Re: [Hackmeeting] [_TO* hacklab] di trojan di stato

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著者: Fabio Pietrosanti (naif) - lists
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題目: Re: [Hackmeeting] [_TO* hacklab] di trojan di stato


On 4/24/17 12:19 AM, lesion wrote:
> Credo che manchino delle basi comuni.
>
> Nel '700 la tortura non ancora era normata ed
> era utilizzata arbitrariamente per estorcere prove.
> quando e' stata normata sono stati introdotti i tipi di reati
> per cui poteva essere utilizzata. sempre tortura e' rimasta pero'.
>
> Poi non credo che raccogliere prove attraverso lo strumento della
> tortura possa rientrare in un uso ATIPICO, o si?
>
> Quello che state cercando di fare e' di legiferare e normalizzare
> uno strumento di tortura digitale[1] e nel farlo cerchi pure di passare
> per quello che pensa ai diritti civili; non avrai dei ringraziamenti per
> questo e non credo che riceverai gli aiuti che cerchi in questo luogo,
> ma visto che sei ben disposto ad accettare suggerimenti, eccone uno:
>
> Art.1
> Non e' consentito l'utilizzo dei captatori informatici.


Qualunque proposta che non sia realisticamente attuabile, è una
rispettabilissima azione di opposizione basata su fondamenti etici e
filosifici condivisibili, ma purtroppo fine a se stessa.


>
> Ultimo consiglio, se vuoi fare la parte del sincero democratico(tm), le tue parole
> dovrebbero assomigliare di più a quelle dell'avvocato penalista Carlo Blengino:
>
> "Oggi le prove penali, per esser liberamente valutate, devono esser acquisite legittimamente. Il più
> orribile dei delitti non giustifica prevaricazioni, in primis da parte dello Stato chiamato a
> dispensar giustizia. Una prova acquisita in violazione di un diritto fondamentale della persona, al
> di fuori delle ipotesi tassativamente previste da leggi democraticamente approvate, è prova
> geneticamente invalida: come una confessione estorta con la tortura.


Blengino ha in seguito partecipato ai workshop e incontri inerenti la
PdL captatori e, fatto salvo un dettaglio inerente le modalità di
proroga dello strumento di acquisizione dati da remoto su cui faremo una
piccola modifica, è concorde sulla *necessità* dello strumento e sulla
adeguatezza dello stesso, poichè non si può stare senza legge.

La realtà è che senza legge, lo strumento è LEGALMENTE UTILIZZATO sia
nella fase delle INDAGINI PRELIMINARI che come STRUMENTO DI ACQUISIZIONE
DELLA PROVA, solo che gli operatori di giustizia in questo quadro
possono farlo un po' come gli pare. :(

Seguire o indicare strade irrealizzabili quali il diniego d'uso,
purtroppo facilitano proprio coloro i quali oggi possono fare uso
abbastanza liberamente dei captatori, contrapponendo nella discussione
un SI e un NO, e non una "soluzione" .

Fabio