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著者: giacomo casarino
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題目: [NuovoLab] Ampi stralci della Dichiarazione costituzionale provvisoria libica

(A solo titolo di conoscenza, ben consapevole del carattere non "fattuale" delle Costituzioni, soprattutto delle migliori: vedi quella sovietica del 1936, contemporanea al terrore staliniano) Ma "le parole sono pietre"._________________________________________________________________
Dichiarazione
costituzionale provvisoria (CNT libico)

Capitolo 1 Disposizioni
generali

Articolo 1- La Libia è uno stato indipendente e
democratico, il suo popolo è la fonte dell’autorità, la capitale è Tripoli, la
religione l’Islam e la Sharia è la principale fonte della legislazione. Lo
stato garantisce ai non musulmani la libertà di praticare la propria religione.
La lingua ufficiale è l’arabo. Lo stato libico garantisce i diritti culturali
di tutti i componenti della società libica, e considera le loro lingue come
lingue nazionali.

Articolo 2- La legge stabilisce l’emblema dello
stato e l’inno nazionale.

Articolo 3- La forma e le dimensioni della
bandiera nazionale sono così stabilite: la base deve essere il doppio
dell’altezza, ed è divisa in tre bande orizzontali: rossa in alto, nera in
mezzo e verde in basso. La superficie della fascia nera è uguale alla
superficie totale delle altre due, al centro della fascia è raffigurata una
mezzaluna bianca, tra le cui estremità c’è una stella a cinque punte.

Articolo 4- Lo stato si impegna ad istituire un
sistema politico civile e democratico basato sulla pluralità politica e sul
multipartitismo, in vista di un’alternanza pacifica e democratica
dell’autorità.

Articolo 5 -La famiglia è la base della società
e ricade sotto la protezione dello stato, che difende e protegge il matrimonio,
garantisce la tutela della maternità, dell’infanzia e degli anziani, veglia sui
nascituri, sui giovani e su coloro che hanno bisogni particolari.

Articolo 6- Tutti i Libici sono uguali davanti
alla legge, e godono di eguali diritti civili e politici, di pari opportunità e
pari doveri e responsabilità pubbliche, senza discriminazione sulla base della
religione, della dottrina, della lingua, della ricchezza, sesso, relazione di
sangue o opinione politica, ceto sociale o appartenenza tribale , regionale o
familiare.

Capitolo 2 Diritti e libertà pubbliche

Articolo 7- Lo stato salvaguarda i diritti umani
e le libertà fondamentali, si impegna ad aderire alle dichiarazioni e alle
carte regionali ed internazionali che proteggono tali diritti e libertà, e
lavora alla promulgazione di nuove carte che riconoscano all’uomo come
rappresentante di Dio sulla terra

Articolo 8- Lo stato garantisce pari opportunità,
e opera al fine di provvedere uno standard di vita dignitoso, il diritto al
lavoro e all’educazione, all’assistenza sanitaria e alla previdenza sociale per
tutti i cittadini, come garantisce il diritto alla proprietà individuale e
privata. Lo stato garantisce altresì un’equa ripartizione della ricchezza
nazionale tra i cittadini e le diverse città e regioni dello stato.

Articolo 9 -E’ obbligo ogni cittadino difendere
la patria e preservarne l’unità nazionale, non pregiudicare il sistema civile
costituzionale e democratico, attenersi ai valori civili e combattere i
regionalismi, i familiarismi e i tribalismi.

Articolo 10 - Lo stato garantisce il diritto di
asilo ai sensi di legge e proibisce l’estradizione dei rifugiati politici.

Articolo 11--Le abitazioni e i beni immobili
privati sono inviolabili. E’ vietato accedervi o effettuarvi perquisizioni
salvo nei casi previsti dalla legge, secondo le modalità ivi indicate. Ciascun
cittadino ha il dovere di salvaguardare i beni pubblici e privati.

Articolo 12 - La vita privata dei cittadini è
inviolabile ed è protetta dalla legge. Lo stato non ha il diritto di spiare i
suoi cittadini salvo in caso di ordinanza giudiziaria secondo le disposizioni
di legge.

Articolo 13 -La corrispondenza, le conversazioni
telefoniche e gli altri mezzi di comunicazione sono inviolabili e
confidenziali. Essi sono garantiti, e non possono essere sequestrati, esaminati
o controllati salvo in caso di ordinanza giudiziaria, per un tempo limitato e
conformemente alle disposizioni di legge.

Articolo 14 -Lo stato garantisce la libertà
d’opinione, di espressione individuale e collettiva, di ricerca scientifica, di
comunicazione, della stampa, dei media, di stampa ed edizione, di circolazione,
assembramento, manifestazione, sit-in pacifico se in conformità con la legge.

Articolo 15 -Lo stato garantisce la libertà di
formare partiti politici, associazioni e altre organizzazioni della società
civile, e promulga una legge per la loro organizzazione. E’ vietato creare
associazioni segrete o armate o contrarie all’ordine pubblico o alla moralità
pubblica, o altri aspetti che rischino di compromettere lo stato e la sua
integrità territoriale.

Articolo 16- La proprietà privata è
salvaguardata, il proprietario non può vedersi negare il diritto di disporre
dei propri beni entro i limiti della legge.

Capitolo 3
-Sistema di governo nel periodo di transizione

Articolo 17 -Il consiglio nazionale provvisorio
di transizione è la più alta autorità dello stato libico, ed esercita le
funzioni della sovranità suprema, ivi comprese la promulgazione delle leggi e
l’attuazione della politica generale dello stato. Esso è il solo rappresentante
legittimo del popolo libico, e la sua legittimità proviene dalla rivoluzione
del 17 febbraio. Ad esso sono affidati i compiti di tutelare l’unità nazionale
e la sicurezza del territorio nazionale, rappresentare e diffondere i valori e
la morale, garantire la sicurezza dei cittadini e dei residenti, la ratifica
dei trattati internazionali, e stabilire i fondamenti dello stato civile
costituzionale e democratico.

Articolo
18 -Il consiglio nazionale provvisorio di transizione è composto dai
rappresentanti dei consigli locali. Al fine di stabilire il numero di
rappresentanti di ciascun consiglio locale si dovrà tenere conto della densità
demografica e della specificità geografica della città o della regione
rappresentate. Il consiglio ha il diritto di aggiungere dieci membri per
ragioni di interesse nazionale. La candidatura e la scelta dei dieci membri
sono di pertinenza del consiglio. Il consiglio nazionale provvisorio di
transizione elegge un presidente, un primo vice-presidente e un secondo vice-presidente.
Qualora uno di queste posizioni fosse vacante, il consiglio designerà un
sostituto. In tutti i casi, l’elezione avviene a maggioranza relativa dei
presenti. Se più candidati hanno ottenuto la maggioranza, il candidato sarà
designato dal presidente .

Articolo
19 -Il presidente del consiglio nazionale provvisorio di transizione
presta giuramento legale davanti al consiglio; così come i membri del consiglio
nazionale provvisorio di transizione prestano giuramento davanti al presidente
secondo la formula seguente:

“Nel nome dell’altissimo, giuro di svolgere la mia funzione con onestà e
sincerità, di mantenermi fedele agli obiettivi della rivoluzione del 17
febbraio, di rispettare la dichiarazione costituzionale e i regolamenti interni
del consiglio, di vegliare pienamente sugli interessi del popolo libico e
salvaguardare l’indipendenza della Libia, la sua sicurezza e la sua integrità
territoriale.

Articolo
20 -Il consiglio nazionale provvisorio di transizione funziona secondo
un regolamento che stabilisce il metodo di lavoro, e le modalità di esercizio
delle proprie funzioni.

Articolo
21 -I membri del consiglio nazionale provvisorio di transizione non
possono esercitare al contempo funzioni esecutive pubbliche, né fare parte di
uno dei consigli locali. I membri non possono essere nominati nei consiglio
d’amministrazione di una società, o partecipare agli obblighi del governo o di
una delle istituzioni pubbliche. Durante la durata del mandato, il membro del
consiglio, il suo congiunto o suo figlio, non possono acquistare, vendere,
prendere o dare in affitto una proprietà dello stato, o farne oggetto scambio,
o concludere un contratto con lo Stato in cui sia parte in causa, come
committente, appaltatore o fornitore.

[…]

Articolo 30 […] Il progetto di costituzione è
adottato dal Congresso nazionale generale e sottoposto a un referendum
approvativo entro trenta giorni dalla data di adozione da parte del congresso.
Se il popolo libico approva la costituzione a maggioranza dei due terzi degli
elettori, il corpo costitutivo la ratifica come costituzione del paese e sarà
adottata dal congresso nazionale generale. Se il popolo libico non è d’accordo
sulla costituzione, l’organo costitutivo sarà incaricato di riformularla e per
essere nuovamente sottoposta a referendum entro un periodo di 30 giorni. Il
Congresso nazionale generale promulga una legge elettorale conforme alla
costituzione, entro un termine di 30 giorni.





Capitolo 4
- Garanzie giudiziarie

Articolo
31 -I crimini e le pene devono essere stabiliti da un testo scritto.
L’imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non venga
stabilita da un processo equo, che gli assicuri le garanzie necessarie per
difendersi. Ciascun cittadino ha il diritto di far ricorso alla giustizia
secondo la legge.

Articolo
32- Il potere giudiziario è indipendente, ed è preso in carica da
diversi tipi di tribunali. Tale potere emette i suoi giudizi secondo la legge.
I giudici sono indipendenti e non sottomessi ad alcuna autorità, fatta eccezione
quella del diritto e della coscienza.

La creazione di tribunali d’eccezione è vietata.

Articolo
33 La giustizia è un diritto inviolabile di tutti, e la possibilità di
fare ricorso in giudizio è un diritto naturale di ciascun cittadino. Lo stato
garantisce di avvicinare gli organi giudiziari ai contendenti, e la rapidità di
giudizio. I testi di legge non possono contenere norme che stabiliscano
l’immunità di qualsiasi decisione amministrativa, sottraendola al controllo
giudiziario.


[…] Capitolo 5- Disposizioni finali (parzialmente omissis)

Articolo 37- La presente dichiarazione è
pubblicata nei diversi media. Entra in vigore a partire dalla data di
pubblicazione.



Il Consiglio nazionale di
transizione, Fatto a Benghazi, Il 3 ramadan 1432 h.
giacomo casarinostoricogenovacontatto skype: gcasarino