Per INFORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE, del documento e della scheda riepilogativa su legge 104 92 e ss.m.ii., delle varie agevolazioni, come materiale di autoformazione sindacale e sociale, a cura di Usi 1912 ricostituita e in collaborazione con Associazione Usicons aps, grazie agosto 2023
SCHEDA SINTETICA DI RIEPILOGO su Legge 104/92 e integrazioni, a cura di Usi 1912
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La Legge 104/1992, con varie modifiche e integrazioni succedutesi nel tempo, fornisce uno strumento di sostegno alle persone con disabilità, alle loro famiglie e ha incidenza sulle condizioni normative anche di lavoratori o lavoratrici, sia se ne sono direttamente titolari e beneficiari, sia nell’ipotesi in cui ci siano beneficiari e titolari che siano familiari (genitori, coniuge, figli e figlie).
La procedura e il percorso per ottenere il riconoscimento dei vari benefici previsti dalla legge, con le circolari INPS che ne danno applicazione e interpretazione autentica, come soggetto erogatore, richiede una tempistica e una certa…tenacia. Accedere alle agevolazioni e benefici previsti, una volta ottenuto il riconoscimento dalle strutture sanitarie competenti, per territorio e materia, permette un certo miglioramento, parziale ma importante, per garantire la qualità della vita delle persone con disabilità, delle loro famiglie e di chi lavora e si trova in determinate condizioni per richiederla e ottenerla, secondo criteri certi, ben definiti per il riconoscimento dell’handicap/stato di disabilità e dello stato e condizione di gravità.
Si tratta di aspetti fondamentali, disciplinati all’articolo 3 della legge 104/92, che specificano e definiscono percorso e procedure, che i richiedenti devono seguire per ottenere il riconoscimento e beneficiare delle agevolazioni previste.
Definizione dell’handicap/disabilità e dello stato-condizione di gravità: L’articolo 3 della Legge 104/92, definisce con precisione il concetto di “handicap” e di disabilità e stabilisce le condizioni che qualificano e caratterizzano la condizione e stato di gravità (con i benefici di cui all’articolo 33 comma 3 della stessa legge).
In base a questa norma, una persona è considerata “disabile”, se risulta affetta da una condizione di disabilità di natura fisica, psicologica o sensoriale, che produce difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, portando ad uno svantaggio sociale o ad una condizione di emarginazione.
Il ruolo del medico certificatore
Per avviare il processo di riconoscimento, il primo passo della procedura, è relativo alle funzioni con un medico certificatore. Di solito è lo stesso medico di famiglia e di base, a conoscenza delle patologie e del quadro clinico e psicologico del paziente, che per primo può stabilire ufficialmente, la presenza di una disabilità come sopra individuata.
Una volta ottenuto il certificato, la procedura prevede che si debba effettuare la presentazione della richiesta all’INPS competente per territorio, associando il numero del certificato trasmesso telematicamente dal medico certificatore (ormai si fa tutto on line).
Richiesta e agevolazioni previste: la richiesta per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge 104/92 e successive modificazioni e integrazioni (in sigla ss.mm.ii.), può essere effettuata on line attraverso il sito dell’INPS o tramite l’assistenza di patronati, centri di assistenza fiscale abilitati a seguire tali procedure, o anche tramite associazioni di categoria dei disabili.
Queste agevolazioni, prevedono la fruizione di permessi retribuiti sul lavoro (3 giorni al mese, quantificati da Inps tramite sue circolari, come giornata di 6 ore, a prescindere dal turno o dalla durata, nel giorno di fruizione del permesso, della singola prestazione lavorativa del beneficiario), congedi straordinari retribuiti della durata massima di due anni (fruibili anche in periodi frazionati di tempo), il diritto di preferenza e di priorità, nella scelta della sede lavorativa, con efficacia anche in senso di divieto, in caso di diniego esplicito del beneficiario (in forma scritta e documentabile, in caso di richiesta) da eventuali trasferimenti e spostamenti decisi dal datore di lavoro, senza tenere conto della condizione e stato di gravità del beneficiario o se è la sua, anche titolare delle tutele ex Legge 104/92, nonché come elemento per condotta discriminatoria datoriale, in caso di licenziamenti o mancato rinnovo/proroga se il contratto è a tempo determinato.
Certificazione provvisoria e tempistiche: nel caso in cui la commissione medica dell’INPS non si pronunci entro 45 giorni dalla richiesta avanzata dal titolare e a vantaggio del beneficiario specie se parente lavoratrice-lavoratore, è possibile richiedere una certificazione provvisoria di disabilità. Questa certificazione può essere rilasciata, da uno specialista medico della ASL territorialmente competente per territorio e materia, che attesti la condizione di gravità della situazione. Tale certificazione provvisoria, una volta ottenuta, permette immediatamente l’accesso a tutte le agevolazioni, in attesa della decisione definitiva della commissione medico sanitaria.
Quando l’INPS ha diritto a chiedere il rimborso: va specificato che, se l’accertamento definitivo non conferma la presenza di una disabilità grave, l’INPS avrà il diritto di richiedere il rimborso delle somme percepite erroneamente come agevolazioni. Pertanto, è consigliabile procedere con attenzione e in conformità con le leggi vigenti e seguendo bene tutte le fasi della procedura, anche delle circolari riepilogative dell’Inps, per evitare complicazioni future.
A cura di Usi Unione Sindacale Italiana fondata nel 1912 e ricostituita segreteria.usi@???, con la collaborazione di Associazione Usicons a.p.s. (accreditata al RUNTS) e mail usicons.roma@???
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