreti modelli di riferimento
> culminati nella (almeno apparente) assenza di una esatta cognizione del
> discrimine fra attività di prevenzione ed attività di polizia giudiziaria
> da parte di chi diede l'ordine di procedere a perquisizioni sul posto''.
> Per questa ragione i supremi giudici affermano che l'ordinanza ha bisogno
> di una ''interpretazione correttiva''.
>
> Insomma per la Cassazione quel che è avvenuto nella 'Caserma Raniero' non

è
> attività di prevenzione, ma di polizia giudiziaria. Sia ''pur abnorme''.
> Con queste motivazioni, estese in venti pagine, la Cassazione ha anche
> dichiarato ''inammissibile'' il ricorso di Ciccimarra che sosteneva non
> fosse configurabile, a suo carico, nemmeno il reato di violenza privata e
> lesioni personali aggravate. I giudici della sesta
> sezione penale non hanno mancato di ripercorrere tutti gli abusi e le
> lesioni raccontate non solo dai manifestanti che hanno sporto denuncia ma
> anche da chi non ha proposto nessuna azione legale. La sentenza che
> contiene queste motivazione è la 1.808.
>
> (21 GENNAIO 2003, ORE 14:00)
>
>