[SempreVerde] Assicurazione per ASS. SEMPRE VERDE

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Autor: Francesco Lazzarotto
Data:  
A: Luca Cardello
CC: Daniele Pallotti, sempreverde, Roberto Felici, Fabio Cusumano
Assumpte: [SempreVerde] Assicurazione per ASS. SEMPRE VERDE
Ciao a tutti,
ho cercato di studiare la documentazione legislativa sul volontariato
per risolvere alcuni dubbi venuti fuori dalle nostre ultime discussioni.
Per chi volesse approfondire si trova molto materiale qui

http://www.volontariato.lazio.it/normativa/normativa_terzo_settore.asp


Tra le cose che vorrei sottolineare

A) Sempre Verde essendo un'associazione di Volontariato è soggetta a
rispettare la legge nazionale 266 del 1991 "Legge quadro sul volontariato".
La legge riguarda le Organizzazioni di Volontariato (OdV), e quindi anche
altre organizzazioni che hanno una struttora differente da quella di
associazione (per esempio, credo, le fondazioni ). Un'associazione di
volontariato deve rispettare anche le leggi che riguardano le associazioni
in generale che non sono OdV.

B) La suddetta legge nazionale 266/1991 e successivi decreti ministeriali
del 14 febbraio 1992 e 16 novembre 1992
OBBLIGANO le OdV a stipulare un'assicurazione per i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la
responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio
dell'attività medesima.
Per poter capire quali sono i volontari assicurati le OdV sono OBBLIGATE a
tenere un registro degli aderenti (NB diverso dall'elenco dei soci) che
deve essere bollato da un pubblico ufficiale (di solito presso ufficio del
segretario comunale).
infatti da tali decreti:

1. Le organizzazioni di volontariato devono tenere il registro degli
aderenti.Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato
progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, da
un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali
adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì
dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero dei fogli che lo
compongono.

2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete
generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

3. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data
successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in
quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte
dell'organizzazione.

4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti
che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di
volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in
cui la cessazione si verifica.

C) Ad ogni associazione conviene tenere e aggiornare il libro dei soci,
anche se non è obbligata, per svariati motivi e per poterlo mostrare in
caso di controlli (mentre invece E' OBBLIGATA farlo con il registro degli
aderenti).

D) Per quanto riguarda le attività di SempreVerde, a mio avviso, conviene
che siano inseriti nel registro degli aderenti e quindi assicurati tutti i
soci che praticano l'escursionismo, le attività di monitoraggio ambientale
(raggiungere un'area naturalistica interessante, un luogo dove ci siano
stati danni ambientali tipo discariche abusive o sversamento di inquinanti
in corsi o polle d'acqua), e le attività di risanamento ambientale dalla
semplice partecipazione alla raccolta rifiuti delle manifestazioni
CleanUpTheWorld/"Puliamo il mondo" o Spiagge Pulite fino ad eventuali
partecipazioni adinterventi più impegnativi.

Le Associazioni di Volontariato creano una distinzione tra volontari attivi
o soci volontari (e quindi assicurati) in vari modi, ad esempio inserendolo
nel loro statuto come in questo statuto di Pro Natura Bologna.

http://www.pronaturabologna.org/pdf/StatutoProNaturaBologna.pdf

Di seguito allego anche gli articoli del codice civile che ci riguardano in
quanto associazione generica, al momento registrata ma non riconosciuta
ovvero non dotata di persona giuridica riconosciuta (= risponde il
patrimonio personale dei singoli soci e non il patrimonio
dell'associazione). Da quanto o capito la maggioranza delle associazioni
sono non riconosciute ovvero non hanno la persona giuridica riconsciuta,
comunque per esserlo credo che a noi manchi solo un patrimonio adeguato, ma
per il resto saremmo anche in regola.
Spero di essere stato d'aiuto, appena possibile mi farò vivo sul tema conto
bancario.
Saluti
Francesco.
Dal Codice Civile Repubblica Italiana in merito di associazioni

CAPO II
Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14. (Atto costitutivo).
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.

Art. 16. (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni).
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione
dell'ente, l'indicazione dello scopo, del
patrimonio e della sede, nonche' le norme sull'ordinamento e
sull'amministrazione. Devono anche determinare,
quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e
le condizioni della loro ammissione;
e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione
delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative
alla estinzione dell'ente e alla
devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative
alla loro trasformazione.

Art. 18. (Responsabilita' degli amministratori).
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del
mandato. E' pero' esente da
responsabilita' quello degli amministratori il quale non abbia partecipato
all'atto che ha causato il danno, salvo il
caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli
non abbia fatto constare del proprio
dissenso.

Art. 19. (Limitazioni del potere di rappresentanza).
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro
indicato nell'art. 33, non possono
essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Art. 20. (Convocazione dell'assemblea delle associazioni).
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori
una volta l'anno per l'approvazione del
bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la
necessita' o quando ne e' fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli
amministratori non vi provvedono, la
convocazione puo' essere ordinata dal presidente del tribunale.

Art. 21. (Deliberazioni dell'assemblea).
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la meta' degli
associati. In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia
il numero degli intervenuti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilita' gli amministratori non
hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non e'
altrimenti disposto, occorrono la presenza di
almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati.

Art. 22. (Azioni di responsabilita' contro gli amministratori).
Le azioni di responsabilita' contro gli amministratori delle associazioni
per fatti da loro compiuti sono deliberate
dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 23. (Annullamento e sospensione delle deliberazioni).
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo
o allo statuto possono essere annullate su
istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico
ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai
terzi di buona fede in base ad atti
compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli
amministratori dell'associazione, puo' sospendere, su
istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della
deliberazione impugnata, quando sussistono
gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed e'
notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon
costume puo' essere sospesa anche
dall'autorita' governativa.

Art. 24. (Recesso ed esclusione degli associati).
La qualita' di associato non e' trasmissibile, salvo che la trasmissione
sia consentita dall'atto costitutivo o dallo
statuto. L'associato puo' sempre recedere dall'associazione se non ha
assunto l'obbligo di farne parte per un tempo
determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per
iscritto agli amministratori e ha effetto con
lo scadere dell'anno in corso, purche' sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non puo' essere deliberata dall'assemblea che
per gravi motivi: l'associato puo'
ricorrere all'autorita' giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli e'
stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque
abbiano cessato di appartenere
all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne' hanno
alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 27. (Estinzione della persona giuridica).
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la
persona giuridica si estingue quando lo
scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono
venuti a mancare.

Art. 29. (Divieto di nuove operazioni).
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena e' stato
loro comunicato il provvedimento
che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con
cui l'autorita', a norma di legge, ha
ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena e' stata adottata
dall'assemblea la deliberazione di
scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo
divieto, assumono responsabilita'
personale e solidale.

Art. 30. (Liquidazione).
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento
dell'associazione, si procede alla
liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Art. 31. (Devoluzione dei beni).
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione,
sono devoluti in conformita' dell'atto
costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede
l'autorita' governativa, attribuendo i beni ad
altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si
osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha
stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello
stesso modo l'autorita' governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro
credito possono chiedere il pagamento a
coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura
della liquidazione, in proporzione e nei limiti
di cio' che hanno ricevuto.

Art. 32. (Devoluzione dei beni con destinazione particolare).
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono
stati donati o lasciati beni con destinazione
a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorita' governativa
devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre
persone giuridiche che hanno fini analoghi.

CAPO III
Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Art. 36. (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute)
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non
riconosciute come persone giuridiche sono
regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai
quali, secondo questi accordi, e' conferita
la presidenza o la direzione.

Art. 37. (Fondo comune).
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi
costituiscono il fondo comune dell'associazione.
Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione
del fondo comune, ne' pretenderne la
quota in caso di recesso.

Art. 38. (Obbligazioni).
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione
i terzi possono far valere i loro diritti
sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente
e solidalmente le persone che
hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 39. (Comitati).
I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere
pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre,
festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo
quanto e' stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40. (Responsabilita' degli organizzatori).
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono
responsabili personalmente e
solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo
scopo annunziato.

Art. 41. (Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza in giudizio).
Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalita' giuridica, i suoi
componenti rispondono personalmente e
solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti
soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
Il comitato puo' stare in giudizio nella persona del presidente.

Art. 42. (Diversa destinazione dei fondi).
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia
piu' attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia
un residuo di fondi, l'autorita' governativa stabilisce la devoluzione dei
beni, se questa non e' stata disciplinata al
momento della costituzione.

Art. 46. (Sede delle persone giuridiche).
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal
domicilio, per le persone giuridiche si ha
riguardo al luogo in cui e' stabilita la loro sede.
Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede
risultante dal registro e' diversa da quella effettiva, i
terzi possono considerare come sede della persona giuridica

Art. 473. (( (Eredita' devolute a persone giuridiche o ad associazioni,
fondazioni ed enti non riconosciuti). ))
((L'accettazione delle eredita' devolute alle persone giuridiche o ad
associazioni, fondazioni ed enti
non riconosciuti non puo' farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle societa')).
L'accettazione con beneficio d'inventario: è una dichiarazione resa con
atto pubblico attraverso cui l'erede dichiara di accettare con beneficio di
inventario evitando, in tal modo, la confusione del suo patrimonio con
quello del defunto.
Con l'accettazione pura e semplice l'erede confonde il suo patrimonio con
quello del defunto che divengono, in tal modo, un unico patrimonio; questa
conseguenza può non sempre essere conveniente per l'erede, perché se nel
patrimonio del de cuius i debiti superano i crediti, l'erede sarà tenuto
comunque ad onorarli. Per questo motivo potrebbe convenire accettare
l'eredità, non puramente e semplicemente, ma con beneficio di inventario in
modo da non dover rispondere con il proprio patrimonio per i debiti che
erano del defunto.onserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli
obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per
effetto della morte; in tal modo l'erede potrà soddisfare i crediti che
aveva nei confronti del defunto
non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore
dei beni a lui pervenuti;in tal modo l'erede eviterà una damnosa ereditas,
estinguendo tutti i pesi che gravano sull'eredità solo con l'attivo
dell'asse ereditario senza intaccare il suo patrimonio i creditori
dell'eredità e i legatari potranno soddisfarsi sul patrimonio ereditario a
preferenza (e quindi prima) dei creditori dell'erede.
Che cos'è l'inventario? Rispondiamo: è una operazione dal carattere
prevalentemente contabile (artt. 769 e ss. c.p.c.) che serve a determinare
l'attivo e il passivo del patrimonio ereditario; l'art. 775 c.p.c.
indicando analiticamente il contenuto del processo verbale dell'inventario,
ci fa capire in maniera precisa in cosa consiste l'inventario.

Art. 2643. (Atti soggetti a trascrizione).
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
10) i contratti di societa' e di associazione con i quali si conferisce il
godimento di beni immobili o di altri diritti
reali immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione
eccede i nove anni o e' indeterminata;

Art. 2659. (Nota di trascrizione).
Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al
conservatore dei registri immobiliari, insieme
con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono
essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e il numero di codice
fiscale delle parti, nonche' il regime
patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro
dichiarazione resa nel titolo o da
certificato dell'ufficiale di stato civile; la denominazione o la ragione
sociale, la sede e il numero di codice fiscale
delle persone giuridiche, delle societa' previste dai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto e delle associazioni
non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le societa'
semplici, anche delle generalita' delle
persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo((. Per i condominii
devono essere indicati
l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale));
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o
autenticato le firme, o l'autorita' giudiziaria
che ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le
indicazioni richieste dall'articolo 2826,
nonche', nel caso previsto dall'articolo 2645bis, comma 4, la superficie e
la quota espressa in millesimi di cui a
quest'ultima disposizione.
Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a
termine o a condizione, se ne deve fare
menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non e' necessaria se, al
momento in cui l'atto si trascrive, la
condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e'
mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto.
Art. 2660. (Trascrizione degli acquisti a causa di morte).
Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve
presentare, oltre l'atto indicato dall'articolo
2648, il certificato di morte dell'autore della successione e una copia o
un estratto autentico del testamento, se
l'acquisto segue in base a esso.
Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti
indicazioni:
((1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o
legatario e del defunto)).
2) la data di morte;
3) se la successione e' devoluta per legge, il vincolo che univa all'autore
il chiamato e la quota a questa
spettante;
4) se la successione e' devoluta per testamento, la forma e la data del
medesimo, il nome del pubblico ufficiale
che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5) la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste
dall'art. 2826;
6) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione
testamentaria, salvo il caso contemplato dal
secondo comma del precedente articolo, nonche' la sostituzione
fidecommissaria, qualora sia stata disposta a
norma dell'art. 692.




2016-02-26 1:29 GMT+01:00 Sempre Verde <sempreverde.pronatura@???>:

> yes raga abbiamo assicurazione e normativo.
> Nei prossimi giorni sarebbe da capire quanto ci protegge davvero...la
> storia delle slots eventualmente da utlizzare al di là dei nominativi, se è
> davvero sufficiente il registro dell'escursione - un foglio firme...
> vabbè è tardi. notteeee
>
> ---------- Messaggio inoltrato ----------
> Da: Luigia Borri <borri.cattolica@???>
> Date: 25 febbraio 2016 16:21
> Oggetto: Re: ASS. SEMPRE VERDE
> A: Sempre Verde <sempreverde.pronatura@???>
>
>
> Buonasera Presidente,
> Le invio in allegato il normativo.
> Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
>
> Cordialmente,
>
> *Ufficio Marketing Volontariato*
>
> *Cavarretta Assicurazioni S.r.L. - Società Cattolica di Assicurazioni*
> *Borgo XX Marzo, 18/D*
> *43121 Parma - Tel: 0521/1712371 - Fax 0521/200467*
> *mailto : borri.cattolica@??? <borri.cattolica@???>*
>
> Il giorno 25 febbraio 2016 16:00, Sempre Verde <
> sempreverde.pronatura@???> ha scritto:
>
>> Gentillissima Luigia Borri,
>>
>> Abbiamo provveduto al pagamento dei 145,30 euro previsti.
>> Qualora avesse più info sul normativo ne saremmo davvero felici,
>> così da valutare anche l'assicurazione di qualche socio in più se
>> necessario.
>>
>> Cari saluti,
>> Luca Cardello (Presidente) e Cristian Bolognesi (Tesoriere)
>>
>>
>>
>> [image: Immagine incorporata 2][image: Immagine incorporata 1]
>>
>> Associazione Sempre Verde
>> Volontariato per l’ambiente – Federata Pro Natura
>>
>> Sede Legale: Strada Selcella 463, 04100 - Latina (LT)
>>
>> C.F. 91060010591
>>
>> sempreverde.pronatura@???
>>
>> http://sempreverdelatina.weebly.com
>>
>>
>> Il giorno 24 febbraio 2016 11:09, Luigia Borri <borri.cattolica@???
>> > ha scritto:
>>
>>>
>>> Gentile Presidente,
>>>
>>> desideriamo rammentare che il 31 dicembre 2015 sono scadute
>>> le polizze relative alla Sua Associazione e che il premio di rinnovo
>>> ammonta a € 145,30 .
>>>
>>>
>>> L'importo andrà accreditato sul c/c 1131204 BANCA POPOLARE DI VICENZA -
>>> FILIALE DI PARMA intestato a CAVARRETTA ASSICURAZIONI SRL
>>> Nuovo Codice IBAN: IT17 J 05728 12700 622571131204
>>> Causale ASS. SEMPRE VERDE Rinnovo Ass. _2016
>>>
>>>
>>> Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità, cogliamo l'occasione
>>> per porgere Cordiali Saluti.
>>>
>>> *Ufficio Marketing Volontariato*
>>>
>>> *Cavarretta Assicurazioni S.r.L. - Società Cattolica di Assicurazioni*
>>> *Borgo XX Marzo, 18/D*
>>> *43121 Parma - Tel: 0521/1712371 - Fax 0521/200467*
>>> *mailto : borri.cattolica@??? <borri.cattolica@???>*
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Francesco Lazzarotto
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skype:fralaz1971