[Cm-roma] codice della strada

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Author: ndr
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Subject: [Cm-roma] codice della strada
avevo portato una stampata ieri degli articoli del codice della strada=20
riferiti ai velocipedi (ha girato un po' informalmente),
lo posto il lista per tutti per una maggiore conoscenza dei ciclodiritti...
(fonte sito di IsoRadio: http://www.radio.rai.it/isoradio/biciclette.html)

Il Codice della strada

Art. 50 (Velocipedi)

    1.    I velocipedi sono i veicoli con due o pi=F9 ruote funzionanti a=20
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi=20
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.


    2.    I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza=
=20
e 2,20 m di altezza.



Art. 68 (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di=20
equipaggiamento dei velocipedi).

    1.    I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonch=E9: =09
    a.    per la frenatura : di un dispositivo indipendente che agisca in maniera=
=20
pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
    b.    per le segnalazioni acustiche: di un campanello (interessante quanto=20
espresso dall'art. 22 del Regolamento: "Il suono emesso dal campanello deve=
=20
essere di intensit=E0 tale da fornire una segnalazione utile almeno a trenta=
=20
metri di distanza").
    c.    per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle,=20
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre sui pedali=20
devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono=20
essere applicati sui lati.


    2.    I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono=
=20
essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152,=
=20
comma 1 "da mezz'ora dopo il tramonto del sole, a mezz'ora prima del suo=20
sorgere. Nelle gallerie in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte=20
pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilit=E0"....
=09
    3.    Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si=20
applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.


    4.    Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le=20
caratteristiche costruttive, funzionali nonch=E9 le modalit=E0 di=
 omologazione=20
dei velocipedi a pi=F9 ruote simmetriche che consentono il trasporto di=
 altre=20
persone oltre il conducente.


    5.    I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un=20
bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel=
=20
regolamento.
=09
    6.    Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno=
=20
dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o=20
non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e=20
nell'articolo 69, =E8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di=
=20
una somma da lire 36.360 a lire 145.440


    7.    Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, =E8=
=20
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire=20
66.600 a lire 242.400.


    8.    Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi=20
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia=20
richiesta l'omologazione, =E8 soggetto, se il fatto non costituisce reato,=
=20
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a=20
lire 2.424.000 (40) (40/a).


(40) Articolo cos=EC modificato, con effetto dal 1=B0 ottobre 1993,=
dall'art.=20
30, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,=
=20
S.O.).
(40/a) Con D.M. 22 dicembre 1998(Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301) si =E8=
=20
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al terzo aggiornamento=20
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.


Art. 182 (Circolazione dei velocipedi)
=09
    1.    I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le=20
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in=
=20
numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono=20
sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni=20
dieci e proceda sulla destra dell'altro.


    2.    I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e=20
reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in=20
ogni momento di vedere liberamente davanti a s=E9, ai due lati e compiere=
 con=20
la massima libert=E0, prontezza e facilit=E0 le manovre necessarie.
=09
    3.    Ai ciclisti =E8 vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti=
 dalle=20
presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.


    4.    I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni=
=20
della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal=20
caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la=20
comune prudenza.


    5.    =C8 vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo=
 stesso=20
non sia appositamente costruito e attrezzato. =C8 consentito tuttavia al=20
conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di et=E0,=
=20
opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma=
 5.


    6.    I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di=20
altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a pi=F9 di due=
=20
ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.


    7.    Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare pi=F9 di=
 quattro=20
persone adulte compresi i conducenti; =E8 consentito anche il trasporto=20
contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di et=E0.


    8.    Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.


    9.    I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando=20
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le=20
modalit=E0 stabilite nel regolamento.


    10.    Chiunque viola le disposizioni del presente articolo =E8 soggetto alla=
=20
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire=20
trentaseimilatrecentosessanta a lire=20
centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta. La sanzione =E8 da lire=20
sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento quando si=20
tratta di velocipedi di cui al comma 6 (132) (132/a).


(132) Articolo cos=EC modificato, con effetto dal 1=B0 ottobre 1993,=
dall'art.=20
96, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,=
=20
S.O.).
(132/a) Con D.M. 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301) si=
=20
=E8 provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al terzo aggiornamento=
=20
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

Art. 377 (art. 182 Cod. Str.) Circolazione dei velocipedi

    1.    I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre=20
evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere=20
di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono (365).


    2.    Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente=20
intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono=
=20
tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.


    3.    In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il=20
braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata=20
che intendono effettuare.


    4.    Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurit=E0 e=
=20
di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i=
=20
velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione=
=20
visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.


    5.    Il trasporto di bambini fino ad otto anni di et=E0 =E8 effettuato=20
unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice,=
=20
in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non=20
intralciare la possibilit=E0 e la libert=E0 di manovra da parte dello=
 stesso.=20
Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate=20
all'articolo 225 e sono installate: =09
    a.    tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il=20
trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
    b.    posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque=
=20
massa, fino ad otto anni di et=E0.


    6.    Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite=
=20
all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di=20
comportamento relative alla circolazione dei veicoli.


    7.    Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate=
=20
a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono=20
tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi=
=20
cambiamenti di direzione.


(365) Comma cos=EC modificato dall'art. 213, D.P.R. 16 settembre 1996, n.=
610=20
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(366) Comma cos=EC sostituito dall'art. 213, D.P.R. 16 settembre 1996, n.=
610=20
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).