Autor: laura picchi Data: Para: forumlucca@inventati.org Asunto: [Forumlucca] I: CASO CIANCARELLA TARDIVO IL RICORSO COME DICE IL
CONSIGLIO DI STATO? nota di laura picchi
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Da: laurapicchic@??? <laurapicchic@???>
Inviato: martedì 23 aprile 2019 12:08
A: impossibilepentirsi@???; roberto.sensi@???; alessiociacci@???; lucca@???; lista-di-lidia-menapace@???; lucca@???; salah.aimac@???; mariociancarella51@???
Oggetto: CASO CIANCARELLA TARDIVO IL RICORSO COME DICE IL CONSIGLIO DI STATO? nota di laura picchi
CASO CIANCARELLA TARDIVO IL RICORSO COME DICE IL CONSIGLIO DI STATO? SI E' IN GRADO DI PRODURRE LA LETTERA DI CIANCARELLA DEL 1984 AL GENERALE TONINI ALLORA COMANDANTE DELLA 46A AEROBRIGATA IN CUI CHIEDE DI SANARE LA PROPRIA POSIZIONE. CIANCARELLA NON E' NE' ACQUIESCENTE NE' HA FATTO RICORSO TARDIVO. CON LA SUA FAMIGLIA HA SUBITO UN ABOMINIO DI MALAGIUSTIZIA LAURA PICCHI
55048 TORRE DEL LAGO, OTTOBRE 1984
AL COM.TE DELLA 46^ AB
GEN. TONINI UGO
AEROPORTO MILITARE
V. ASMARA, 21
56100 PISA PI
EGREGIO COMANDANTE,
A "PRO-MEMORIA" DI QUANTO EMERSO NEI CORDIALI COLLOQUI CHE HA GENTILMENTE
CONCESSO A MIA MOGLIE ED A ME NEL MESE SCORSO, LE SOTTOLINEERO' DI SEGUITO GLI
ASPETTI PREMINENTI DELLA SITUAZIONE CHE SI VORREBBE RIUSCIRE A SANARE.
1. SANZIONE DI STATO
A. L'ATTO DI NOTIFICA DELLA DECISIONE MINISTERIALE NON SEMBRA RISPONDERE AL
REQUISITO FONDAMENTALE DEL PROVVEDIMENTO CHE SI INTENDEVA ADOTTARE.
ESSO INFATTI SI RIFERISCE AD UN DECRETO MINISTERIALE E NON AD UN DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
SI LEGGE FRA L'ALTRO SUL BOLLETTINO UFFICIALE A.M. (DISP. 4^ DEL 15.02.84 PAG.
135): "(...) INCORRE NELLA PERDITA DEL GRADO DI RIMOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 70
NR. 4 L. 113/1954 A DECORRERE DALL' 11.10.83 (...) ( D.M. 11.10.83, REGISTRATO
ALLA CORTE DEI CONTI ADDI' 11.01.84, REGISTRO DELLA DIFESA NR. 1 FOGLIO 393)"
B. MA LA L. 113/54 NEL CASO CHE MI RIGUARDA E' ESPLICITA:
- IL GRADO E' CONFERITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (ART. 4)
- LA PERDITA DEL GRADO E' DISPOSTA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(ART. 71).
C. DA SOTTOLINEARE CHE, DI CONTRO, LA L. 599/1954 PER I SOTT.LI PREVEDE
ESPRESSAMENTE (ARTT. 4 E 60-61) CHE IL GRADO SIA CONFERITO E SI PERDA CON
DECRETO MINISTERIALE. NE' E' POSSIBILE SOSTENERE LA TESI DI UNA "IDENTITA'
PRATICA" TRA I DUE POSSIBILI PROVVEDIMENTI POICHE' E' NOTO IL PRINCIPIO CHE
"QUOD LEX VOLUIT, DIXIT" E VICEVERSA.
D. OGNI ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE, COMUNQUE, DEVE ESSERE NOTIFICATO NELLA FORMA
PREVISTA PER TALI ATTI E SECONDO LE PROCEDURE RELATIVE.
L'AMMINISTRAZIONE HA COMPIUTAMENTE RISPETTATO TALI OBBLIGHI FORMALI E
PROCEDURALI NEL CASO AD ESEMPIO DEL S.M. DE BIASI (SENZA CON QUESTO ENTRARE NEL
MERITO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO DALL'INTERESSATO).
LE ALLEGO AL PROPOSITO COPIA DELLA COMUNICAZIONE INOLTRATA AL DE BIASI, CHE EBBI
GIA' MODO DI MOSTRARLE DURANTE I NOSTRI COLLOQUI, ESSENDONE AUTORIZZATO
DALL'INTERESSATO.
E. TANTO SOPRA LAMENTO COME INIBIZIONE AL CORRETTO GODIMENTO DEL DIRITTO DI
IMPUGNAZIONE NELLE SEDI COMPETENTI DEGLI ATTI ADOTTATI. E' D'ALTRA PARTE IL
SENSO DELLE QUESTIONI POSTE NELLA RACC. A.R. NR. 2679 DEL 24.11.83 CHE INOLTRAI
ALLA S.V., NON ESAURITE CERTAMENTE, A FRONTE DI QUANTO SOPRA, DAL GENERICO
RICHIAMO "A NORMA DI RIFERIMENTO E MOTIVAZIONE" DELLA "VIGENTE LEGGE DI STATO"
CONTENUTO NELLA RISPOSTA DELLA DIREZIONE GENERALE, COMUNICATAMI IN DATA
06.12.83. NE', COME BEN VEDE, L'AVVERBIO "INTEGRALMENTE" RIFERITO ALLE NORME CHE
SAREBBERO STATE CONTENUTE NELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, RIESCE A
GIUSTIFICARE LA MANCATA ADOZIONE E NOTIFICA DEL PREVISTO E NECESSARIO D.P.R.
D. ULTIMA E NON MENO IMPORTANTE OSSERVAZIONE, DERIVA DALL'ATTENTA LETTURA DELLA
L. 113/54, OVE:
- "LA PERDITA DEL GRADO DECORRE DALLA DATA DEL D.P.R. NEI CASI DI CUI AI NUMERI
(...) 4 DELL'ART. 70" (ART. 71)
POICHE' TALE CASO E' QUELLO CHE MI RIGUARDA, COME SI LEGGE ANCHE NEL CITATO
B.U., SONO OVVIE LE CONCLUSIONI NEL CASO SEMPRE PIU' PROBABILE CHE IL D.P.R. NON
SIA STATO ANCORA E MAI FIRMATO.
2. SOSPENSIONE CAUTELARE.
A. IL PERIODO TRASCORSO IN TALE POSIZIONE, PROTRATTOSI PER OLTRE TRE ANNI, VA A
QUESTO PUNTO ATTENTAMENTE VALUTATO PER LE CONSEGUENZE SULLE DETERMINAZIONI
AMMINISTRATIVE DI CUI SI DIRA' AVANTI.
B. E' GIA' STATA IMPUGNATA IN SEDE AMMINISTRATIVA LA PERMANENZA DELLA
SOSPENSIONE OBBLIGATORIA (EX ART. 29 L. 113/54) DISPOSTA IN RELAZIONE AL MANDATO
DI CATTURA. INFATTI LA CONCESSIONE DELLA LIBERTA' PROVVISORIA COMPORTA LA
DECADENZA AUTOMATICA DEL PROVVEDIMENTO OBBLIGATORIO, SALVA LA FACOLTA' DELLA
AMMINISTRAZIONE DI EMETTERE UN NUOVO PROVVEDIMENTO FACOLTATIVO CHE SOGGIACCIA
ALL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE (GIUR. COST. DEL C.S.: V. SEZ. VI NR. 308 27.04.71 IN
C.S. 1971/1/856). COSI' ESPLICITAMENTE PREVISTO ANCHE NEL D.P.R. 374/55 TITOLO
I, CAPO I, LETTERA B, REGOLAMENTO CHE, QUANTUNQUE RIFERITO ALLA LEGGE DI STATO
PER I SOTT.LI, VIENE ESTESO IN ANALOGIA AGLI UFF.LI IN MANCANZA DI PROVVEDIMENTO
SPECIFICO IN MATERIA. (V. PREMESSE AD INTERROGATORIO DEL 10.03.83 DELL'UFFICIALE
INQUIRENTE AL SOTTOSCRITTO).
C. COSTITUENDOSI DAVANTI AL T.A.R. TOSCANA, L' AVVOCATURA DI STATO NON
GIUSTIFICA IL PERDURARE DELLA SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DECADUTA A SEGUITO DELLA
CONCESSIONE DELLA LIBERTA' PROVVISORIA. MA DIVERSAMENTE ARGOMENTANDO - FINO A
RICHIAMARSI AL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE "NON IMPUGNATO" (IN CONTRASTO CON LA
POSIZIONE DEL SOTTOSCRITTO SOPRA ESPOSTA) - GIUSTIFICA IL PERDURARE DELLA
SOSPENSIONE CAUTELARE SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA PENALE GIUDICATA, AFFERMANDO
L'ESISTENZA DI UN NUOVO PROVVEDIMENTO SOSPENSIVO CON D.M. 28.01.83.
ORA, COME LEI STESSO HA DOVUTO CONVENIRE, NON E' MAI STATO NOTIFICATO AL
SOTTOSCRITTO, IN ALCUNA FORMA, QUESTO EVENTUALE PROVVEDIMENTO.
D. LA STESSA AVVOCATURA, IN RIFERIMENTO ALLA SOSPENSIONE OBBLIGATORIA, POTEVA
SCRIVERE "TALE SOSPENSIONE, PARTECIPATAGLI DAL COMANDO DELLA 46^ AB DI PISA, CUI
EGLI APPARTENEVA, IL 06.10.80" (COME RISULTA INFATTI DALLA MIA FIRMA PER PRESA
VISIONE IN CALCE ALLA COPIA DELLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO); MA NULLA PUO'
DIRE CIRCA UNA QUALCHE FORMA DI NOTIFICA RELATIVA A QUESTO "NUOVO"
PROVVEDIMENTO.
E. DA RILEVARE CHE, A SEGUITO DELLA SENTENZA GIUDICATA, IN DATA 27.11.82 IL
SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DEL SUO OBBLIGO - DERIVANTE DALLA LEGGE - DI PRESTARE
COMUNQUE SERVIZIO IN ASSENZA DI UN NUOVO PROVVEDIMENTO SOSPENSIVO, CHIEDEVA CON
LETTERA RICEVUTA DALLA SEGRETERIA DEL COM.TE IL 29.11.83 DI ESSERE AUTORIZZATO
PERLOMENO A RIENTRARE PER MOTIVI DI STUDIO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.
TALE RICHIESTA RIMASE INEVASA.
F. SEMPRE IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI SERVIZIO IL 04.10.82 ERA STATA INOLTRATA
AL COMANDO DELLA II R.A. UNA RICHIESTA URGENTE DI RAPPORTO. IN DATA 25.01.83
VENIVA COMUNICATO L'ESITO NEGATIVO DELL'ISTANZA.
G. INFINE IL 04.05.83 INOLTRAVO AL COM.TE COL. GIUNCHI UNA CIRCOSTANZIATA
LETTERA SULLE DIVERSE QUESTIONI PERSONALI ANCORA IRRISOLTE. L'ASPETTO DELLA
SOSPENSIONE CAUTELARE E DEL PROVVEDIMENTO CHE NE CONFERMASSE IL MANTENIMENTO
ERANO ESPOSTI AL PUNTO 2.d.(4). MA NEPPURE QUESTA LETTERA EBBE RISPOSTA ALCUNA,
COME PURE IL SUCCESSIVO SOLLECITO INOLTRATO CON RACC. A.R. 831 DEL 17.09.83.
H. E' EVIDENTEMENTE NECESSARIO GIUSTIFICARE A LEI, ED A QUANTI POTREBBERO
RICEVERE LA PRESENTE PER CONOSCENZA, QUESTO ATTEGGIAMENTO DI RICHIESTA COSTANTE.
"LA SOSPENSIONE CAUTELARE IRROGATA IN PENDENZA DI GIUDIZIO PENALE CESSA DALLA
DATA DELLA DEFINITIVA ASSOLUZIONE, SE LA AMMINISTRAZIONE NON FA LUOGO AD UNA
NUOVA SOSPENSIONE, IN PENDENZA DI GIUDIZIO DISCIPLINARE. (CFR. C.S. SEZ. VI NR.
1, 17.01.55 PRES. DE MARCO, EST ROEHRSSEN, IN 1955/1/77)"
DALLA SENTENZA SOPRA RIPORTATA, E DALLA CONCORDE GIURISPRUDENZA, DERIVA AL
DIPENDENTE DELLO STATO L'OBBLIGO DI PRESTARE COMUNQUE SERVIZIO, SALVO CHE NE SIA
DOCUMENTALMENTE IMPEDITO. (IN TAL CASO SARA' POI LA CORTE DEI CONTI A VALUTARE
LE RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI). INFATTI:
"COL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA (...) LA QUALE ASSOLVEVA (...) PER
INTERVENUTA AMNISTIA E (...) PER INSUFFICIENZA DI PROVE, VENIVA A CESSARE "DE
JURE" LA SOSPENSIONE CAUTELARE DISPOSTA (...)
L'AMM.NE, AVVALENDOSI DELLA FACOLTA' (...) SOTTOPOSE (...) A PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE AI FINI DI UNA VALUTAZIONE SOTTO TALE PROFILO DEI FATTI CHE AVEVANO
DATO LUOGO AL PROCEDIMENTO PENALE; TUTTAVIA L'AMM.NE NON RITENEVA DI ESERCITARE
AL TEMPO STESSO LA FACOLTA' (...) DI SOTTOPORRE IL PROPRIO DIPENDENTE AD UNA
NUOVA SOSPENSIONE CAUTELARE. (...) EMISE IL DECRETO DI REVOCA DAL SERVIZIO (...)
A DECORRERE (...), DATA DI INIZIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.
CON LO STESSO DECRETO (ART. 1) VENIVA REVOCATA LA SOSPENSIONE A TEMPO
INDETERMINATO (...). TALE DETERMINAZIONE NON ERA ALTRO CHE LA FORMALE CONFERMA
DELLA REVOCA INTERVENUTA "DE JURE", PER EFFETTO DEL PASSATO IN GIUDICATO DELLA
SENTENZA ASSOLUTORIA (...).
MALGRADO CIO' (...) HA RITENUTO DI DISPORRE IL RECUPERO DEGLI ASSEGNI DI
ATTIVITA' INDEBITAMENTE CORRISPOSTI AL TITOLARE DAL (DATA DI INIZIO DELLA
SOSPENSIONE A SEGUITO DEL PROCEDIMENTO PENALE AVVIATOSI NDR)." (TALE
PREOCCUPAZIONE IN ORDINE ALLA POSSIBILE RETROATTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO DI
REVOCA SUGGERI' DI FATTO E VENIVA CHIARAMENTE ESPRESSA NELLA CITATA LETTERA DEL
MAGGIO 1983) "OSSERVA IL COLLEGIO CHE TALE PROVVEDIMENTO E' MANIFESTATAMENTE
ILLEGITTIMO IN QUANTO, NON ESSENDO STATO EMESSO UN NUOVO PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE CAUTELARE, ALL'ATTO DEL DEFERIMENTO DELL'INTERESSATO ALLA COMM.NE DI
DISCIPLINA, AL SUDDETTO IMPIEGATO SPETTAVANO GLI EMOLUMENTI PER IL PERIODO
(INIZIO SOSPENSIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA ASSOLUTORIA NDR)
PER QUANTO RIGUARDA (PERIODO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE FINO AL
PROVVEDIMENTO DI REVOCA DAL SERVIZIO NDR) IL COLLEGIO RITIENE CHE IL RECUPERO
DISPOSTO DALL'AMM.NE SIA LEGITTIMO. INFATTI L'IMPIEGATO, A SEGUITO DELLA
SUDDETTA SENTENZA, ERA TENUTO (...) A PRESTARE SERVIZIO, A MENO CHE NON NE FOSSE
STATO IMPEDITO DALL'AMM.NE, DEL CHE L'INTERESSATO HA DATO ALCUNA PROVA CERTA."
(CFR. C.S. SEZ. IV NR. 531, 28.04.59, PRES. D'AVINO, EST. CUOCIA, IN
1959/1/527).
E' DUNQUE ANCOR PIU' INCOMPRENSIBILE CHE, A FRONTE DELLE RIPETUTE RICHIESTE DEL
SOTTOSCRITTO SI SIA OMESSO DI GIUSTIFICARE IL PERDURARE DELLA SOSPENSIONE,
OMISSIONE ANCORA PIU' GRAVE SE IL PROVVEDIMENTO ERA STATO POI DI FATTO EMANATO.
CIO' POTREBBE INDURRE PIUTTOSTO A PENSARE AD UNA TARDIVA DETERMINAZIONE -
ORIGINATA FORSE DAGLI STESSI SOLLECITI - LA CUI DATA SIA STATA OPPORTUNAMENTE
ADATTATA E CHE PERTANTO NON POTEVA COMUNQUE ESSERE PIU' NOTIFICATA. MA TRATTASI
DI IPOTESI ALLA CUI ATTENDIBILITA' RIFIUTO ANCORA DI CREDERE.
RESTA COMUNQUE LA GRAVITA' DI UNA PRASSI DELLA AMM.NE CHE MI HA DI FATTO
PENALIZZATO ENORMEMENTE ANCHE DAL PUNTO DI VISTA PROFESSIONALE ED ECONOMICO,
RENDENDO DI FATTO INUTILIZZABILE - SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE DOCUMENTATA - UNA
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, QUALE QUELLA DI PILOTA, CHE AVREBBE POTUTO APRIRMI
A BEN DIVERSE SOLUZIONI DI LAVORO CHE NON QUELLA ATTUALE.
3. ATTI AMMINISTRATIVI.
A. LAMENTA LA AMM.NE LA MANCANZA DI MIE RISPOSTE AI SOLLECITI RELATIVI A FORNIRE
I DATI NECESSARI ALLA LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' SUPPLEMENTARE DELLA CASSA
UFFICIALI.
B. FERMA RESTANDO L'INCERTEZZA SULLA VALIDITA' ED OPERATIVITA' DEL PROVVEDIMENTO
DI PERDITA DEL GRADO, E' PROPRIO IL COMANDO DELLA 46^ AB CHE AVREBBE DOVUTO
NOTIFICARE AL SOTTOSCRITTO TANTO IL PROVVEDIMENTO STESSO CHE LA DETERMINAZIONE
RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE, IN QUANTO IMPUGNABILE COME SI E' VISTO NELLA
SENTENZA SOPRA RIPORTATA, E CHE PERCIO' STESSO NECESSITA DI UNA NOTIFICA
MOTIVATA.
INFATTI:
"IL DECRETO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO VIENE COMUNICATO ALL'ENTE PERIFERICO,
ANCHE SE IN VIA DI PERFEZIONAMENTO, AFFINCHE' PROCEDA ALLA LIQUIDAZIONE DEL
TRATTAMENTO." (COMB. DISP. EX ARTT. 154-156 D.P.R. 1092/1973); E
"ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO COPIA DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE E'
CONSEGNATA DAL CAPO DELL'UFFICIO ALL'INTERESSATO CHE NE RILASCIA RICEVUTA".
(COMB. DISP. EX ARTT. 155 E 156 U.C. D.P.R. 1092 CIT.)
C. INOLTRE ALLA S.V. E' NOTO CHE NELLA TRASMISSIONE ALL' INPS DEI DATI RELATIVI
AL SERVIZIO DEL SOTTOSCRITTO (PER LA RICOSTITUZIONE DELLA PRATICA PENSIONISTICA
DI UNO STATALE CHE ABBIA CESSATO DAL SERVIZIO SENZA MATURARE IL DIRITTO A
PENSIONE - EVIDENTE DIMOSTRAZIONE DELLA AMM.NE DI VOLER PROCEDERE ALLA SOLA
LIQUIDAZIONE DELLA "UNA TANTUM" PREVISTA DALLA LEGGE -) LA 46^ AB AFFERMA CHE IL
TITOLARE SAREBBE CESSATO DAL SERVIZIO NEL SETTEMBRE 1980, E NON DA QUELLO
11.10... CHE RISULTA INEQUIVOCABILE DA TUTTI GLI ATTI CON CUI SI PRESUME DI AVER
DATO CORSO AL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DEL GRADO.
QUESTO GRAVE FALSO, SMENTITO INOLTRE DALLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEGLI
EMOLUMENTI FINO AL CITATO OTTOBRE 1983, E' EMERSO DA UNA VISITA DEL SOTTOSCRITTO
ALL'UFFICIO RAGIONERIA DELL' INPS DI LUCCA PRESSO IL QUALE HO POTUTO PRENDERE
VISIONE DELLE TABELLE CHE NON ERANO STATE ALLEGATE ALLA COPIA DI TRASMISSIONE
INVIATAMI PER CONOSCENZA.
D. VIENE ALLORA DA CHIEDERSI, COME FECI NEI NOSTRI COLLOQUI, SE UNA CORRETTA
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO, COMPRENSIVO DELLE RIVALUTAZIONI DETERMINATE DA
QUANTO ESPOSTO AL PUNTO 2. DELLA PRESENTE, NON AVREBBERO POTUTO DETERMINARE
L'APPLICABILITA' DELLE IPOTESI PIU' FAVOREVOLI DEL CITATO D.P.R. 1092 CHE, NEI
CASI IN CUI LA REVOCA DAL SERVIZIO SIA DETERMINATA DA APPREZZAMENTI
DISCREZIONALI DELL'AMM.NE, PREVEDE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO.
IL SILENZIO, LE OMISSIONI, LE ALTERAZIONI TENDONO SEMPRE PIU' A CONFORTARE
QUESTA IPOTESI.
D'ALTRA PARTE IL D.P.R. 1092 CITATO, "TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI
QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO", SEMBRA SUPERARE OGNI
DIFFICOLTA' DI INTERPRETAZIONE QUANDO AFFERMA: "LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL
PERSONALE MILITARE (...) NONCHE' PER TUTTE LE ALTRE CAUSE DI CESSAZIONE DAL
SERVIZIO DEI DIPENDENTI STATALI, SIA CIVILI CHE MILITARI, RESTANO REGOLATE DALLE
NORME CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO" E LA L. 113/54 PER GLI UFF.LI NON SEMBRA
LASCIARE ADITO A DUBBIO ALCUNO.
4. CONCLUSIONI
MI SPIACE DOVER INVESTIRE LEI DI PROBLEMI LA CUI RESPONSABILITA' ERA DI ALTRI,
MA NON POSSO FARNE A MENO DI FRONTE AD UNA EVIDENTE VOLONTA' DI NEGAZIONE
DELL'AMM.NE, COME LEI STESSO HA POTUTO VERIFICARE.
IL SILENZIO UFFICIALE DOPO I NOSTRI INCONTRI E LE RISPOSTE, MOLTO VAGHE PER LA
VERITA' (PRASSI VIGENTE, LEGGE VIGENTE, ED ALTRE INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE
LETTE DIRETTAMENTE SUL FOGLIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE), COMUNICATEMI VIA
TELEFONO DAL CAP. VARANI, MI COSTRINGONO AD UFFICIALIZZARE CON LA PRESENTE
QUANTO ESPRESSOLE VERBALMENTE.
D'ALTRA PARTE, A QUESTO PUNTO, TORNANO IN BALLO PRATICAMENTE TUTTI GLI ASPETTI
DELLA MIA VICENDA, IVI COMPRESA L'INDEBITA TRATTENUTA DELL'INDENNITA' DI
AERONAVIGAZIONE PER DUE ANNI IN CONTRASTO CON LE STESSE DISPOSIZIONI DELLO S.M.
A.M., NELLA MAI TROPPO CITATA CIRCOLARE F3-1/522/TR2-445 CON CUI VENIVA
TRASMESSO AGLI ENTI PERIFERICI "PER OPPORTUNA CONOSCENZA E NORMA" IL DISPACCIO
AD1/12/0/003 DEL 13.01.81. RICORDO CHE TALE CIRCOLARE, NELL'ESAMINARE IL REGIME
DELLA INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE A SEGUITO DI UN PARERE SPECIFICO DEL C.S.,
DICEVA AL PUNTO E.(2):
"E' APPENA IL CASO DI SOGGIUNGERE CHE:
(...) GLI IMPORTI DELLE INDENNITA' STESSE DEVONO ESSERE SOSPESI O RIDOTTI IN
CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELLO STIPENDIO";
E CHE INVECE PROPRIO IN CONCOMITANZA CON TALE NORMA, (CHE MILITARMENTE VUOL DIRE
ORDINE, SE BEN RICORDO), LA INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE MI FU NEGATA FINO AL
1983.
MA ANCORA PIU' IMPORTANTI DIVENGONO ALTRI ASPETTI TRA I QUALI UNA DECISIONE DI
"SCIOGLIMENTO DEL CRAL", CHE SEMBREREBBE ADOTTATA DALLA DIREZIONE GENERALE DEL
MINISTERO IN DATA 10.01.84 CON EFFETTO RETROATTIVO ALL' 01.09.80, DATA DELLA
DECISIONE ASSEMBLEARE DI SCIOGLIMENTO NELLA QUALE I SOCI MI DELEGARONO CON ALTRI
A SVOLGERE LE INCOMBENZE DI LIQUIDAZIONE.
CIO' SMENTIREBBE LE DEPOSIZIONI FATTE SOTTO GIURAMENTO DAL GEN. MALCANGI, DAL
COL. SCANO NELLA FASE ISTRUTTORIA E DURANTE IL DIBATTIMENTO PROCESSUALE, SECONDO
I QUALI IL CRAL ERA STATO GIA' SCIOLTO DAL MINISTERO, ALLO SCOPO DI APRIRE UNA
COOPERATIVA AVIERI SECONDO LE NUOVE NORMATIVE (V. RAPPORTO ALLA PROCURA DEL
FEBBRAIO 1982) E CHE IO MI SAREI OPPOSTO A TALE SCIOGLIMENTO. COSI' PURE OVE SI
LEGGE NELLA INTIMAZIONE DI SFRATTO DEL GEN. NARDI, NELLE PREMESSE, CHE
L'ORGANISMO AVREBBE OCCUPATO SENZA TITOLO I LOCALI CONCESSI IN PRECEDENZA
ALL'ORGANISMO CRAL. PREMESSA CHE SOTTINTENDE DUNQUE UN AVVENUTO SCIOGLIMENTO DI
QUELL'ORGANISMO CUI I LOCALI ERANO STATI CONCESSI, MENTRE OGGI SI VERREBBE A
CONFERMARE CHE TALE ORGANISMO AVEVA ANCHE PER IL MINISTERO PIENA LEGITTIMITA' SE
HA RITENUTO DI DOVERNE FORMALIZZARE, ORA PER ALLORA, LO SCIOGLIMENTO.
SEGUONO POI ALTRI ASPETTI, PREOCCUPANTI PER LO MENO, INERENTI LE ALTRE ACCUSE DA
CUI MI SON DOVUTO DIFENDERE E CHE, IN SEDE DISCIPLINARE, NON SI VOLLE CHE
FOSSERO ASSOLUTAMENTE INDAGATI.
MI RISULTA INFATTI CHE LA PROCURA DI LA SPEZIA, NELLA PERSONA DEL G.I., ABBIA
APERTO UNA INDAGINE, ESSENDO STATO CONVOCATO COME TESTE D'ACCUSA.
EBBENE IL TELEGRAMMA DI STATO CON CUI VENIVO CONVOCATO "PER RAGIONI DI GIUSTIZIA
MILITARE", SEBBENE TIMBRATO DALL'UFFICIO POSTALE INTERNO ALL'ARSENALE MILITARE,
NON E' MAI STATO INOLTRATO SUI CANALI DELLE PP.TT. E NON E' MAI STATO
RECAPITATO.
RICEVUTANE COPIA FIRMATA IN UNA SUCCESSIVA OCCASIONE DALLA STESSA PROCURA, HO
POTUTO CHIEDERE CONTO DEL MANCATO INOLTRO ALLE DIREZIONI POSTALI LOCALI CHE, SE
CHIAMATE A GIUSTIFICARE LA GRAVISSIMA OMISSIONE, POTRANNO CHIARIRE E DIMOSTRARE,
COME HANNO FATTO A ME, CHE TALE TELEGRAMMA NON E' MAI STATO INSERITO SUL
CIRCUITO POSTALE DALL'UFFICIO DI LA SPEZIA. AI PERCHE' NON STA A ME RISPONDERE.
POTREBBE INOLTRE ESSERE APPROFONDITA LA RAGIONE PER CUI NON SIA STATO DATO
SEGUITO ALLE CONCLUSIONI DELLA COMM.NE DI INCHIESTA, CHE FINALMENTE HO POTUTO
VEDERE, E CHE OLTRE A CONFERMARE OGNI PUNTO DEL MIO RAPPORTO INCRIMINATO,
SOLLECITANO ANCHE INCHIESTE PARTICOLARI E SPECIFICHE IN ALCUNI SETTORI,
CONTRADDICENDO TUTTE LE DICHIARAZIONI DI ACCUSA.
COSI' COME POTREBBE ESSERE APPROFONDITA LA RAGIONE PER CUI SEMBRA CHE TESTI
MILITARI SIANO STATI ACCOMPAGNATI DA ESPONENTI DEI SERVIZI DURANTE
INTERROGATORI. OPPURE COME MAI IN OCCASIONE DEGLI ATTENTATI DI PISA,
CONTRARIAMENTE ALLA SUA PERSONALE E DECISA VOLONTA' E DETERMINAZIONE NELLA
INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI, LE INDAGINI ABBIANO POTUTO ESSERE INDIRIZZATE
DAGLI STESSI SERVIZI ANCHE NEI MIEI DIRETTI CONFRONTI (COSA CHE, AL DI LA' DELLE
TESTIMONIANZE DIRETTE DI CHI FU AVVICINATO IN TAL SENSO, LEI STESSO NON HA
POTUTO CHE CONFERMARE A MIA MOGLIE ED A ME); E QUINDI COME MAI I SUOI
PREDECESSORI DOPO AVER SUGGERITO TALE IPOTESI RITENNERO DI CHIUDERE LE INDAGINI
- CHE AVREBBERO POTUTO DARE I RISULTATI POSITIVI CHE ELLA AVREBBE POI OTTENUTO -
ARRIVANDO A PREMIARE PUBBLICAMENTE COLORO CHE SI SAREBBERO POI RIVELATI I VERI
COLPEVOLI. ED INFINE POTREBBE ESSERE DIVERSAMENTE VALUTATA LA CIRCOSTANZA PER
CUI E' STATA INSABBIATA DAL T.M. DI PADOVA UNA DEPOSIZIONE, RESA DURANTE UN
INTERROGATORIO CHE MI VEDEVA IMPUTATO MA CHE VENNE SVOLTO IN ASSENZA DI AVVOCATO
DAL GIUDICE ROSIN, IN CUI SI SEGNALAVANO LE STRANE INIZIATIVE DEI MEDESIMI
SERVIZI NEI MIEI CONFRONTI E DI ALTRI MILITARI CHE SI RICONOSCEVANO NEL
MOVIMENTO DEMOCRATICO DEI MILITARI, ARRIVANDO A MILLANTARE MANDATI DELLA
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA MAI RICEVUTI (CAP. NOBILI E M.LLO MARCUCCI),
MINACCIARE (CAP. BARLESI A NOME DEL CAP. NOBILI), OFFRIRE DOCUMENTAZIONI
RISERVATE CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE POI RESE PUBBLICHE (NOMI E FATTI RIVELATI
AL GIUDICE E SEGNALATI AL M.LLO DEI C.C. IPSALE) ED INFINE INOLTRARE
DOCUMENTAZIONI ANONIME APPARENTEMENTE RISERVATE MA EVIDENTEMENTE ALTERATE.
NON ABBIA PREOCCUPAZIONE SE QUESTE NECESSARIE NUOVE PRESE DI POSIZIONE (MA OLTRE
IL DANNO NON PUO' ESSERE SOPPORTATA ANCHE LA BEFFA), LE IMPEDISSERO DI
ATTRIBUIRMI LA MEDAGLIA DEL TRENTENNALE CHE, COME ERA NELLE SUE INTENZIONI DI
CUI VOLLE RENDERE PARTECIPE MIA MOGLIE E ME, AVREBBE VOLUTO CONSEGNARMI SEPPURE
IN VIA PRIVATA, A CAUSA E NONOSTANTE PARERI CONTRARI. LA CAPIREMMO
PERFETTAMENTE.
NON MI RESTA CHE SALUTARLA, RIMANENDO IN ATTESA DI OGNI SUA EVENTUALE
COMUNICAZIONE RELATIVA AI PROBLEMI ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI POSTI. VIVE