[Pacifistat] Fwd: Petizione: "Procura della Repubblica di Na…

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Author: Aldo M. Femia
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To: pacifistat
Subject: [Pacifistat] Fwd: Petizione: "Procura della Repubblica di Napoli: CHIEDIAMO VERITA’ E GIUSTIZIA SUI RESPINGIMENTI IN LIBIA"
> Da: "segreteria comitatoperilno" <segreteria.comitatoperilno@???>
> Inviato: Giovedì, 9 agosto 2018 10:42:08
> Oggetto: Petizione: "Procura della Repubblica di Napoli: CHIEDIAMO VERITA’ E
> GIUSTIZIA SUI RESPINGIMENTI IN LIBIA"


> Petizione: Chiediamo la verità sui respingimenti in Libia


> Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui


> Chiediamo la verità sui respingimenti in Libia


> Un gruppo di personalità, attive nella vita culturale, civile e politica:
> Massimo Villone, Mauro Volpi, Luigi Ferrajoli, Alfiero Grandi, Domenico Gallo,
> Silvia Manderino, Mauro Beschi, Guido Calvi, Felice Besostri, Livio Pepino,
> Antonio Esposito, Raniero La Valle, Vincenzo Vita, Luigi De Magistris, Moni
> Ovadia, Sergio Caserta, Alfonso Gianni, Antonio Pileggi, Giulia Venia,
> Francesco Baicchi, Elena Coccia, Roberto Lamacchia, Fabio Marcelli, Paolo
> Solimeno, Leonardo Arnau, Paola Altrui, Elisena Iannuzzelli, Margherita
> D'Andrea, Tommaso Sodano, Costanza Boccardi, Massimo Angrisano, Antonio Garro
> tramite l’avv. Danilo Risi hanno presentato un esposto al Procuratore della
> Repubblica di Napoli intorno alla vicenda della nave “Asso 28”.


> Secondo informazioni di stampa il 30 luglio la nave “Asso 28”, società Augusta
> Offshore di Napoli, operante in appoggio a una piattaforma petrolifera dell’ENI
> al largo di Sabratha (Libia), ha effettuato il recupero in mare in acque
> internazionali di 101 profughi in fuga dalla Libia (fra cui 5 donne e 5
> bambini) e in seguito si è diretta al porto di Tripoli dove sono stati sbarcati
> senza alcuna possibilità di chiedere di asilo o protezione internazionale.


> I sottoscrittori chiedono al Procuratore della Repubblica di Napoli di accertare
> se in questa occasione siano stati commessi reati e in questa eventualità da
> parte di chi, tenendo conto che una nave battente bandiera italiana è a tutti
> gli effetti parte del territorio nazionale, e se possa configurarsi una forma
> di respingimento collettivo.


> Sulla vicenda della nave Asso 28 sono state fornite diverse versioni
> dell'accaduto, tra queste quella che alla richiesta di coordinamento dei
> soccorsi all’MRRC (Maritime Rescue Coordination Center) di Roma non sia venuta
> risposta o che la risposta abbia rinviato la responsabilità alla guardia
> costiera libica.


> Se confermato sarebbe la prima volta una nave italiana avrebbe sbarcato in Libia
> dei naufraghi raccolti in acque internazionali dopo la sentenza della Corte
> Europea dei Diritti dell’Uomo che nel 2012 ha duramente condannato l’Italia per
> i respingimenti in Libia, effettuati da navi militari italiane nel 2009, su
> disposizione del Ministro dell’interno dell’epoca.


> E’ noto che la Grande Chambre della Corte di Strasburgo con la sentenza Hirsi
> Jamaa e altri c. Italia del 23 febbraio 2012 ha statuito che:


> Le azioni di Stati contraenti compiute a bordo di navi battenti la bandiera
> dello Stato, anche fuori del territorio nazionale, rientrano nella
> giurisdizione della Corte EDU ai sensi dell’art. 1 CEDU.


> L’esecuzione di un ordine di respingimento di stranieri costituisce violazione
> dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura e trattamenti inumani o
> degradanti, quando vi sono motivi seri ed accertati che depongono per un
> rischio reale che lo straniero subisca nel Paese di destinazione trattamenti
> contrari all’art. 3 della Convenzione (con riferimento alla Libia)


> L’allontanamento di un gruppo di stranieri effettuato fuori del territorio
> nazionale, in presenza di giurisdizione dello Stato, senza che venga esaminata
> la situazione personale di ciascun componente del gruppo e senza che ciascuno
> possa presentare argomenti contro l’allontanamento, integra una violazione del
> divieto di espulsioni collettive di cui all’art. 4 Protocollo n. 4 CEDU la cui
> portata deve considerarsi anche extraterritoriale.


> A norma del codice penale (art. 4) le navi italiane sono considerate “territorio
> dello Stato” agli effetti della legge penale.


> I presentatori chiedono alla magistratura che siano accertate le condotte di
> tutti coloro che hanno concorso nell’evento in quanto sussiste pienamente la
> giurisdizione italiana sui fatti accaduti.


> La richiesta è che l'Autorità giudiziaria verifichi se vi sia stato un
> respingimento collettivo di migranti, vietato dall’art. 4 del quarto Protocollo
> aggiuntivo alla Convenzione Europea per i Diritti Umani (CEDU) e dall’art. 19
> della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in quanto è stato
> impedito ai migranti l’accesso alla protezione internazionale poiché
> forzosamente ricondotti in Libia, Paese dichiarato posto non sicuro dall'UE e
> dall'UNHCR nel quale i migranti sono notoriamente sottoposti a torture,
> trattamenti disumani e degradanti in violazione dell’art. 3 della CEDU e
> dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati, a cui la Libia non ha
> mai aderito.


> Ad avviso dei firmatari, stanti le diverse e contraddittorie versioni fornite
> dalla stampa, va chiarito anche il ruolo svolto dal Centro Nazionale di
> Coordinamento del Soccorso Marittimo (MRCC), contattato dalla nave “Asso 28”,
> che ha l’obbligo di coordinare i soccorsi adottando tutte le misure necessarie
> affinché le persone soccorse possano sbarcare nel più breve tempo possibile in
> un luogo sicuro. L’autorità giudiziaria italiana ha avuto modo in più occasioni
> di escludere che la Libia possa essere considerata un luogo sicuro, ai sensi
> delle convenzioni internazionali.


> In particolare il Gup del tribunale di Ragusa, con il provvedimento che ha
> disposto il dissequestro della motonave Open Arms (dep. in data 16 aprile
> 2018), ha osservato che “ le operazioni SAR di soccorso non si esauriscono nel
> mero recupero in mare dei migranti, ma devono completarsi e concludersi con lo
> sbarco in un luogo sicuro (POS, Place of safety), come previsto dalla
> Convenzione SAR siglata ad Amburgo nel 1979 .. Non può essere considerato
> sicuro un luogo dove vi sia serio rischio che la persona possa essere soggetta
> alla pena di morte, a tortura, persecuzioni od a sanzioni o trattamenti inumani
> e degradanti, o dove la sua vita o la sua libertà siano minacciate per motivi
> di razza, religione, nazionalità, orientamento sessuale, appartenenza ad un
> determinato gruppo sociale o orientamento politico. Il tema è evidentemente
> connesso con il principio di non respingimento collettivo, con il diritto
> internazionale dei rifugiati, e più in generale con i diritti fondamentali
> dell’uomo .”


> I sottoscrittori dell'esposto confidano che l’Autorità Giudiziaria, accerti
> l’esatto svolgimento dei fatti, verificando se vi siano responsabilità
> individuali private o pubbliche e ribadiscono di essere mossi dalla
> preoccupazione che vi sia stata violazione dell’obbligo di soccorso in mare e
> della libertà personale delle persone ricondotte contro la loro volontà in
> Libia, salvo diversi e più gravi reati, sottolineano, inoltre, che sarebbe
> necessario individuare queste persone e ripristinare il loro diritto
> individuale di chiedere asilo.


> 8/8/2018


> Per firmare accedere al seguente link:


> https://www.change.org/p/procura-della-repubblica-di-napoli-chiediamo-verita-e-giustizia-sui-respingimenti-in-libia?recruiter=56550748&utm_source=share_petition&ut


> APPROFONDIMENTI


> “Nuove frontiere del diritto: liberalizzare l’omicidio” di Domenico Gallo


> “La flat tax, un provvedimento che rompe l’impianto costituzionale” di Massimo
> Villone




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