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https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2024/02/26/massimo-ribasso-appalti/ |
https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2024/02/26/massimo-ribasso-appalti/ ]
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" Il Codice attuale conferma la centralità dei criteri qualitativi, responsabilizzando la P.A. nell’assegnazione dei punteggi
E veniamo ad oggi.
Nel solco delle esperienze maturate durante il periodo della legislazione emergenziale attuata negli ultimi quattro anni (2019 – 2023), oltre che in coerenza con le direttive europee e lo spirito della riforma che ha pervaso la struttura del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), il legislatore ha confermato la centralità del criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, quale regola generale, così come la limitazione dei casi in cui è possibile (ma non obbligatorio) assegnare i contratti pubblici sulla base del (solo) minor prezzo – ivi compresi quelli riguardanti gli affidamenti di importo inferiore alle soglie UE, per i quali la stazione appaltante è libera di scegliere il criterio più adeguato al caso concreto (art. 108).
Tale norma ha confermato anche la possibilità di stabilire un prezzo fisso e far gareggiare le imprese solo sulla parte qualitativa delle offerte.
La principale novità delle norme oggi in vigore, in materia, è costituita semmai dall’eliminazione del tetto massimo dei 30 punti su 100 per la valutazione della parte dell’offerta basata sul minor prezzo. Sicché, ferma la regola generale della valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la scelta della ripartizione del peso dei punteggi, tra la parte tecnica e quella economica, è oggi affidata alle amministrazioni, per consentire una migliore calibrazione delle valutazioni in rapporto alle specificità di ciascun contratto.
Questa nuova indicazione pare coerente con i principi innovativi e prioritari del “risultato” e della “fiducia” stabiliti dal Codice del 2023 (artt. 1 – 2), che esigono dalla P.A. un approccio sensibilmente più propositivo e discrezionale (e, al contempo, più responsabile), mirato ad affidare ai RUP e ai funzionari pubblici la scelta delle strategie e dei criteri più adeguati ed efficaci per soddisfare le esigenze e gli obiettivi di ciascuna specifica commessa – fermo naturalmente il rispetto dei fondamentali principi di legalità, trasparenza e concorrenza (v. art. 3).
La qualità di progetti, offerte e prestazioni, assieme alla sostenibilità di opere, servizi e prodotti e alla sicurezza di luoghi e persone, restano quindi, a tutt’oggi, il focus della legislazione sui contratti pubblici, con specifiche e vincolanti indicazioni sulla adeguatezza e sull’aggiornamento dei costi di sicurezza e manodopera e sul rigore dei controlli operati su attività, mezzi e materiali di costruzione (v. artt. 41 – 43, 79 – 80, 107 – 110, 113 – 116 del D.Lgs. n. 36/2023)."
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