[Socicdpsett] Disegno di legge Zan: una battaglia per la lib…

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Autor: Soci CdP Settignano
Data:  
Para: socicdpsett
Asunto: [Socicdpsett] Disegno di legge Zan: una battaglia per la libertà
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Cari soci

Pare arrivata finalmente in discussione al Senato il progetto di legge Zan
di cui da tempo si discute che ha visto l’opposizione sino
all’ostruzionismo della destra, l’intervento straordinario anche del
Vaticano, il ripensamento di alcuni (Italia Viva)che già lo avevano
approvato.

Frutto già di mediazioni,anche discutibili (si consideri l’art.4), il
disegno di legge Zan rappresenta comunque un passo in avanti importante
per la garanzia delle libertà personali, dell’eguaglianza dei cittadini.

Ma di cosa si tratta in realtà? Spero di fare cosa utile fornendo qualche
informazione più precisa sul tema in discussione affinchè ciascuno possa
farsene un’idea precisa al di là delle chiacchiere di stampa e televisio

Il Presidente CdP Settignano

Il *progetto di legge denominato Zan
<https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/11/05/legge-sull-omotransfobia-il-testo-approvato-alla-camera>*,
dal cognome del suo relatore alla Camera, dove è stato approvato il 4
novembre scorso, si pone l’obiettivo di contrastare l’omofobia e la
transfobia.

Rumors a parte, veniamo ai contenuti. L’omofobia nel codice penale dovrebbe
venire equiparata al razzismo e all’odio su base religiosa. Se venisse
approvata, la legge inserirebbe all’articolo 604 bis del *codice penale*,
che già punisce, tramite la reclusione fino a un anno e sei mesi, le
discriminazioni a sfondo razziale, etnico o religioso, pure quelle basate
sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere
o sulla disabilità. Il progetto prevede fino a 4 anni di reclusione per chi
istiga a commettere discriminazioni o violenze di stampo omofobo, così come
oggi è previsto per quelle di stampo razzista, punendo pure chi organizza o
partecipa ad associazioni che, per i medesimi motivi, istigano alla
discriminazione e alla violenza.

A differenza del razzismo, tuttavia, le norme sull’omofobia non
troverebbero operatività rispetto al reato di propaganda, bensì solo
all’istigazione a commettere discriminazione o violenza.

Non solo si aggiunge il reato di discriminazione omofoba, ma anche
l’aggravante:
oggi, infatti, l’aggravante dell’odio razziale può far lievitare la pena di
un reato fino a una metà in più. E lo stesso potrebbe valere per
aggressioni a omosessuali o transessuali.

La legge istituisce una giornata nazionale contro l’omofobia, la
lesbofobia, la bifobia e la transfobia, individuata nel 17 maggio,* “al
fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di
contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati
dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”*. Possono essere
organizzate iniziative pubbliche, anche nelle scuole, nel rispetto della
loro autonomia.

*Di seguito si riportano gli articoli più significativi della proposta di
legge:*

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf#page=3>

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf#page=4>

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf#page=5>

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf#page=6>

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf#page=7>

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf#page=8>

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf#page=9>

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf#page=10>

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf#page=11>

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf#page=12>





DISEGNO DI LEGGE Art. 1.(Definizioni)1. Ai fini della presente legge:a)per
sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;b)per genere si intende
qualunque manifestazione esteriore di una persona che siaconforme o
contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;c)per
orientamento sessuale si intendel’attrazione sessuale o affettiva nei
confront idi persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i
sessi;d)per identità di genere si intende l’i-dentificazione percepita e
manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corripondente al
sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.



Art. 2.(Modifiche all’articolo 604-bisdel codice penale)1. All’articolo
604-bisdel codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:a)al
primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale,
sull’identità di genere o sulla disabilità»;b)al primo comma, lettera b),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul sesso, sul
genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla
disabilità»;c)al secondo comma, primo periodo,sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:«oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento
sessuale, sull’identità di ge-nere o sulla disabilità»;d)la rubrica è
sostituita dalla seguente:«Propaganda di idee fondate sulla superio-rità o
sull’odio razziale o etnico, istigazionea delinquere e atti discriminatori
e violentiper motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul
genere, sull’orientamento ses-suale, sull’identità di genere o sulla
disabi-lità».



Art. 3.(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale)1. All’articolo
604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o religioso,»
sono inserite le seguenti: «oppure per motivi fondati sul sesso, sul
genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di ge-nere o sulla
disabilità,»



.Art. 4.(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)1. Ai fini della
presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od
opinioni nonché le condotte legittime ri-conducibili al pluralismo delle
idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il
concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.



Art. 5.(Modifiche al decreto-legge26 aprile 1993, n.122)1. Al decreto legge
26 aprile 1993, n.122,convertito, con modificazioni, dalla legge

giugno 1993, n.205, sono apportate le se-guenti
modificazioni:a)all’articolo 1:1) al comma 1-bis, alinea, le parole:«reati
previsti dall’articolo 3 della legge 13ottobre 1975, n.654» sono sostituite
dalleseguenti: «delitti di cui all’articolo 604-bisdel codice penale ovvero
per un delitto ag-gravato dalla circostanza di cui all’articolo604-terdel
medesimo codice»;2) il comma 1-terè sostituito dal se-guente:«1-ter.Nel
caso di condanna per uno deidelitti indicati al comma 1-bis, la
sospen-sione condizionale della pena può essere su-bordinata, se il
condannato non si oppone,alla prestazione di un’attività non retribuitaa
favore della collettività secondo quantoprevisto dai commi 1-quater,
1-quinquiese1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi dirichiesta
dell’imputato di sospensione delprocedimento con messa alla prova, per
la-voro di pubblica utilità si intende quantoprevisto dai commi 1-quater,
1-quinquiese1-sexies»;3) al comma 1-quater:3.1) le parole: «, da svolgersi
altermine dell’espiazione della pena detentivaper un periodo massimo di
dodici settimane,deve essere» sono sostituite dalla seguente:«è»;3.2) dopo
la parola: «giudice»sono inserite le seguenti: «, tenuto contodelle ragioni
che hanno determinato la con-dotta,»;4) al comma 1-quinquies, le parole:«o
degli extracomunitari» sono sostituitedalle seguenti: «, degli stranieri o
a favoredelle associazioni di tutela delle vittime deireati di cui
all’articolo 604-bisdel codicepenale»;

dati sul sesso, sul genere, sull’orientamentosessuale, sull’identità di
genere o sulla disa-bilità»;b)al titolo, le parole: «e religiosa»sono
sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere,
sull’orienta-mento sessuale, sull’identità di genere osulla
disabilità».2.Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per lafinanza pubblica.3. Entro sessanta giorni dalla data
di en-trata in vigore della presente legge, con re-golamento adottato con
decreto del Ministrodella giustizia, ai sensi dell’articolo 17,comma 3,
della legge 23 agosto 1988,n.400, sono determinate, nel rispetto diquanto
previsto dal comma 2, le modalità disvolgimento dell’attività non
retribuita a fa-vore della collettività, di cui all’articolo 1del
decreto-legge 26 aprile 1993, n.122,convertito, con modificazioni, dalla
legge 25giugno 1993, n.205, come modificato dalcomma 1 del presente
articolo.



Art. 6.(Modifica all’articolo 90-quaterdel codice di procedura penale)1.
All’articolo 90-quater, comma 1, se-condo periodo, del codice di procedura
pe-nale, dopo le parole: «odio razziale» sonoinserite le seguenti: «o
fondato sul sesso,sul genere, sull’orientamento sessuale o sul-l’identità
di genere».


Art. 7.(Istituzione della Giornata nazionale control’omofobia, la
lesbofobia, la bifobia e la transfobia)1. La Repubblica riconosce il giorno
17maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la
bifobia e la tran-sfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e
dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le
violenze motivati dall’orientamento sessualee dall’identità di genere, in
attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità so-ciale sanciti
dalla Costituzione.2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni
dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno
feriale,costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per
le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2e 3 della legge
5 marzo 1977, n.54.3. In occasione della Giornata nazionale contro
l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate
cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione
delle finalità di cui al comma 1.Le scuole, nel rispetto del piano
triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16dell’articolo 1 della
legge 13 luglio 2015,n.107, e del patto educativo di corresponsabilità,
nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui
al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a
legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza
pubblica.


Casa del Popolo di Settignano