[Forumlucca] MUOS: ORDINANZA CGA IL TESTO

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著者: laura picchi
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題目: [Forumlucca] MUOS: ORDINANZA CGA IL TESTO
REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 379 del 2015, proposto dal
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi 81;
contro

Presidenza della Regione Siciliana, Giunta Regionale Siciliana,
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Azienda Regionale
Protezione Ambiente - Arpa Sicilia, Assessorato Regionale
Agricoltura,Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale
Sviluppo Rurale e Territoriale presso l'Assessorato (già Azienda
Foreste Demaniali), Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Pesca Mediterranea;
Concetta Gualato in proprio e nella qualità di
Presidente del Comitato "Mamme No Muos", Gioele Cannore in proprio e
nella qualità di legale rappresentante della "Associazione Movimento No
Muos Sicilia", Sabrina D'Amanti, Comune di Acate, Comune di Mirabella
Imbaccari, Associazione Consumatori Cittadini Europei;
Comune di
Niscemi, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Nigra, con domicilio
eletto presso Daniela Macaluso in Palermo, Via G. Ventura 1;

Associazione Legambiente Comitato Regionale Siciliano, rappresentata e
difesa dagli avv. V.Corrado Giuliano, Daniela Ciancimino, Antonella
Bonanno, Marilena Del Vecchio, Nicola Giudice, con domicilio eletto
presso Nicola Giudice in Palermo, V. M. D'Azeglio 27/C; Associazione
Movimento No Muos Sicilia, Giuseppe Maida, Rosario Buccheri,
rappresentati e difesi dagli avv. Rossella Zizza, Claudia Virgadavola,
con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, V. M. D'Azeglio
27/C;
Filippo Arena, Muscia Fida Santa, Elvira Cusa, Sandro
Rinnone, Antonio Rinnone, Livio Cannizzo, rappresentati e difesi dagli
avv. Nicola Giudice, Sebastiano Papandrea, Paola Ottaviano, con
domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, V. M. D'Azeglio 27/C;

Salvatore Terranova, Francesco Di Dio Cafiso, Giuliana Reale,
Giandomenico Militello, Desireè Ristagno, Alessandro Vacirca,
rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Giudice, Paola Ottaviano,
Sebastiano Papandrea, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in
Palermo, V. M. D'Azeglio 27/C;
Ottaviano Evola in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della Associazione Movimento No Muos
Sicilia, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Virgadavola, con
domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, V. M. D'Azeglio 27/C;

Gugliemo Panebianco, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella
Zizza, con domicilio eletto presso Roberto De Petro in Palermo, Via
Villa Sperlinga 13;
Comune di Vittoria, rappresentato e difeso
dall'avv. Angela Bruno, con domicilio eletto presso Michele Costa in
Palermo, Via Dante 166;
Comune di Ragusa, rappresentato e difeso
dagli avv. Sergio Boncoraglio, Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto
presso Carmelo Giurdanella in Palermo, Via Notarbartolo 5;
Comune
di Modica, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Papandrea,
Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo,
V. M. D'Azeglio 27/C;
Comune di Gela, rappresentato e difeso
dall'avv. Dionisio Nastasi, con domicilio eletto presso Consiglio di
Giustizia Amministrativa in Palermo, Via F. Cordova 76;

Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature-Onlus,
rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano,
con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, V. M. D'Azeglio
27/C;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA –
PALERMO, Sez. I, n. 461/2015, resa tra le parti, concernente
autorizzazione installazione sistema di comunicazione satellitare
M.U.O.S. – revoca.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Niscemi,
dell’Associazione Legambiente Comitato Regionale Siciliano,
dell’Associazione Movimento No Muos Sicilia, dei sigg. Filippo Arena,
Salvatore Terranova, Muscia Fida Santa, Francesco Di Dio Cafiso, Elvira
Cusa, Giuliana Reale, Sandro Rinnone, Giandomenico Militello, Antonio
Rinnone, Desireè Ristagno, Livio Cannizzo, Alessandro Vacirca, Gugliemo
Panebianco, Giuseppe Maida, Rosario Buccheri, del sig. Ottaviano Evola
in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione
Movimento No Muos Sicilia, dell’Associazione Italiana per il World Wide
Fund For Nature-Onlus, dei Comuni di Vittoria, Ragusa, Modica e Gela;
Viste le memorie difensive;
Visti gli appelli incidentali depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste, in particolare, la sentenza parziale n. 581/2015 e la relazione del collegio di verificazione;

 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. 
Nicola Gaviano e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Pollara e gli
 avvocati C. Virgadavola, E. Nigra, A. Bonanno, N. Giudice anche su 
delega di A. Bruno, S. Papandrea, C. Giurdanella e D. Nastasi;
 1    
Il Consiglio deve preliminarmente pronunziarsi sulla richiesta di 
sospensione del presente giudizio presentata da taluni degli appellati.


 Dai medesimi è stata dedotta la pendenza dinanzi a questo C.G.A. di 
un’impugnazione per revocazione (n. 1009/2015 Reg.Gen.) proposta avverso
 la sentenza parziale n. 581/2015: da qui la richiesta di sospensione di
 questo giudizio d’appello in attesa della definizione del relativo 
giudizio di revocazione.
 La richiesta di sospensione deve essere 
respinta. La giurisprudenza ha già chiarito che, nel caso d’impugnazione
 di una sentenza parziale, ove il giudizio prosegua dinanzi allo stesso 
Giudice deve escludersi la sussistenza di una sospensione necessaria ex 
art. 295 cod.proc.civ., in quanto nella relativa vicenda non si 
configura l’esistenza di un’altra controversia pregiudiziale, dalla cui 
definizione dipenda la decisione del giudizio ipoteticamente 
pregiudicato, ma si tratta della stessa controversia inizialmente 
unitaria (cfr. C.d.S., IV, 22 gennaio 2014, n. 306; Cass.civ., II, 12 
ottobre 2009, n. 21590).
 2    Numerosi tra gli appellati hanno inoltre sottoposto a critica la composizione del collegio di verificazione.


 Questo con particolare riferimento alla prevista presenza, in esso, 
accanto a due componenti di estrazione strettamente scientifica, di tre 
membri identificati, pur con facoltà di delega a un esperto, in Ministri
 aventi investiture istituzionali in materie lambite dalla controversia 
(rispettivamente, i titolari dei Dicasteri della Salute, dell’Ambiente e
 della Tutela del territorio e del mare, e infine delle Infrastrutture e
 Trasporti): componenti, in quanto tali, “essenzialmente politici”, in 
maggioranza numerica, e per giunta, si assume, nemmeno estranei alle 
parti in Giudizio (come invece prescrive l’art. 19 C.P.A.).
 E’ stato
 altresì dedotto che il collegio di verificazione nel suo insieme non 
possiederebbe tutte le professionalità necessarie a sviluppare una 
verificazione completa, satisfattiva dei quesiti posti dal CGA (con 
particolare riferimento alla tutela dell’Area SIC “Sughereta di 
Niscemi”).
 In contrario è però immediato osservare:
 -    che nessono dei tre Ministri è parte del giudizio, il quale nemmeno investe il Governo nella sua collegialità;


 -    che il collegio di verificazione si è costituito già ab origine con 
la partecipazione, in luogo dei suddetti tre Ministri, rispettivamente 
dei seguenti esperti di settore: il dott. Carlo Grandi, ricercatore del 
Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale 
dell’I.N.A.I.L.; il prof. Gabriele Falciasecca, ordinario 
dell’Università di Bologna; l’ing. Pietro Barbagallo, della Direzione 
Regolazione Navigabilità dell’E.N.A.C., oltre all ing. Paolo Giuseppe 
Ravazzani, del CNR;
 che la presidenza del collegio è stata assegnata
 alla professoressa Maria Sabrina Sarto, professore ordinario di 
elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma;
 -    che per 
quanto precede risulta fuori dubbio, oltre che la professionalità e 
l’indipendenza, anche la complessiva competenza tecnica del collegio di 
verificazione rispetto alle tematiche formanti oggetto 
dell’approfondimento istruttorio affidatogli (le quali anche con 
riferimento all’Area SIC devono comunque appuntarsi, giusta il secondo 
quesito, sulle emissioni elettromagnetiche dell’impianto M.U.O.S.).
 Le contestazioni indicate risultano quindi prive di fondamento.


 3    Il Consiglio dopo queste preliminari puntualizzazioni in rito deve 
subito evidenziare che ai fini del presente giudizio occorre disporre il
 completamento delle operazioni di verificazione già in precedenza 
assegnate al relativo collegio.
 3a    Come taluni degli appellati non 
hanno mancato di ricordare, la sentenza parziale di questo Consiglio n. 
581/2015, cui il collegio deve prestare ossequio in quanto possibile, ha
 formulato il primo quesito della verificazione imperniandolo sulla 
decifrazione della “effettiva consistenza” delle emissioni generate 
dall’impianto M.U.O.S. “quando funzionante”.
 Il Consiglio ha 
anticipato, nell’occasione, che avrebbe applicato la regola di giudizio 
ricavabile dall’art. 116 c.p.c. ove la verificazione non si fosse basata
 “anche sui risultati degli accertamenti, effettuati in loco, delle 
emissioni effettivamente prodotte dall’impianto M.U.O.S. in un arco 
temporale rilevante ai fini valutativi (compatibilmente con la durata 
massima stabilita per l’effettuazione della verificazione)”.
 Infine,
 dopo avere rimarcato che l’impianto risultava essere già funzionale, 
per quanto non operativo, il Consiglio ha fatto carico al Ministero 
della Difesa del compito di assicurare che i verificatori venissero 
posti “nelle condizioni migliori per poter compiere gli accertamenti 
disposti da questo Consiglio”.
 Per completezza, va infine ricordato 
che anche il decreto del 17 dicembre 2015 di proroga del termine 
originariamente stabilito per l’espletamento delle operazioni 
istruttorie, cui questo collegio deve anche ossequio ove possibile, nel 
fare riferimento a queste ultime, le definiva proprio come “le 
operazioni di verificazione da effettuare presso l’impianto MUOS”.


3b    Da quanto precede si desume, quindi, con sufficiente chiarezza, come,
 in forza dell’impostazione già stabilita da questo Consiglio in 
occasione della propria sentenza parziale, la verificazione dovesse 
essere accompagnata da un accertamento puntuale condotto alla luce delle
 effettive risultanze del funzionamento dell’impianto.
 In tal senso 
la sentenza parziale era stata del resto intesa anche, in origine, dal 
collegio di verificazione, che aveva appunto inizialmente programmato il
 compimento, a coronamento delle proprie analisi di tipo teorico, anche 
di verifiche di tipo sperimentale consistenti, appunto, nella 
misurazione dell’intensità dei campi irradiati dall’impianto nelle 
effettive condizioni di funzionamento alla massima potenza prevista, 
mediante misurazioni in loco che erano state specificamente programmate 
per i giorni 13 e 14 del mese di gennaio 2016.
 3c    Le dette misurazioni presso l’impianto in funzione non sono però poi state in concreto effettuate.


 E’ difatti avvenuto che il collegio di verificazione sia stato 
costretto da circostanze sopravvenute a soprassedere dai propri 
accertamenti in situ, e ciò in particolare a causa della improvvisa e 
inopinata indisponibilità delle indispensabili apparecchiature 
comunicata dall’ARPA, che pure ne aveva precedentemente garantito la 
disponibilità piena.
 Il collegio dei verificatori, alla luce dei 
dati empirici già disponibili agli atti di causa derivanti da precedenti
 misurazioni riscontrati coerenti con i risultati delle proprie analisi 
teoriche, aveva quindi ritenuto che le misurazioni in situ non fossero 
necessarie per il completamento della verificazione nel termine che il 
CGA aveva assegnato.
 3d    Il Consiglio, tuttavia, in coerenza con le 
ricordate disposizioni impartite a suo tempo con la propria sentenza n. 
581/2015 non ritiene possibile prescindere, almeno allo stato, dal 
completamento della verificazione nel senso già precisato (beninteso ove
 ciò si confermi materialmente possibile).
 Il collegio di 
verificazione dovrà pertanto procedere agli accertamenti mancanti, con 
le modalità già stabilite dalla precedente sentenza (si richiamano qui, 
per la loro importanza, specialmente quella del contraddittorio con i 
consulenti di parte, con conseguente comunicazione preventiva ai 
medesimi della data, luogo e orario delle operazioni da compiere, e 
quella della facoltà del collegio di prendere visione ed estrarre copia 
degli atti e documenti del fascicolo processuale), trasmettendo al 
Consiglio una relazione integrativa redatta alla luce delle misurazioni 
in situ effettuate.
 4    Il Consiglio ravvisa infine l’esigenza che il 
collegio di verificazione, in aggiunta a quanto precede, prenda anche 
motivata posizione sulle obiezioni formulate nella relazione finale 
depositata in giudizio dai consulenti tecnici delle parti appellate in 
data 15 febbraio 2016.
 5    Il Comune di Niscemi continuerà ad 
anticipare a prima richiesta tutte le spese di funzionamento del 
collegio di verificazione, le cui ulteriori operazioni dovranno 
concludersi nel termine indicato dal seguente dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,


 riservata ogni ulteriore decisione in rito e nel merito, dispone che il
 collegio di verificazione completi la verificazione già disposta 
compiendo le previste misurazioni in sito ad impianto funzionante; al 
collegio sono inoltre richiesti gli ulteriori elementi di valutazione 
indicati in motivazione.
 La relazione integrativa di verificazione, 
redatta con le modalità di cui in motivazione, dovrà essere trasmessa a 
questo Consiglio entro il 24 marzo 2016.
 Si rinvia per la 
prosecuzione del giudizio all’udienza del 14 aprile 2016 concedendo 
termine per note alle parti sino al 4 aprile 2016.
 Manda alla 
segreteria per le comunicazioni di rito al presidente e ai componenti 
del collegio di verificazione, cui dovrà essere trasmessa anche copia 
della relazione finale dei consulenti di parte, e a tutte le parti in 
causa.
 Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
 Claudio Zucchelli,    Presidente
 Silvia La Guardia,    Consigliere
 Nicola Gaviano,    Consigliere, Estensore
 Giuseppe Mineo,    Consigliere
 Giuseppe Barone,    Consigliere

        
 L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE

        

 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 26/02/2016
 IL SEGRETARIO
 (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 N. 00059/2016 REG.PROV.COLL.
 N. 00379/2015 REG.RIC.           
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