[Redditoxtutti] Rappresentanza sindacale - accordo del 10 ge…

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Autor: usiait1@virgilio.it
Datum:  
To: precari_roma
CC: pop, redditoxtutti
Betreff: [Redditoxtutti] Rappresentanza sindacale - accordo del 10 gennaio 2014 firmato da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, un documento e un primo commento da CONFEDERAZIONE NAZIONALE USI - UNIONE SINDACAL





COMUNICATO SINDACALE DA CONFEDERAZIONE USI UNIONE SINDACALE ITALIANA


Fondata
nel 1912 – Italia


“L’ACCORDO DEL 10 GENNAIO 2014 SU
RAPPRESENTANZA SINDACALE (firmato da segretari confederazioni Cgil Cisl Uil e
Confindustria associazione datoriale del privato, VIOLA PRINCIPI E DIRITTI
CARTA COSTITUZIONALE ITALIANA (articoli 2, 3 e 39 1° comma), LEGGE 300 DEL 20
MAGGIO 1970 detta STATUTO DEI LAVORATORI e si pone in contrasto con sentenze
della Corte Costituzionale italiana (244 del luglio 1996 e 231 del luglio del
2013), in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e accesso ai
diritti e agibilità sindacali”.


Si
sono accese forti polemiche sull’ennesimo accordo firmato da Cgil Cisl Uil (le
confederazioni sindacali ormai da definirsi “sindacati di stato e di
collaborazione con i padroni, contro lavoratori e lavoratrici e i diritti
costituzionali di organizzazione nei luoghi di lavoro, anche in altri sindacati
o confederazioni diverse dalle loro), da parte dei loro segretari confederali
nazionali e la Confindustria (associazione datoriale e padronale che
rappresenta il settore privato) il 10 gennaio 2014.


L’Unione
Sindacale Italiana, antica e storica confederazione fondata nel 1912 e ancora attiva
in Italia, fornisce un primo commento e valutazione “politico tecnica”
sintetica, in attesa di produrre un documento analitico e commentato su questo
accordo.


La
prima valutazione è che si tratta dell’ennesimo tentativo da parte delle
confederazioni sindacali Cgil Cisl e Uil, di volersi attribuire una competenza
esclusiva e una egemonia totalitaria in materia di rappresentanza sindacale e
dei criteri di “rappresentatività”, non solo per il rinnovo dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) delle categorie del settore privato, ma
anche per quelli relativi ai posti di lavoro e alle “unità produttive” sopra i
15 dipendenti.


L’accordo del 10 gennaio riguarda l’applicazione,
alle organizzazioni sindacali aderenti a Cgil Cisl e Uil e alle altre che hanno
dato successiva adesione (di altri sindacati, compresi alcuni sindacati di
base), dei meccanismi già previsti da altri due accordi interconfederali,
quello del 28 giugno 2011 e il “protocollo di intesa” del 3 maggio 2013, che
non avevano dato, per coloro che lo avevano sottoscritto, l’effetto di
controllo totale che era sperato. L’accordo del 10 gennaio 2014 è diviso in 4
sezioni, quello relativo alla “certificazione” della rappresentanza sindacale
nazionale, utilizzando il criterio misto tra il dato associativo (iscritti con
deleghe del contributo sindacale sulla busta paga, certificati dalle aziende
per i propri dipendenti e dall’INPS, il nostro Ente previdenziale e
assistenziale) e il dato elettorale (voti espressi alle elezioni per le RSU Rappresentanza
sindacali unitarie, già previste come regolamentazione da un accordo
interconfederale del 20 dicembre del 1993, già frutto di molte discussioni
sulla sua scarsa democraticità), ponendo la soglia di rappresentanza nella
media tra dato associativo e dato elettorale al 5% nazionale, per poter
partecipare alle procedure di rinnovo dei CCNL. La seconda sezione è relativa
al passaggio dalle rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) che hanno la loro
fonte normativa e legislativa nella legge 300 del 20 maggio 1970, ancora in
vigore detta “Statuto dei Lavoratori”, legge molto importante perché è l’applicazione
dei diritti e principi della Costituzione repubblicana e antifascista nei
luoghi di lavoro, oggetto per l’articolo 19 nel 1995 di un referendum popolare
in materia di rappresentanza sindacale aziendale. L’Accordo del 10 gennaio 2014, è in contrasto non solo con la legge 300
del 1970, ma anche con l’articolo 39 comma 1 della Costituzione Italiana (l’organizzazione
sindacale è libera…), perché l’accordo che nella gerarchia delle fonti del
diritto in Italia, è subordinato rispetto alla forza di una legge, quindi Cgil
Cisl e Uil vorrebbero obbligare, anche con sanzioni economiche e l’esclusione
dai diritti sindacali già goduti dalle Rsa, i sindacati non aderenti e
lavoratori e lavoratrici ad accettare una sola forma di rappresentanza, quella che
a loro fa più comodo, una rappresentanza elettiva che ha come fondamento lo
stesso della legge elettorale in discussione nel Parlamento Italiano, detta “Italicum”,
che eliminerebbe dal parlamento le formazioni politiche di opposizione e di
minoranza, la stessa logica e filosofia che è alla base dell’accordo del 10
gennaio 2014 su rappresentanza sindacale e rappresentatività, cioè l’eliminazione
delle opposizioni sindacali e delle forme di rappresentanza che l’attuale Costituzione
disciplina come scelta libera e autonoma, nell’ambito della legge 300 del
1970, da parte di lavoratori e lavoratrici, che non necessariamente deve vedere
come meccanismo quello elettoralistico (che prevede comunque 1/3 dei seggi attribuiti
già di diritto a favore di Cgil Cisl e Uil e dei loro sindacati di categoria, a
prescindere dal risultato del voto, alla faccia della democrazia sindacale).


Nella terza sezione di disciplina la “titolarità”
e l’efficacia della contrattazione collettiva nazionale, di categoria e di
azienda, nella quarta sezione sono inserite le disposizioni relative alle “clausole
e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze degli inadempimenti”,
per coloro che non accettino tale meccanismo totalitario e anticostituzionale,
con sanzioni economiche e di esclusione che non erano mai state inserite nei
precedenti accordi a nessun livello, a carico dei sindacati “ribelli”.


Vi sono poi inserite alla fine dell’accordo
del 10 gennaio 2014, le clausole transitorie e finali, per la corretta
applicazione, nel testo dell’accordo sono riportati i meccanismi delle
procedure elettorali e le commissioni interconfederali (fatte solo da Cgil Cisl
e Uil) per le procedure di infrazione ai sindacati “inadempienti” e nei casi di
interpretazione tra sindacati di categoria per la titolarità alla negoziazione
nazionale.


In
sostanza, un attacco forte alla LIBERTA’ DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE IN ITALIA,
un aggiramento delle leggi italiane per tutto il settore privato (per il pubblico
impiego vi sono già norme restrittive simili a queste), un ATTACCO AI DIRITTI
COSTITUZIONALI DI LAVORATORI E DI LAVORATRICI, di scelta della forma
organizzata da darsi nei luoghi di lavoro, nel rispetto che è violato dall’accordo
del 10 gennaio 2014, dei principi della prima parte della Carta Costituzionale
del 1948, agli articoli 2 e 3, all’articolo
39 c.1, ltre al contrasto con due importantissi8me sentenze dell’organo
competente, la Corte Costituzionale, in materia di rappresentanza sindacale nei
luoghi di lavoro (Rsa), la prima del luglio del 1996 n° 244, interpretativa del
referendum popolare del 1995 (che un accordo non potrebbe mai giuridicamente
sostituire), la seconda del luglio del 2013, la n° 231, ottenuta dalla mobilitazione
della FIOM sindacato metalmeccanico della Cgil, che era stato escluso dalla
Fiat e che fornisce elementi fondamentali assieme al resto della giurisprudenza
italiana, per contrastare i punti cardine dell’accordo del 2014 firmato da
Cgil, Cisl e Uil. Il contrasto vi è anche per le sentenze della Corte di
Cassazione italiana sezione lavoro, per l’efficacia dei contratti e degli accordi aziendali, che attualmente
dovrebbero valere solo per i dipendenti aderenti ai sindacati che li hanno
firmati se peggiorativi, l’accordo del 10 gennaio 2014, ne vorrebbe imporre la
validità anche a coloro che non sono iscritti ai sindacati “di stato” Cgil,
Cisl e Uil, ma che hanno magari altre forme di rappresentanza previste dalla
legge 300/1970 e con accordi aziendali migliorativi.


All’interno della stessa Cgil, nella fase
congressuale, si stanno reprimendo l’opposizione del sindacato Fiom e della “sinistra
sindacale”, che ritengono la firma di questo accordo, in violazione dello
stesso Statuto della Cgil in termini di decisionalità e democrazia interna,
oltre alla illegittimità costituzionale per tutti e tutte, elemento comune di
queste componenti con l’analisi fatta dalle stessa Confederazione USI.


Schiacciata anche l’opposizione interna
alla Cgil, la scelta è di omologarsi a questo meccanismo totalitario e
liberticida (cosa che anche alcuni sindacati di base e autonomi stanno
facendo), oppure organizzarsi e lottare per smantellarne l’impianto generale e gli
effetti penalizzanti.


L’Unione
Sindacale Italiana, indica la seconda opzione come praticabile in generale.     



UN ASPETTO
CHE NESSUN ACCORDO, nemmeno questo, POTRA’ MAI BLOCCARE E’ IL CONFLITTO, COME
ELEMENTO DINAMICO, FULCRO DI PROCESSI DI EMANCIPAZIONE SOCIALE. LA DIFESA DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO, NORMATIVE E DEI DIRITTI SINDACALI, PASSA PER LO SVILUPPO
DELLE LOTTE. ORA E SEMPRE RESISTENZA.


Segreteria nazionale generale della
Confederazione USI Unione Sindacale Italiana


Fondata nel 1912 e mail usiait1@???,
blog www.unionesindacaleitaliana.blogspot.com


Archivio storico www.usistoriaememoria.blogspot.com,
sito nazionale ufficiale www.usiait.it                                      



Italia,
Roma 3 febbraio 2014