[Precari_roma] Fwd: SULLA NEGOZIAZIONE NAZIONALE RINNOVO CCN…

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Author: usiait1
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Subject: [Precari_roma] Fwd: SULLA NEGOZIAZIONE NAZIONALE RINNOVO CCNL FUNZIONI PUBBLICHE LOCALI 2022 2024, ARAN DICE DI NO...PURE SUI BUONI PASTO! Resoconto commentato da Usi 1912 settore ENTI LOCALI, 3 ot
Documento e resoconto commentato a cura di Usi 112 settore Enti locali, su negoziazione nazionale per il rinnovo CCNL Funzioni Pubbliche Locali 2022-2024, ARAN DICE DI NO PURE...SUI BUONI PASTO!

Comunicato sindacale e documento per informazione, pubblicazione, diffusione grazie (artt. 1, 14 e 25 S.L., art. 21 Cost)

DAL FRONTE DELLA CONTRATTAZIONE NEGOZIALE ARAN/OO.SS., PER IL RINNOVO DEL CCNL FUNZIONI PUBBLICHE LOCALI: ARAN DICE NO PURE SUI…BUONI PASTO!
Aggiornamento a cura di UNIONE SINDACALE ITALIANA USI fondata nel 1912 – settore Enti Locali usiait1@??? mailto:usiait1@virgilio.it segreteria.usi@??? mailto:segreteria.usi@gmail.com 3 Ottobre 2024

Prosegue il confronto e la negoziazione per il rinnovo dei CCNL delle Pubbliche Amministrazioni, tra i quali quello delle Funzioni Pubbliche Locali (già Regioni e Autonomie Locali) e pure i sindacati concertativi e firma-di-tutto-e-di-peggio Cgil-Cisl-Uil-Csa, beccano sonori NO alle pur timide e anche ragionevoli richieste, da parte dell’ARAN, l’Agenzia Governativa che tratta per conto del Governo, i rinnovi dei contratti dei pubblici dipendenti. Il CCNL di categoria è scaduto formalmente il 31 dicembredel 2021, ma come si sa i rinnovi contrattuali nazionali avvengono sempre con notevoli ritardi rispetto alla naturale scadenza, siamo nel 2024 e solo dall’anno scorso si è iniziato ad applicare QUELLO SCADUTO. Nel mirino, la questione annosa, dei BUONI PASTO. I sindacati firmatari del CCNL, su questo argomento (si parla del RINNOVO DEL CCNL PERIODO 2022-2024…E SIAMO AD OTTOBRE 2024…), avevano alcune richieste, che sono poi la conseguenza logica per diversi istituti e fattispecie di ordinario utilizzo nello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, privatizzato dal 1993 (e con il primo CCNL privatistico di categoria sottoscritto nel 1995) dei dipendenti pubblici degli Enti Locali, disciplinati da leggi e disposizioni imperative di legge, come le “assenze”, giustificate e disciplinate da permessi e agibilità, relative a FRUIZIONE DEI PERMESSI PER LEGGE 104/92, PER PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEE E AGIBILITA’ SINDACALI (Legge 300/1970, articoli 20 e 23, 24, 30), per RIPOSI PER ALLATTAMENTO (D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii.), PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE (promossi dal datore di lavoro, D. LGS. 165/2001 e modificazioni, L. 845/78), ipotesi per le quali, PER I PUBBLICI DIPENDENTI, si richiedeva per via contrattuale e negoziale, il riconoscimento come ore di servizio effettivamente prestato, per la loro fruizione, analogamente alle ore effettivamente lavorate, trattandosi di istituti e voci della busta paga, retribuiti e contabilizzati a favore del personale. In Italia non esiste una legge che disciplina l’indennità sostitutiva della mensa, tramite il meccanismo ormai consolidato dei “buoni pasto”   e dei c.d. tickets restaurant, che sostituiscono l’adempimento datoriale, valido anche le Pubblico Impiego, della fruizione della mensa da parte dei e delle dipendenti. Il tutto è da disciplinarsi quindi a livello contrattuale, nazionale o decentrato o di secondo livello, quindi per via “pattizia”. Esiste il diritto alla mensa se le prestazioni lavorative siano della durata media se non superiore alle sei ore giornaliere.
Cosa ha risposto il governo italiano tramite la sua AGENZIA ARAN? (Governo che da poco è stato di nuovo deferito e aperta la procedura di INFRAZIONE DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E DALLA UE, PER NON AVER RISPETTATO PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, LE DIRETTIVE E RACCOMANDAZIONI EUROPEE, PER I PRECARI, DOCENTI E ATA, Ausiliari Tecnici Amministrativi, nelle scuole statali e dei collaboratori-trici scolastici, l’accusa della UE è di non aver fatto abbastanza per tutelare dal punto di vista DEGLI ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI, I PRECARI IN SERVIZIO, RISPETTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, SPECIE NEI CASI DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NEL P.I., SCUOLA IN PARTICOLARE E DI ABUSO E REITERAZIONE DEL PRECARIATO NVECE DI STABILIZZARLO…siamo alle solite e il Decreto Legge 13172024, detto SALVA INFRAZIONI, non è stato considerato adeguato dalla UE): il solito giochetto al RISPARMIO E AL TAGLIO DELLE SPESE:  I buoni pasto non saranno erogati durante le giornate in cui il lavoratore o la lavoratrice di questo comparto (ma non è che per gli statali vada meglio) beneficiano di permessi 104/92 o altro genere di assenza (per formazione, esercizio diritti sindacali, riposi per allattamento di lavoratrici madri). UNA RISPOSTA NEGATIVA, PER CHI LAVORA E HA DIRITTO DI FRUIRE E BENEFICIARI DI FATTISPECIE GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE DA LEGGI ANCHE SPECIALI, COME LA 104/92 O PER I RIPOSI PER ALLATTAMENTO O DA DISPOSIZIONI IPERATIVE DI LEGGE DI RANGO COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (ASSEMBLEE SINDACALI). UN ATTACCO IN PIENA REGOLA, A CHI HA DISABILITA PROPRIE O DI FAMILIARI (permessi pagati dall’INPS) E ALLE LAVORATRICI –MADRI (come i RIPOSI PER ALLATTAMENTO), UN MODO INDIRETTO DI IDEBOLIRE LA FORZA GIURIDICA E LA PORTATA DELLO STATUTO DEI LAVORATORI (ndr e DELLE LAVORATRICI), DI DISCRIMINARE CHI PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE SINDACALI! LA LEGGE 300/1970 APPLICATA AL PUBBLICO IMPIEGO IN FORMA INTEGRALE, A PRESCINDERE DAL NUMERO DI DIPENDENTI DI UN ENTE, NON E’ MAI ANDATA GIU’ A CHI RAPPRESENTA IL GOVERNO, NEI RINNOVI CONTRATTUALI COME PER LE VICENDE RELATIVE ALLA “RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA’” NEI COMPARTI E AREE DEL PUBBLICO IMPIEGO…e lo vediamo anche in questo caso, proprio per la natura pattizia di tale istituto sostitutivo della mensa.     
L’unica disponibilità dell’ARAN è stata data, per ulteriore negoziazione nei prossimi incontri,  per le ore di assenza per partecipare ai corsi di formazione. In questo caso viene ravvisato il “…comune interesse tra lavoratore e pubblica amministrazione…”.per CHI CONOSCE IL MONDO e la STORIA, SI CHIAMA COLLABORAZIONISMO (antica tendenza di matrice fascista, brutto residuo del passato)
FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO E LE PROGRESSIONI VERTICALI: altro secco NO DI ARAN, , le indisponibilità a costituire un Fondo del Salario Accessorio, ad avviare un confronto sui criteri per le progressioni verticali ordinarie e la possibilità di estendere l’uso dei permessi studio ai corsi universitari telematici seguiti in modalità asincrona (cioè non corrispondenti al normale orario di lavoro e di servizio del personale, rispetto al collegamento telematico per seguire lezioni e corsi).
L’ARAN HA DATO ANCHE DELLE “APERTURE” E CONCESSIONI, A TITOLO DI “CONTENTINO” AI SINDACATI CHE LEGITTIMANO ANCHE NEL PUBBLICO IMPIEGO (P.I.), firmando anche l’infirmabile con deroghe ed eccezioni riportate nella contrattazione di secondo livello (i casi di Milano, Firenze e di ROMA CAPITALE ne sono un triste esempio…), UNA SERIE DI DISPARITA’ DI TRATTAMENTO E DI DIFFERENZIAZIONI. Il tutto, nel “solco della tradizione” di tenere divisi lavoratori e lavoratrici tra di loro, in perenne competizione e divisione sociale, per mantenere un sistema di stampo feudale e centralistico, con l’idea ormai già inserita, di tenere differenziati i salari e far propendere la bilancia verso la frammentazione salariale, tra retribuzione globale di fatto normalmente percepita (IL SALARIO DIRETTO, DI CUI DOBBIAMO LOTTARE PER RECUPERARE QUOTE E TOGLIERLE AL SALARIO ACCESSORIO PREMIALE E INDIVIDUALISTICO)), sempre più indebolito dai meccanismi di salario accessorio su base premiale, non per tutti-e ma per percentuali e con meccanismi di discrezionalità dirigenziale, nelle valutazioni delle “performances prestazionali” sui premi e sulle indennità, addirittura provando a mettere le mani con la scusa di garantire le quote di “pensione complementare e integrativa”, sul 25% del SALARIO DIFFERITO MATURATO (TFR E LIQUIDAZIONE…) E INCENTIVANDO LA FREGATURA DELLE MISURE DI “WELFARE AZIENDALE”, come nel privato, che mette a repentaglio e MINA ALLA BASE I DIRITTI E LE RESPONSABILITA’ DELLO STATO E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (LA RITIRATA dello Stato dagli interventi e misure applicative di diritti costituzionali), A TUTELA DI DIRITTI FONDAMENTALI di RANGO COSTITUZIONALE (previdenza-pensioni, assistenza e cura, diritto alla salute e alla idonea istruzione, alla sanità pubblica e tendenzialmente gratuita, ai trasporti…). TENDENZA CHE SARA' LEGITTIMATA SE RIMANESSE IN VIGORE LA LEGGE 86/2024 SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA… che va respinta totalmente facendo passare il REFERENDUM ABROGATIVO, che ha raccolto dal comitato promotore nazionale e da quelli locali circa 1.291.000 firme a sostegno del REFERENDUM ABROGATIVO DI QUESTO ATTO LEGISLATIVO DI INCIVILTA’ GIURIDICA, DI ROTTURA DELL’UNITA’ DEL PAESE, DEI DIRITTI DELLA CITTADINANZA, DISCRIMINATA SU BASE TERRTORIALE CON LA REINTRODUZIONE DOPO OLTRE 56 ANNI, DELLE “GABBIE SALARIALI” .
CHE COSA CI “CONCEDEREBBE” L’ARAN? ipotesi di erogazione di due buoni pasto nell’arco della stessa giornata lavorativa, nell’ambito di accordi di II livello con costo contrattuale da stimare (magari decurtato dal salario accessorio); discussione dei criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto (malgrado le molte difficoltà per lo “smart working”, limitando le raccomandazioni UE in materia (con applicazione solo parziale, rimandando ad accordi individuali P.Amm.ne – dipendente la gestione del lavoro agile, la stessa Legge 81 el 2017), nonché individuazione dei casi in cui è possibile aumentare il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto nell’ambito del… contratto integrativo; La disponibilità ad un chiarimento sul buono pasto,  che ha lo scopo di specificare, secondo l’ARAN,  che per l’erogazione è rilevante la durata minima della pausa, la collocazione a cavallo tra periodi del lavoro mattutino (orario 6-12), del lavoro pomeridiano (orario 12-18), del lavoro serale (orario 18-22) del lavoro notturno (orario 22-6), almeno ribadendo una prassi che per l’erogazione dell’indennità sostitutiva della mensa, servono IN MEDIA, 6 ORE DI PRESTAZIONE GIORNALIERA COMPLEESSIVA; la possibilità di riconoscere, attraverso il welfare aziendale, dei versamenti aggiuntivi del lavoratore, su base volontaria, al Fondo di previdenza complementare….che secondo una visione razionale, a fronte della “privatizzazione” della stessa INPS e della previdenza pubblica, VORREBBE FAR DIVENTARE la c.d. “previdenza complementare”, COME SOSTITUITVA DELLE PENSIONI PUBBLICHE, DOPO UNA VITA DI LAVORO RETRIBUITO IN MODO INSUFFICIENTE, AVVANTAGGIANDO IL MECCANISMO DI STAMPO AMERICANO, DELLE PENSIONI GESTITE DA FONDI E DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, DI BANCHE E FONDAZIONI…COME PER LE PRESTAZIONI SANITARIE E DI CURE, DI BASE E ANCHE SPECIALISTICHE, gestite con i criteri e i parametri della “speranza di vita” e dei premi di copertura, a gestione privata e con costi a totale carico dei e delle dipendenti. UNA TENDENZA DA RESPINGERE E CONTRASTARE.E’ un segno, pessimo, dei tempi che coinvolge anche la negoziazione e la contrattazione, sulla quella molti ancora sperano che possa avere dei risultati positivi…delegando tutto ai sindacati concertativi e collaborazionisti, che nemmeno in questi ambiti hanno più la capacità e la volontà, di tutelare davvero gli interessi reali e i bisogni fondamentali delle classi lavoratrici e pure dei dipendenti pubblici.    SE QUESTA E’ …LA MUSCA E LO SPARTITO E’ SCRITTO DALLA CONTROPARTE, IN QUESTO CASO DA ARAN PER CONTO DEL GOVERNO, CAMBIAMO LA MUSICA E LO SPARTITO! ABBANDONA I SINDACATI CONCERTATIVI E QUELLI CORPORATIVI FINTI “AUTONOMI”, PASSA AL SINDACALISMO COMBATTIVO, SOLIDALE, COLLEGIALE, ORGANIZZATI CON USI 1912 ANCHE NEGLI ENTI LOCALI, COSTRUISCI DI NUOVO DAL BASSO UN’ALTERNATIVA CREDIBILE, PER SALARIO ADEGUATO A CARICHI E RITMI DI LAVORO, DIRITTI E DIGNITA’, EFFETTIVA E PIENA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, DEL LAVORO E DEGLI AMBIENTI DI LAVORO