*Faccio seguito alla precedente comunicazione circa l’iniziativa /appello
per la regolarizzazione degli immigrati in questa situazione di
emergenza, inviandovi il testo originale dell’appello proposto dalla
Associazione Studi Giuridici sulla Immigrazione, ed insieme gli indirizzi
cui inviare le Vostre adesioni individuali all’iniziativa*
*Il Presidente*
1EMERGENZA COVID: E’ INDISPENSABILE LA REGOLARIZZAZIONE DELLE PERSONE
STRANIERE Nell’attuale emergenza sanitaria mondiale è impossibile il
movimento delle persone, anche per il ritorno nei Paesi di origine, per
effetto della chiusura dei confini di moltissimi Paesi. Al tempo stesso
centinaia di migliaia di persone straniere che vivono in Italia da tempo -
per gran parte lavoratrici e lavoratori che occupano settori importanti del
mercato del lavoro italiano (assistenza familiare, agricoltura, logistica,
ecc.) o richiedenti asilo ai quali è stata negata tutela - sono prive di
permesso di soggiorno, a causa della mancata programmazione nell’ultimo
decennio di effettivi flussi di ingresso e della decretazione c.d.
“sicurezza” del 2018. In questo contesto avanziamo una proposta di
regolarizzazione dei cittadini stranieri presenti in Italiache si articola
intorno a due obiettivi oggi imprescindibili: l’emersione dall’invisibilità
di migliaia di persone che vivono e/o lavorano nel territorio italiano ed
una conseguente migliore tutela della salute personale e pubblica. Sapere
chi è in Italia e includerlo nei percorsi sanitari di prevenzione, diagnosi
e cura è oggi indispensabile per la salute di tutti. Anche la Commissione
europea afferma che, nell’ipotesi in cui i rimpatri non possano essere
effettuati “, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale
per concedere il permesso di soggiorno o altra autorizzazione così da
riconoscere ai migranti irregolari il diritto di soggiornare per motivi
caritatevoli, umanitari o di altra natura, a norma dell'articolo 6,
paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE ("direttiva rimpatri").”
(“Covid-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel
settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento -
(2020/C 126/02)”,pag. 12, pubblicazione del 17.4.2020) La proposta che
sosteniamo comprende una duplice possibilità: la richiesta di permesso per
“ricerca occupazione”, di durata annuale e convertibile alla scadenza,
oppure la richiesta di emersione dal lavoro irregolare, con sospensione dei
procedimenti penali, amministrativi o fiscali in capo al datore di lavoro,
fino all’esito del procedimento e loro estinzione in caso di definizione
positiva, con rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro di durata
annuale e convertibile alle condizioni di legge. QUESTA LA PROPOSTA «Per
i/le cittadini/e stranieri/e che dimostrino, mediante idonea
documentazione, la presenza in Italia alla data del 29 febbraio 2020, in
condizioni di irregolarità o anche di regolarità ma con permesso non
convertibile in lavoro, è rilasciato, a richiesta, un permesso di soggiorno
per ricerca occupazione, rinnovabile e convertibile alle condizioni di
legge, oppure un permesso di soggiorno per lavoro qualora alla predetta
data del 29 febbraio 2020 o alla data della domanda il richiedente abbia in
corso un rapporto di lavoro. Entrambi permessi hanno la durata di 1 anno
dalla data del rilascio o quella maggiore secondo le disposizioni di cui
all’art. 5, co. 3 d.lgs. 286/98. La domanda può essere presentata a partire
da 8 giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto legge.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino alla
conclusione del procedimento diemersione sono sospesi i procedimenti penali
e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e dellavoratore per le
violazioni delle norme: a) relative all'ingresso e al soggiorno nel
territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del
d.lgs. 286/98 b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano
carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale. La
sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla
comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS, e il rilascio del
permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro
e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma che precede Il datore di lavoro
assolve agli obblighi di natura fiscale, previdenziale e assistenziale
relativi al pregresso periodo di lavoro tramite il versamento di un
contributo forfettario pari ad € 500,00 per ogni lavoratore.» PER ADESIONI:
info@???
*segreteria.mauri@??? <segreteria.mauri@???> Ministero
dell'agricoltura gabinetto.ufficiolegislativo@???
<gabinetto.ufficiolegislativo@???>
ministro@??? <ministro@???> Ministero
del Lavoro e Politiche sociali ufficiolegis@???
<ufficiolegis@???> Ministero della Salute
segr.legislativo@??? <segr.legislativo@???>
segr.capogabinetto@??? <segr.capogabinetto@???>
segreteria.zampa@??? <segreteria.zampa@???>*
Non rispondere ai messaggi provenienti da questa lista.
Se volete abbandonare la lista scrivete a: <settignanocdp@???>
dall'indirizzo che volete cancellare mettendo come oggetto la parola
CANCELLAMI.
Grazie per l'attenzione.