[Hackmeeting] Internet, ora tocca a Indymedial’oscuramento p…

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Autor: SubSoNiK
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Betreff: [Hackmeeting] Internet, ora tocca a Indymedial’oscuramento per diffamazione

l Giudice delle indagini preliminari di Milano, su richiesta della
locale procura, ha disposto il 24 maggio scorso il *sequestro
preventivo* delle pagine web del network di informazione
indipendente *Indymedia <http://italy.indymedia.org/>*. Si tratta in
particolare di pagine tratte dalle sezioni Piemonte e Toscana del network.

L’ordine di oscuramento delle pagine web, è stato trasmesso il 13
giugno a tutti i *provider italiani* perché disponessero l’inibizione
all’accesso ai cittadini italiani, dal momento che i server del network
sono residenti all’estero.

La ragione dell’ordine di inibizione risiede nella presenza di *quattro
articoli di stampa ritenuti diffamatori* da una società multinazionale
che aveva sporto querela contro il network.

Un articolista anonimo, come prassi del network, aveva riportato,
“abilmente decontestualizzandolo” afferma il Gip, “un passaggio di una
riservata relazione di un manager della XXXXXX addetto al mercato
ucraino – si afferma, in buona sostanza, che la medesima XXXXXXX non
avrebbe alcuna remora a fare affari con soggetti di diretta o indiretta
caratura mafiosa, tant’è che il relativo titolo è Mafioso è
bello”. L’articolista peraltro è stato identificato ancorché scrivesse
sotto uno pseudonimo.

L’inibizione viene disposta in virtù di indagini per *diffamazione a
mezzo stampa* perché – a detta del Gip “la querelante viene descritta,
in estrema sintesi, come una società la cui politica aziendale è
stabilmente caratterizzata dall’abituale ricorso a scorrette pratiche
commerciali, spesso sconfinanti nei reati di corruzione, turbativa
d’asta e illegale intercettazione di comunicazioni e conversazioni”.

Il “pezzo” contenente le accuse alla società querelante era poi stato
ripreso dalla testata *Milano Finanza*.

Si tratta del *secondo caso* conosciuto in Italia di inibizione
all’accesso per i cittadini italiani attuato attraverso i provider per
il delitto di *diffamazione attraverso internet*. Il primo caso si
riferiva ad un provvedimento emesso dal Gip di Belluno nel caso del
portale sulla tragedia delVajont
<http://www.lidis.it/newsdetail.asp?ID=1301>, poi annullato dal
tribunale del riesame di Belluno.

L’inibizione all’accesso per i cittadini italiani attraverso i provider
di accesso (e non presso il provider dove risiede fisicamente un
portale) è considerato di solito l’extrema ratio da parte degli organi
di pubblica accusa e rarissimamente viene concesso per reati che hanno a
che fare con la stampa.

Almeno sino ad oggi.