Autor: lesion Data: Dla: hackmeeting Temat: Re: [Hackmeeting] [_TO* hacklab] di trojan di stato
On 24/04/2017 19:22, Elettrico wrote: > Il 24/04/2017 11:12, samba ha scritto:
>>> La realtà è che senza legge, lo strumento è LEGALMENTE UTILIZZATO sia
>>
>> no. infettare un dispositivo, registrare audio, fare le foto, fare
>> upload e tracciare spostamenti GPS senza un approvazione non e' legale.
>
> scusate eh, non che me ne fotta la discussione perché la trovo
> abbastanza puerile (è abbastanza ovvio che io non voglia la polizia, ma
> è altrettanto ovvio che oggi come oggi esiste e che quindi la voglia
> normata per evitare che mi possa spaccare la testa quando vuole, è
> altrettanto vero che so il ruolo che ricopre e quindi che sia
> consapevole che il procedimento normativo mi darà una garanzia limitata
> e facilmente superabile creando le condizioni adatte, lasciando di lato
> le elucubrazioni su "quando avremo preso il potere con che strumento
> combatteremo le spinte controrivoluzionarie?"), ma vorrei far notare
> come si stia rispondendo a una proposta di legiferare su una questione
> parlando di legalità.
> forse vi sfugge che la legalità è stabilita attraverso le leggi.
"non siamo giuristi ma ci sembra che i captatori informatici siano già
normati, il reato lo conosciamo bene noi acari, il 615-ter c.p.
"accesso abusivo ad un sistema informatico" che presenta anche un comma
specifico se il reato è commesso da un pubblico ufficiale. "
mi sembrava chiaro il messaggio.
e' ovvio che la legge come dici ti da una garanzia limitata, ed e'
proprio questo che volevamo sottolineare, cioe' la legge esisterebbe
gia' quindi non capiamo cosa altro si potrebbe aggiungere se non
esplicitare quello che gia' e' scritto:
il fatto che l'uso dei captatori ad oggi sia passato come prova atipica
e' ancora a sostegno della tesi per cui le garanzie che ti da una legge
sono in realta' frutto di un equilibrio di forze, in cui tu solitamente
perdi.
negli articoli sull'acquisizione delle prove atipiche c'e' scritto:
Art. 188. Libertà morale della persona nell'assunzione della prova.
1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o
tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di
ricordare e di valutare i fatti.
Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge.
1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa
risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della
persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
se ti buco il tuo dispositivo sto influendo la tua liberta' di autodeterminazione ?
sto pregiudicando la liberta' morale della tua persona?
per me e' evidente. ma io appunto nell'equilibrio di forze non sono nessuno e quindi anche
se questa norma e' scritta sulla pietra, non sono io che ci piscio sopra in questo caso.