[Redditoxtutti] stato delle norme su sostegno reddito

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    Sostegno inclusione attiva? a che punto siamo
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/ben lontani da obiettivo di un reddito per tutti
/

133. All’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti:
«cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani
o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all’articolo 81, comma
29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per
l’anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili
in relazione all’effettivo numero dei beneficiari, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, è determinata una quota del
Fondo da riservare all’estensione su tutto il territorio nazionale, non
già coperto, della sperimentazione di cui all’articolo 60 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti
le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui
all’articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in funzione dell’evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché
il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell’estensione della
sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel
presente comma, l’estensione della sperimentazione avviene secondo le
modalità attuative di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 99. Il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione
su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione
di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

il su citato *Art. 60*

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta
acquisti”

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti,
istituita dall’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore
bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione
come strumento di contrasto alla poverta’ assoluta, e’ avviata una
sperimentazione nei comuni con piu’ di 250.000 abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il
tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai
cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
b) l’ammontare della disponibilita’ sulle singole carte acquisto,
in funzione del nucleo familiare;
c) le modalita’ con cui i comuni adottano la carta acquisti come
strumento all’interno del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in
carico, volto al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale,
anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla
partecipazione al progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo’
superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio e’
attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti
individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della
sperimentazione stessa.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel
limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui
all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
viene corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell’articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

*modifiche su citate*
All’articolo 60:
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «cittadini comunitari ovvero ai
cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini
italiani e di altri Stati dell’Unione europea ovvero ai cittadini di
Stati esteri»;
alla lettera c), dopo le parole: «adottano la carta acquisti»
sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l’integrazione o
evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche (SGATE),»;
dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
«2-bis. I comuni, anche attraverso l’utilizzo della base di
dati SGATE relativa ai soggetti gia’ beneficiari del bonus gas e del
bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di
soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di
comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».

*estensione territoriale*:

2. Tenuto conto della particolare incidenza della poverta’ assoluta
nel Mezzogiorno, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle
risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183 gia’ destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche’, per
garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del
medesimo Fondo di rotazione gia’ destinate agli interventi del Piano
di Azione Coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge
12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della
Commissione europea, la sperimentazione di cui all’articolo 60 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e’ estesa, nei limiti di (( 140
milioni di euro per l’anno 2014 e di 27 milioni di euro per l’anno
2015, )) ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano
gia’ coperti. Tale sperimentazione costituisce l’avvio del programma
«Promozione dell’inclusione sociale».
3. Le risorse di cui al comma 2 sono versate dal Ministero
dell’economia e delle finanze all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse sono ripartite con
provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro
per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui
all’articolo 8, comma 3, lettera (( a), )) della legge 8 novembre
2000, n. 328, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito
territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti
contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla
stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in
ciascun ambito. Le regioni interessate dalla sperimentazione
comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
l’articolazione degli ambiti territoriali di competenza entro trenta
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
4. L’estensione della sperimentazione e’ realizzata nelle forme e
secondo le modalita’ stabilite in applicazione dell’articolo 60,
comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi
requisiti eventuali ed ulteriori definiti dalle Regioni interessate,
d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento agli ambiti
territoriali di competenza.
5. Ulteriori finanziamenti della sperimentazione o ampliamenti
dell’ambito territoriale di sua applicazione possono essere disposti
da Regioni e Province autonome, anche se non rientranti nel
Mezzogiorno.

*struttura di missione servizi per l’impiego*:
Art. 5

Misure per l’attuazione della «Garanzia per i Giovani» e la
ricollocazione dei lavoratori destinatari dei cosiddetti
«ammortizzatori sociali in deroga».
1. In considerazione della necessita’ di dare tempestiva ed
efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta
«Garanzia per i Giovani» (Youth Guarantee), nonche’ di promuovere la
ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di
integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli
ammortizzatori sociali cosiddetti «in deroga» alla legislazione
vigente, e’ istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un’apposita struttura di missione (( con compiti
propositivi e istruttori. )) La struttura opera in via sperimentale,
in attesa della definizione del processo di riordino sul territorio
nazionale dei servizi per l’impiego e cessa comunque al 31 dicembre
2015.
2. Al fine di realizzare le attivita’ di cui al comma 1, la
struttura di missione, in particolare:
a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce
con i diversi livelli di Governo preposti alla realizzazione delle
relative politiche occupazionali, (( raccogliendo dati sulla
situazione dei servizi all’impiego delle regioni, che sono tenute a
comunicarli almeno ogni due mesi; ))
b) definisce le linee-guida nazionali, da adottarsi anche a
livello locale, per la programmazione degli interventi di politica
attiva mirati alle finalita’ di cui al medesimo comma 1, (( nonche’ i
criteri per l’utilizzo delle relative risorse economiche; ))
c) ) (( (soppressa) ))
d) promuove, indirizza e coordina gli interventi di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia Lavoro
S.p.A. e dell’ISFOL;
e) individua le migliori prassi, promuovendone la diffusione e
l’adozione fra i diversi soggetti operanti per realizzazione dei
medesimi obiettivi;
f) promuove la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni
pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare,
in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni;
g) valuta gli interventi e le attivita’ espletate in termini di
efficacia ed efficienza e di impatto e definisce meccanismi di
premialita’ in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti;
h) propone ogni opportuna iniziativa, anche progettuale, per
integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior utilizzo
dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1, definendo a
tal fine linee-guida per la banca dati di cui all’articolo 8;
i) in esito al monitoraggio degli interventi, predispone
periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proposte di miglioramento dell’azione amministrativa.
(( i-bis) avvia l’organizzazione della rilevazione sistematica e
la pubblicazione in rete, per la formazione professionale finanziata
in tutto o in parte con risorse pubbliche, del tasso di coerenza tra
formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi, anche
utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri per l’impiego,
di Italia Lavoro S.p.A. o dell’ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
i-ter) promuove l’accessibilita’ da parte di ogni persona
interessata, nonche’ da parte del mandatario della persona stessa,
alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti
informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue
esperienze lavorative o formative. ))
3. La struttura di missione e’ coordinata dal Segretario Generale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente
Generale a tal fine designato ed e’ composta dal Presidente
dell’ISFOL, dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A., dal Direttore
Generale dell’INPS, dai Dirigenti delle Direzioni Generali (( del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca )) aventi
competenza nelle materie di cui al comma 1, da tre rappresentanti
designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da due rappresentanti
designati dall’Unione Province Italiane e da un rappresentante
designato dall’Unione italiana delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. La partecipazione alla struttura di
missione non da’ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o
indennita’ di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e
documentate spese di missione.
(( 4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di
missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una
dotazione di euro 20.000 per l’anno 2013, ed euro 70.000 per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. Gli oneri per il funzionamento dei Comitati scientifico e
tecnico per l’indirizzo dei metodi e delle procedure per il
monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti per le
finalita’ di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero, sono posti a
carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di
euro 20.000 per l’anno 2013 ed euro 30.000 per ciascuno degli anni
2014 e 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del
citato Fondo sociale per occupazione e formazione.
4-bis. In considerazione delle attivita’ affidate all’ISFOL, con
riferimento alle previsioni di cui al presente articolo e, piu’ in
generale, a supporto dell’attuazione della «Garanzia per i Giovani»,
nonche’ di quelle connesse al monitoraggio di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e’ destinato l’importo di
6 milioni di euro per l’anno 2014, per la proroga dei contratti di
lavoro stipulati dall’ISFOL ai sensi dell’articolo 118, comma 14,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2014. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per
l’anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione
in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 10 milioni di
euro per l’anno 2014.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, per il personale dell’ISFOL
proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali il
trattamento fondamentale e accessorio in godimento presso il
soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a
quello riconosciuto al personale dell’ISFOL, fermo restando che il
medesimo personale conserva sino al 31 dicembre 2011 il suddetto
trattamento in godimento presso l’Istituto per gli affari sociali.