Ciao a tutti,
c'è stato un colpo di scena in parlamento in cui è stata fatto votare un
emendamento a una normativa sulla sicurezza degli ascensori in cui viene
infilata la data retention di 6 anni per dati telefonici e dati telematici.
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0837&tipo=documenti_seduta&pag=
E' in se un atto grave, che ora andrà al Senato in votazione,
potenzialmente passando inosservato come "sicurezza degli ascensori" ma
che avrebbe un drammatico impatto sui diritti civili di tutti gli
italiani nonché comportare obblighi onerosi per operatori telefonici e
di telecomunicazioni.
E' importante che sia noto quanto sta accadendo e che su tutti i fronti
giuridici, economici, industriali, attivistici, istituzionali e polici
si informi il Senato di quanto sta accadendo.
ART. 12-/bis.
(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE
relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori
nonché per l'esercizio degli ascensori)./
/Dopo l'articolo 12-/bis, /aggiungere il seguente:/
Art. 12-/ter. – (Termini di conservazione dei dati di traffico
telefonico e telematico). –/ 1. In attuazione dell'articolo 20 della
direttiva (UE) 2017/514 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la
decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire
strumenti di indagine efficaci tenuto conto delle straordinarie esigenze
di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale, per le
finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli
51, comma 3-/quater/, e 407, comma 2, lettera /a)/, del codice di
procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico
telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza
risposta, di cui all'articolo 4-/bis/, commi 1 e 2, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2015, n. 43, è stabilito, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 132, commi 1 e 1-/bis/, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in settantadue mesi.
*12-/bis/. 020.* Verini, Berretta, Mucci.
/Dopo l'articolo 12-/bis, /aggiungere il seguente:/
Art. 12-/ter. – (Termini di conservazione dei dati di traffico
telefonico e telematico). –/ 1. In attuazione dell'articolo 20 della
direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la
decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire
strumenti di indagine efficaci tenuto conto delle straordinarie esigenze
di contrasto al fenomeno del terrorismo, anche internazionale, per le
finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli
51, comma 3-/quater/, e 407, comma 2, lettera /a)/, del codice di
procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico
telefonico e telematico, nonché dei dati relativi alle chiamate senza
risposta, di cui all'articolo 4-/bis/, commi 1 e 2, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2015, n. 43, è stabilito, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 132, commi 1 e 1-/bis/, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in settantadue mesi.
*12-/bis/. 020.*/(Testo modificato nel corso della seduta) /Verini,
Berretta, Mucci.
*/(Approvato)/*