[NuovoLab] Operazione Hunter la procura chiede l’archiviazio…

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Autor: carlo
Datum:  
To: forumgenova
Betreff: [NuovoLab] Operazione Hunter la procura chiede l’archiviazione (intervista all’Avv. Novaro)
Operazione Hunter la procura chiede l’archiviazione (intervista all’Avv. Novaro)L’operazione Hunter, con cui il movimento No Tav denunciò minuziosamente il pestaggio di due manifestanti, arrestati dalle forze dell’ordine nella giornata del 3 luglio,rischia di chiudersi con un nulla di fatto.
(http://www.notav.info/top/operazione-hunter-il-dossier-completo-isolaimo-i-violenti/)

La Procura di Torino a metà giugno ha richiesto l’archiviazione del procedimento, stralciando la posizione dell’unico operatore delle forze dell’ordine che partecipò materialmente al pestaggio e che probabilmente verrà rinviato a giudizio.

Abbiamo intervistato l’avvocato Novaro, che, insieme al collega Ettore Grenci di Bologna, ha portato avanti la causa tra mille ostacoli e che a ridosso dell’udienza dove si deciderà se archiviare o meno, racconta, dal punto di vista processuale, le anomalie giuridiche che caratterizzano la vicenda.



Si giunge quindi ad una prima conclusione del procedimento, e la Procura ha chiesto l’archiviazione, come è possibile di fronte a fatti così cristallini e ben documentati?



Il fatto che immediatamente dopo il loro arresto entrambi i manifestanti siano stati picchiati, riportando, il primo, traumi e contusioni in diverse parti del corpo, il secondo, ferite lacero-contuse, diverse abrasioni e la frattura dell’avambraccio destro, è un dato acquisito al procedimento, che neppure i PM contestano.

Del resto, a sostegno di tale ricostruzione vi sono numerosi elementi di prova, tra cui le dichiarazioni dei due interessati, diversi certificati medici, la consulenza medico-legale richiesta dalla loro difesa, numerosi filmati e fotografie, in parte realizzate anche dalla Polizia scientifica, e, infine, il famoso filmato caricato su You Tube, intitolato “ Video shock 3 luglio no tav violenza polizia”, in cui si vedono chiaramente le scene del trascinamento di entrambi gli arrestati per decine di metri nella zona antistante il museo archeologico, durante il quale diversi operanti li colpiscono con calci e manganellate, e la scena del successivo pestaggio di uno dei due ad opera di appartenenti alle forze dell’ordine travisati.

E quindi?

Nel corso delle indagini condotte dalla difesa delle due persone offese e dalla Procura vengono identificati diversi poliziotti presenti al pestaggio (e anche uno dei picchiatori, travisato con un passamontagna e appartenente allo Squadrone dei Cacciatori di Sardegna, la cui posizione è stata poi stralciata dal procedimento).

Qual è dal punto di vista giuridico la sua opposizione?

Prima di confrontarsi con le argomentazioni contenute nella richiesta di archiviazione, è necessario precisare come esista nel nostro codice penale un norma, l’art. 40, comma 2, che prescrive l’equivalenza tra il non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire ed il cagionarlo.

Il fondamento di tale responsabilità è correlato all’esistenza, nell’ambito dell’ordinamento, di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che un reato venga commesso o che venga portato a conseguenze ulteriori, dovere che, per gli appartenenti alle forze dell’ordine, è esplicitamente sancito da numerose norme tra cui l’art. 55 c.p.p.

La Corte di Cassazione ha in più occasioni stabilito che se degli agenti della polizia di Stato omettono di opporsi alla commissione di reati perpetrati in loro presenza da dei colleghi e omettono, successivamente, di denunciare i fatti penalmente perseguibili, vanno considerati responsabili degli stessi, in concorso con chi li ha materialmente eseguiti.

E’ lo stesso caso della scuolaDdiaz che fece condannare i capisquadra del reparto che aveva effettuato l’assalto e il successivo massacro dentro la scuola?

Sì, in quel caso i capisquadra furono condannati non per una partecipazione diretta ai fatti ma per aver omesso di intervenire a fronte delle violenze poste in essere dagli appartenenti al loro reparto.

C’è di più. Secondo il disposto di cui all’art. 331, comma 1, c.p.p., i pubblici ufficiali, che, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, sono obbligati ad una denuncia scritta dell’accaduto, obbligo penalmente sanzionato proprio dalla fattispecie prevista dall’art. 361 c.p. Si tratta di un obbligo che, secondo costante giurisprudenza, riguarda tutti i pubblici ufficiali presenti al fatto, i quali sono tenuti singolarmente all’obbligo di denuncia, senza che spetti a loro sindacare sull’ eventuale presenza di cause di giustificazione e dell’elemento soggettivo del reato o sul verificarsi di cause estintive.

Quindi anche senza Hunter, si sarebbe dovuto aprire un’inchiesta dopo una denuncia delle forze dell’ordine li presenti.

In questo caso i reati di lesioni commessi contro i due arrestati erano sicuramente procedibili d’ufficio (perché una parte degli stessi era stato realizzato con armi improprie e perché , accanto al reato di lesioni, si poteva ipotizzare quello di abuso di autorità contro arrestati).

E allora come mai la Procura ha ritenuto di richiedere l’archiviazione?

In primo luogo, secondo i PM richiedenti, non vi sarebbero profili di responsabilità, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. a carico dei poliziotti, perché l’aggressione ai danni degli arrestati sarebbe stata repentina, imprevedibile ed impossibile da impedire.

Tradotto significa che i pm dicono “ è accaduto tutto troppo velocemente per impedire il pestaggio ?

Sì, e descrivere come repentina l’azione degli aggressori è sorprendente.

I colpi inferti alle due persone offese sono iniziati sin dal loro arresto, sono proseguiti nel corso del lungo trascinamento, per poi terminare, in un primo momento, nella zona del museo archeologico. L’intera operazione di trascinamento per quanto concerne uno degli arrestati è stata effettuata da due poliziotti, che, come si vede dalle immagini, non potevano non essersi avveduti di quanto avveniva all’arrestato che avevano in consegna.

Giunti nella zona del museo l’aggressione è continuata per più di un minuto, senza che nessuno dei due, e nemmeno i numerosi altri operatori delle forze dell’ordine presenti, sentisse il bisogno di intervenire. Eppure intervenire era possibile, come dimostrano le immagini del filmato sopra richiamato, che riprendono un soggetto diverso, un capitano dei Carabinieri dei Cacciatori di Sardegna, che effettivamente cercò di allontanare dal luogo degli eventi, spintonandoli, due uomini del suo reparto (come si vede nel video ai secondi 00:48 e 00:50 ndr).

In secondo luogo, a parere della Procura, non ci sarebbe nessuna responsabilità a carico dei poliziotti presenti per aver omesso di denunciare l’accaduto, perché data la concitazione del momento potrebbero non essersi accorti del pestaggio.

Quindi in realtà il pestaggio si poteva fermare e la denuncia da parte degli altri agenti presenti poteva essere fatta, parlare di fatti accaduti troppo velocemente, mette il velo ad una scelta specifica

Le immagini a cui si è fatto cenno testimoniano una realtà ben diversa, su cui non vale la pena di tornare se non per stigmatizzare il punto di vista contenuto nella richiesta di archiviazione, teso ad una difesa ad oltranza dell’operato dei pubblici ufficiali.

Di più, va ricordato che nei primi verbali redatti dalla P.G. le lesioni subite dalle persone offese vengono ricollegate soltanto all’iniziale caduta a terra all’atto dell’arresto.

In terzo luogo, a giudizio dei magistrati inquirenti, gli agenti coinvolti potevano essersi convinti che l’arrestato in questione non avesse riportato lesioni. Non solo, neanche le indagini svolte, secondo i PM, avrebbero permesso di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni riportate e le condotte violente poste in essere ai suoi danni.

Non sta in piedi questa ricostruzione, cioè che i due manifestanti si siamo fatti male cadendo, e che non sia dimostrabile che soprattutto uno di loro, non sia stato vittima di un pestaggio, c’è persino un bastone utilizzato al posto del manganello.

Tale argomentazione appare erronea sotto due differenti punti di vista.

Lo è sul piano storico: il giovane è stato attinto da plurimi colpi ed ha riportato numerose lesioni. Tanti casi simili ci insegnano che violenti colpi inferti con manganelli e bastoni non possono non provocare ematomi ed escoriazioni o, comunque, conseguenze lesive, consistenti in alterazioni anatomiche o funzionali dell’organismo umano.

Del resto, i certificati medici redatti dopo la vicenda per cui è processo lo testimoniano chiaramente.

Lo è su quello della valutazione giudiziaria: le affermazioni della Procura a cui facevo riferimento prima, dimostrano senza possibilità di equivoco che la ricostruzione sulla quale si basa la richiesta di archiviazione è del tutto ipotetica.

Nessun tra gli agenti presenti è stato sentito su questa teoria e quindi nessuno ha mai potuto affermare che Soru (il manifestante del dossier nrd) non avesse subito lesioni effettive.



I PM, più realisti del re, con un’operazione interpretativa che è difficile non criticare, anticipano addirittura l’eventuale difesa futura dei pubblici ufficiali, imputando loro fin d’ora un’assenza di consapevolezza che allo stato non risulta dagli atti.

In definitiva, la tesi fatta propria dai magistrati inquirenti è non solo del tutto erronea sul piano storico e dell’interpretazione giuridica ma appare fortemente criticabile sul piano dei principi generali.

La richiesta di archiviazione sembra molto un diritto all’impunità verso le forze dell’ordine?

Nell’ambito di un ordinamento costituzionale caratterizzato dal principio di legalità, che trova il suo fondamento ultimo nel principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, non si può pensare che esistano zone franche di impunità, che vi siano soggetti più uguali degli altri.

La conclusione cui approda la richiesta della Procura sembra porsi in aperto contrasto con le normali regole di valutazioni e gli standard probatori validi nei processi ai normali cittadini, quasi che la verifica giudiziaria sull’operato della Polizia debba essere ancorato a criteri straordinari e ad un onere probatorio diverso e più intenso.

In più, resto convinto che ancora oggi sia possibile proseguire le indagini per identificare i soggetti travisati che materialmente hanno compiuto il pestaggio.

Anche per questo ci siamo opposti alla richiesta di archiviazione e abbiamo chiesto al Giudice che dovrà decidere sulla nostra opposizione di obbligare i PM a svolgere nuove e ulteriori indagini.

Qui il dossier completo di operazione Hunter

(qui l’altra richiesta di archiviazione per il fatto di Fabiano, un altro dei fermati del 3 luglio picchiato e vessato all’interno del cantiere)