Re: [NuovoLab] [ambiente_liguria] volete rilassarvi un pò …

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Autore: fernanda la camera
Data:  
To: ambiente_liguria, genova Forum, liguria ambiente
Oggetto: Re: [NuovoLab] [ambiente_liguria] volete rilassarvi un pò ? NOOO leggete qui.. e gli allegati

Ero già abbastanza incazzata per conto mio,
grazie per avermi aumentato l'incazzatura.
Approfitto di questa occasione per aggiungere una
ulteriore enorme porcheria che sta in questo
decreto: la cancellazione delle feste laiche, che
voglio ricordare fanno parte della nostra memoria
storica ( la liberazione e la nascita della
repubblica) per nn parlare del 1° maggio che è
stato cancellato solo dalle dittature.
Ciao.
fernanda




t 19.02 14/08/2011, cobas comunege wrote:
>
>

>Car* tutt*,
>nemmeno a Ferragosto ci si può rilassare un attimo.
>Vi invio un pò di materiale... tanto per farvi incazzare un pò....
>La vergognosa (per mille motivi.. risssumibili
>in poche parole: "pagano sempre gli stessi!")
>manovra economica varata da questa cricca di
>governo che abbiamo in italia contiene anche (ed
>è fra le parti più scandalose e cheÂ
>interessano tutti coloro che hanno lottao per i
>Referendum sull'acqua pubblica...)Â il capitolo
>delle "liberalizzazioni dei servizi pubblici locali".
>Sono trascorsi appena due mesi dalla
>straordinaria espressione popolare con la quale
>la maggioranza assoluta di tutti i cittadini
>italiani aventi diritto al voto si è
>pronunciata (1° quesito referendario) contro la
>privatizzazione di TUTTI i servizi pubblici
>locali, e non solo l'acqua. Questa banda di
>delinquenti ripropone all'interno della c.d
>manovra economica la liberalizazione dei servizi
>pubblici locali ad eccezione dell'acqua. Ma uno
>dei due referendum riguardava l'abolizione
>dell'art 23 bis della Ronchi-Fitto e il
>riproporre una normativa uguale (almeno in parte
>con esclusione del Servizio idrico) significa
>molto semplicemente violare la
>sovranità popolare. Esiste una norma (ora non
>ricordo quale ma mi pare sia quella contenuta
>nella Legge che regolamenta l'istituto del
>referendum) che prevede che se una legge viene
>abrogata non si può più riproporre almeno per
>i 5 anni successivi. Che fa invece Napolitano, supremo garante della
>Costituzione ? Ieri ha firmato il Decreto Legge
>che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
>entrando immediatamente in vigore.
>Poi ci sarà il dibattito parlamentare che vista
>la assoluta pochezza della cosidetta opposizione
>(sul tema delle liberalizzazioni basta vedere le
>proposte del PD...) e l'assenza dalle aule
>parlamentari della frastagliatissima sinistra
>(Rifondazione, Sel, Sinistra critica, Pcl, Csp,Â
>ecc) c.d. "radicale" (e lo dico con una qualche
>ironia non ritenendo personalmente tutte queste
>forze "radicali"...) verrà sicuramente
>approvata, magari con qualche modifica (ma non
>credo proprio sulle liberalizzazioni/privatizzazioni).
>Ho già scritto troppo; vi invio di seguito:
>a) un articolo di Ugo Mattei sul manifesto di oggi domenica 14 agosto
>b) un estratto della "manovra economica" con
>riferimento ai servizi pubblici locali
>Ciao e, nonostante tutto , buon Ferragosto!!
>Andrea Tosa
>----------------------------------------------------------
>
>Il Manifesto (domenica 14 agosto 2011)
>
>LEÂ PRIVATIZZAZIONIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
>Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
>Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
>Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
>Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
>Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
>   Il l Il referendum cancellato
>di Ugo Mattei
>Non volevo credere ai miei occhi quando ho
>visto, già depresso per una manovra che si
>commenta da sé, che il ministro, Fitto avrebbe
>messo a punto una norma che che prevede la messa
>a gara dei servizi pubblici locali (ad eccezione
>dell'acqua). La norma prevede che le gestioni in
>house, salvo quelle con valore economico
>inferiore a 900.000 euro, debbano cessare entro
>il 31 marzo del 2012. Un vero déjà vu. Fitto
>era già cofirmatario del decreto Ronchi, quello
>che (la maggior parte dei media sembrano averlo
>già dimenticato), la maggioranza assoluta del
>popolo italiano ha abrogato due mesi fa
>rispondendo sì al primo quesito referendario.
>La struttura del nuovo provvedimento, che non
>porta più la firma di Ronchi soltanto perché
>quest'ultimo, grazie al cielo, non è più al
>governo, è identica a quella della legge
>abrogata dal popolo sovrano. Un obbligo di messa
>a gara a data certa, ossia proprio quella
>struttura che tutti in Italia hanno capito avere
>un impatto devastante sul valore di quanto si
>vuole vendere. Non più l'acqua ma cespiti
>importanti del patrimonio pubblico come i
>trasporti locali, l'organizzazione della
>raccolta rifiuti e tutti i restanti servizi
>locali di rilevanza economica che verrebbero
>svenduti con un impatto drammatico sul valore
>del nostro patrimonio pubblico. Con l'eccezione
>dell'acqua, il contenuto del nuovo provvedimento
>è a sua volta identico a quello del Ronchi che,
>come ben noto, non riguardava soltanto l'acqua
>ma (stava scritto sull'intestazione della scheda
>n. 1 cui hanno risposto sì circa 27 milioni di
>elettori) le «Modalità di affidamento e
>gestione servizi pubblici locali a rilevanza economica. Abrogazione».
>Insomma sta succedendo esattamente quanto
>temevo. L'esito referendario è stato svuotato
>(complici le opposizioni) del suo valore
>costituente e ridotto ad una mera questione
>tecnica legata alla sola gestione dell'acqua. La
>vera inversione di rotta relativa alle
>privatizzazioni (e liberalizzazioni camuffate)
>richiesta dal popolo non è stata interpretata
>politicamente da nessuno (ad eccezione del solo
>De Magistris a Napoli) L'esito di questo
>imperdonabile vuoto nell'interpretare il
>cambiamento di sensibilità politica nazionale
>è che impunemente il governo Berlusconi (al
>posto di andarsene a seguito del voto sul
>legittimo impedimento) impone (pare sotto
>dettatura dei poteri forti europei) una manovra
>che, con scelta politica deliberata, fa strame
>del patrimonio pubblico e dei beni comuni,
>sacrificandoli sull'altare della crescita. Ma il
>popolo aveva detto che i trasporti pubblici ed i
>rifiuti, non meno dell'acqua, devono essere governati in modo
>ecologico, sociale e sostenibile, nell'interesse
>comune e non in quello dei soliti-poteri finanziari..
>Il governo si fa beffe, in modo palesemente
>incostituzionale, della volontà sovrana chiara,
>espressa solo due mesi fa rispetto al primo (e
>più votato) quesito referendario che era contro
>il decreto Ronchi-Fitto. Che il referendum non
>fosse limitato all'acqua lo aveva
>abbondantemente detto anche il fronte del no in
>campagna elettorale!. Personalmente ho
>contribuito a redigerne il quesito e ho
>partecipato alla sua difesa di fronte alla Corte
>Costituzionale il 12 gennaio. La Corte era stata
>chiarissima nel ribadire che ogni quesito
>costituiva un referendum separato rispetto agli
>altri. La Corte aveva inoltre acclarato che Il
>primo quesito aveva come intento politico quello
>di riequilibrare il rapporto fra pubblico e
>privato nella gestione dei servizi pubblici
>locali che, ad avviso dei promotori, il decreto
>Ronchi-Fitto aveva stravolto tramite l'obbligo di messa a gara.
>Quanto sta succedendo è di una
>gravità politica giuridica e costituzionale
>inaudita. A soli due mesi da un voto popolare
>espresso si ripropone il provvedimento abrogato
>negli identici termini di forma e di sostanza.
>Sul piano giuridico, se il governo avesse deciso
>ieri di privatizzare l'acqua non ci sarebbe
>stata alcuna differenza. L'Europa non può
>imporre ad un paese membro provvedimenti
>incostituzionali. Questo si sarebbe dovuto rispondere a Trichet e Draghi.
>Il Presidente Napolitano ha adesso un dovere
>costituzionale di intervenire su questo punto.
>Il fronte di difesa dei beni comuni non può fare lo sconto a nessuno.
>Â ----------------------------------------------------------

>La manovra economica ed i referendum
>(14 agosto 2011)

>…………… omissis……âmissis…………….
> > Â
>Art. 4 (Adeguamento della disciplina dei servizi
>pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’unione europea)
>
>1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di
>concorrenza, di libertà di stabilimento e di
>libera prestazione dei servizi, verificano la
>realizzabilità di una gestione concorrenziale
>dei servizi pubblici locali di rilevanza
>economica, di seguito “servizi pubblici
>locali”, liberalizzando tutte le
>attività economiche compatibilmente con le
>caratteristiche di universalità e
>accessibilità del servizio e limitando, negli
>altri casi, l’attribuzione di diritti di
>esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una
>analisi di mercato, la libera iniziativa
>economica privata non risulti idonea a garantire
>un servizio rispondente ai bisogni della comunità .
>
>2. All’esito della verifica l’ente adotta
>una delibera quadro che illustra l’istruttoria
>compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti
>alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema
>concorrenziale e, viceversa, i benefici per la
>stabilizzazione, lo sviluppo e
>l’equità all’interno della comunità locale
>derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
>
>3. Alla delibera di cui al comma precedente è
>data adeguata pubblicità ; essa è inviata
>all’Autorità garante della concorrenza e del
>mercato ai fini della relazione al Parlamento di
>cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
>
>4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata
>entro dodici mesi dall’entrata in vigore del
>presente decreto e poi periodicamente secondo i
>rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa
>è comunque effettuata prima di procedere al
>conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.
>
>5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti
>l’erogazione di servizi pubblici che abbiano
>ad oggetto la produzione di beni e
>attività rivolte a realizzare fini sociali e a
>promuovere lo sviluppo economico e civile delle
>comunità locali, definiscono preliminarmente,
>ove necessario, gli obblighi di servizio
>pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni
>economiche alle aziende esercenti i servizi
>stessi, tenendo conto dei proventi derivanti
>dalle tariffe e nei limiti della
>disponibilità di bilancio destinata allo scopo.
>
>6. All’attribuzione di diritti di esclusiva ad
>un’impresa incaricata della gestione di
>servizi pubblici locali consegue
>l’applicazione di quanto disposto
>dall’articolo 9 della legge 10 ottobre 1990,
>n. 287, e successive modificazioni.
>
>7. I soggetti gestori di servizi pubblici
>locali, qualora intendano svolgere attività in
>mercati diversi da quelli in cui sono titolari
>di diritti di esclusiva, sono soggetti alla
>disciplina prevista dall’articolo 8, commi
>2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,
>n. 287, e successive modificazioni.
>
>8. Nel caso in cui l’ente locale, a seguito
>della verifica di cui al comma 1, intende
>procedere all’attribuzione di diritti di
>esclusiva, il conferimento della gestione di
>servizi pubblici locali avviene in favore di
>imprenditori o di società in qualunque forma
>costituite individuati mediante procedure
>competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto
>dei principi del Trattato sul funzionamento
>dell’Unione europea e dei principi generali
>relativi ai contratti pubblici e, in
>particolare, dei principi di economicità ,
>imparzialità , trasparenza, adeguata pubblicitÃ
>, non discriminazione, parità di trattamento,
>mutuo riconoscimento e proporzionalità . Le
>medesime procedure sono indette nel rispetto
>degli standard qualitativi, quantitativi,
>ambientali, di equa distribuzione sul territorio
>e di sicurezza definiti dalla legge, ove
>esistente, dalla competente autorità di settore
>o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
>
>9. Le società a capitale interamente pubblico
>possono partecipare alle procedure competitive
>ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano
>specifici divieti previsti dalla legge.
>
>10 Le imprese estere, non appartenenti a Stati
>membri dell’Unione europea, possono essere
>ammesse alle procedure competitive ad evidenza
>pubblica per l’affidamento di servizi pubblici
>locali a condizione che documentino la
>possibilità per le imprese italiane di
>partecipare alle gare indette negli Stati di
>provenienza per l’affidamento di omologhi servizi.
>
>11. Al fine di promuovere e proteggere
>l’assetto concorrenziale dei mercati
>interessati, il bando di gara o la lettera di
>invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
>a) esclude che la disponibilità a qualunque
>titolo delle reti, degli impianti e delle altre
>dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi
>socialmente sostenibili ed essenziali per
>l’effettuazione del servizio possa costituire
>elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
>b) assicura che i requisiti tecnici ed economici
>di partecipazione alla gara siano proporzionati
>alle caratteristiche e al valore del servizio e
>che la definizione dell’oggetto della gara
>garantisca la più ampia partecipazione e il
>conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;
>c) indica, ferme restando le discipline di
>settore, la durata dell’affidamento
>commisurata alla consistenza degli investimenti
>in immobilizzazioni materiali previsti nei
>capitolati di gara a carico del soggetto
>gestore. In ogni caso la durata
>dell’affidamento non può essere superiore al
>periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
>d) può prevedere l’esclusione di forme di
>aggregazione o di collaborazione tra soggetti
>che possiedono singolarmente i requisiti tecnici
>ed economici di partecipazione alla gara,
>qualora, in relazione alla prestazione oggetto
>del servizio, l’aggregazione o la
>collaborazione sia idonea a produrre effetti
>restrittivi della concorrenza sulla base di
>un’oggettiva e motivata analisi che tenga
>conto di struttura, dimensione e numero degli
>operatori del mercato di riferimento;
>e) prevede che la valutazione delle offerte sia
>effettuata da una commissione nominata
>dall’ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
>f) indica i criteri e le modalità per
>l’individuazione dei beni di cui al commi 29,
>e per la determinazione dell’eventuale importo
>spettante al gestore al momento della scadenza o
>della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
>g) prevede l’adozione di carte dei servizi al
>fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.
>
>12 Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9,
>10 e 11, nel caso di procedure aventi ad
>oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio,
>al quale deve essere conferita una
>partecipazione non inferiore al 40 per cento, e
>l'attribuzione di specifici compiti operativi
>connessi alla gestione del servizio, il bando di
>gara o la lettera di invito assicura che:
>a) i criteri di valutazione delle offerte basati
>su qualità e corrispettivo del servizio
>prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
>b) il socio privato selezionato svolga gli
>specifici compiti operativi connessi alla
>gestione del servizio per l’intera durata del
>servizio stesso e che, ove ciò non si verifica,
>si proceda a un nuovo affidamento;
>c) siano previsti criteri e modalità di
>liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.
>
>13 In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9,
>10, 11 e 12 se il valore economico del servizio
>oggetto dell’affidamento è pari o inferiore
>alla somma complessiva di 900.000 euro annui,
>l’affidamento può avvenire a favore di
>società a capitale interamente pubblico che
>abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento
>europeo per la gestione cosiddetta “in house”.
>
>14. Le società cosiddette “in house”
>affidatarie dirette della gestione di servizi
>pubblici locali sono assoggettate al patto di
>stabilità interno secondo le
>modalità definite, con il concerto del Ministro
>per le riforme per il federalismo, in sede di
>attuazione dell’articolo 18, comma 2-bis. del
>decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
>con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
>modificazioni. Gli enti locali vigilano
>sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati
>al periodo precedente al cui capitale
>partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
>
>15. Le società cosiddette “in house” e le
>società a partecipazione mista pubblica e
>privata, affidatarie di servizi pubblici locali,
>applicano, per l’acquisto di beni e servizi,
>le disposizioni di cui al decreto legislativo 12
>aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
>
>16. L’articolo 32, comma 3, del decreto
>legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
>modificazioni, limitatamente alla gestione del
>servizio per il quale le società di cui al
>comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono
>state specificamente costituite, si applica se
>la scelta del socio privato è avvenuta mediante
>procedure competitive ad evidenza pubblica le
>quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
>qualità di socio e l’attribuzione di
>specifici compiti operativi connessi alla
>gestione del servizio. Restano ferme le altre
>condizioni stabilite dall’articolo 32, comma
>3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12
>aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
>
>17. Fermo restando quanto previsto
>dall’articolo 18, comma 2-bis, primo e secondo
>periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
>112, convertito, con modificazioni, dalla legge
>6 agosto 2008, n. 133, e successive
>modificazioni, le società a partecipazione
>pubblica che gestiscono servizi pubblici locali
>adottano, con propri provvedimenti, criteri e
>modalità per il reclutamento del personale e
>per il conferimento degli incarichi nel rispetto
>dei principi di cui al comma 3 dell’articolo
>35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
>165. Fino all’adozione dei predetti
>provvedimenti, è fatto divieto di procedere al
>reclutamento di personale ovvero di conferire
>incarichi. Il presente comma non si applica alle
>società quotate in mercati regolamentati.
>
>18. In caso di affidamento della gestione dei
>servizi pubblici locali a società cosiddette
>“in house” e in tutti i casi in cui il
>capitale sociale del soggetto gestore è
>partecipato dall’ente locale affidante, la
>verifica del rispetto del contratto di servizio
>nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica
>dello stesso sono sottoposti, secondo
>modalità definite dallo statuto dell’ente
>locale, alla vigilanza dell’organo di
>revisione di cui agli articoli 234 e seguenti
>del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
>e successive modificazioni. Restano ferme le
>disposizioni contenute nelle discipline di
>settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
>
>19. Gli amministratori, i dirigenti e i
>responsabili degli uffici o dei servizi
>dell’ente locale, nonché degli altri
>organismi che espletano funzioni di stazione
>appaltante, di regolazione, di indirizzo e di
>controllo di servizi pubblici locali, non
>possono svolgere incarichi inerenti la gestione
>dei servizi affidati da parte dei medesimi
>soggetti. Il divieto si applica anche nel caso
>in cui le dette funzioni sono state svolte nei
>tre anni precedenti il conferimento
>dell’incarico inerente la gestione dei servizi
>pubblici locali. Alle società quotate nei
>mercati regolamentati si applica la disciplina
>definita dagli organismi di controllo competenti.
>
>20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche
>nei confronti del coniuge, dei parenti e degli
>affini entro il quarto grado dei soggetti
>indicati allo stesso comma, nonché nei
>confronti di coloro che prestano, o hanno
>prestato nel triennio precedente, a qualsiasi
>titolo attività di consulenza o collaborazione
>in favore degli enti locali o dei soggetti che
>hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
>
>21. Non possono essere nominati amministratori
>di società partecipate da enti locali coloro
>che nei tre anni precedenti alla nomina hanno
>ricoperto la carica di amministratore, di cui
>all’articolo 77 del decreto legislativo 18
>agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
>negli enti locali che detengono quote di
>partecipazione al capitale della stessa società .
>
>22. I componenti della commissione di gara per
>l’affidamento della gestione di servizi
>pubblici locali non devono aver svolto né
>svolgere alcun’altra funzione o incarico
>tecnico o amministrativo relativamente alla
>gestione del servizio di cui si tratta.
>
>23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio
>precedente, la carica di amministratore locale,
>di cui al comma 21, non possono essere nominati
>componenti della commissione di gara
>relativamente a servizi pubblici locali da
>affidare da parte del medesimo ente locale.
>
>24. Sono esclusi da successivi incarichi di
>commissario coloro che, in qualità di
>componenti di commissioni di gara, abbiano
>concorso, con dolo o colpa grave accertati in
>sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
>all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
>
>25. Si applicano ai componenti delle commissioni
>di gara le cause di astensione previste
>dall’articolo 51 del codice di procedura civile.
>
>26. Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una
>società partecipata dall’ente locale che la
>indice, i componenti della commissione di gara
>non possono essere né dipendenti né amministratori dell’ente locale stesso.
>
>27. Le incompatibilità e i divieti di cui al
>presente articolo si applicano alle nomine e
>agli incarichi da conferire successivamente alla
>data di entrata in vigore del presente decreto.
>
>28. Ferma restando la proprietà pubblica delle
>reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
>
>29. Alla scadenza della gestione del servizio
>pubblico locale o in caso di sua cessazione
>anticipata, il precedente gestore cede al
>gestore subentrante i beni strumentali e le loro
>pertinenze necessari, in quanto non duplicabili
>a costi socialmente sostenibili, per la
>prosecuzione del servizio, come individuati, ai
>sensi del comma 11, lettera f), dall’ente
>affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
>
>30. Se, al momento della cessazione della
>gestione, i beni di cui al comma 1 non sono
>stati interamente ammortizzati, il gestore
>subentrante corrisponde al precedente gestore un
>importo pari al valore contabile originario non
>ancora ammortizzato, al netto di eventuali
>contributi pubblici direttamente riferibili ai
>beni stessi. Restano ferme le disposizioni
>contenute nelle discipline di settore, anche
>regionali, vigenti alla data di entrata in
>vigore del presente decreto, nonché restano
>salvi eventuali diversi accordi tra le parti
>stipulati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
>
>31. L’importo di cui al comma 30 è indicato
>nel bando o nella lettera di invito relativi
>alla gara indetta per il successivo affidamento
>del servizio pubblico locale a seguito della
>scadenza o della cessazione anticipata della gestione.
>
>32. Fermo restando quanto previsto
>dall’articolo 14, comma 32, del decreto-legge
>31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
>modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
>122, come modificato dall’articolo 1, comma
>117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
>successive modificazioni, il regime transitorio
>degli affidamenti non conformi a quanto
>stabilito dal presente decreto è il seguente:
>a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il
>cui valore economico sia superiore alla somma di
>cui al comma 13, nonché gli affidamenti diretti
>che non rientrano nei casi di cui alle
>successive lettere da b) a d) cessano,
>improrogabilmente e senza necessità di apposita
>deliberazione dell’ente affidante, alla data del 31 marzo 2012;
>b) le gestioni affidate direttamente a
>società a partecipazione mista pubblica e
>privata, qualora la selezione del socio sia
>avvenuta mediante procedure competitive ad
>evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
>cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad
>oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e
>l'attribuzione dei compiti operativi connessi
>alla gestione del servizio, cessano,
>improrogabilmente e senza necessità di apposita
>deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;
>c) le gestioni affidate direttamente a
>società a partecipazione mista pubblica e
>privata, qualora la selezione del socio sia
>avvenuta mediante procedure competitive ad
>evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
>cui al comma 8, , le quali abbiano avuto ad
>oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e
>l'attribuzione dei compiti operativi connessi
>alla gestione del servizio, cessano alla
>scadenza prevista nel contratto di servizio;
>d) gli affidamenti diretti assentiti alla data
>del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione
>pubblica già quotate in borsa a tale data e a
>quelle da esse controllate ai sensi
>dell'articolo 2359 del codice civile, cessano
>alla scadenza prevista nel contratto di
>servizio, a condizione che la partecipazione
>pubblica si riduca anche progressivamente,
>attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero
>forme di collocamento privato presso investitori
>qualificati e operatori industriali, ad una
>quota non superiore al 40 per cento entro il 30
>giugno 2013 e non superiore al 30 per cento
>entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte
>condizioni non si verifichino, gli affidamenti
>cessano, improrogabilmente e senza necessità di
>apposita deliberazione dell'ente affidante,
>rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
>
>33. Le società , le loro controllate,
>controllanti e controllate da una medesima
>controllante, anche non appartenenti a Stati
>membri dell'Unione europea, che, in Italia o
>all'estero, gestiscono di fatto o per
>disposizioni di legge, di atto amministrativo o
>per contratto servizi pubblici locali in virtù
>di affidamento diretto, di una procedura non ad
>evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12,
>nonché i soggetti cui è affidata la gestione
>delle reti, degli impianti e delle
>altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
>qualora separata dall'attività di erogazione
>dei servizi, non possono acquisire la gestione
>di servizi ulteriori ovvero in ambiti
>territoriali diversi, né svolgere servizi o
>attività per altri enti pubblici o privati, né
>direttamente, né tramite loro controllanti o
>altre società che siano da essi controllate o
>partecipate, né partecipando a gare. Il divieto
>di cui al primo periodo opera per tutta la
>durata della gestione e non si applica alle
>società quotate in mercati regolamentati e alle
>società da queste direttamente o indirettamente
>controllate ai sensi dell’articolo 2359 del
>codice civile, nonché al socio selezionato ai
>sensi del comma 12. I soggetti affidatari
>diretti di servizi pubblici locali possono
>comunque concorrere su tutto il territorio
>nazionale alla prima gara successiva alla
>cessazione del servizio, svolta mediante
>procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i
>servizi da essi forniti.
>
>34. Sono esclusi dall'applicazione del presente
>capo il servizio idrico integrato, ad eccezione
>di quanto previsto dai commi 19 a 26, il
>servizio di distribuzione di gas naturale, di
>cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
>164, il servizio di distribuzione di energia
>elettrica, di cui al decreto legislativo 16
>marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004,
>n. 239, il servizio di trasporto ferroviario
>regionale, di cui al decreto legislativo 19
>novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle
>farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.
>
>35. Restano salve le procedure di affidamento
>già avviate all’entrata in vigore del presente decreto.


>
>[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
>
>__._,_.___
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