Ero già abbastanza incazzata per conto mio, 
grazie per avermi aumentato l'incazzatura. 
Approfitto di questa occasione per aggiungere una 
ulteriore enorme porcheria che sta in questo 
decreto: la cancellazione delle feste laiche, che 
voglio ricordare fanno parte della nostra memoria 
storica ( la liberazione e la nascita della 
repubblica) per nn parlare del 1° maggio che è 
stato cancellato solo dalle dittature.
Ciao.
fernanda
t 19.02 14/08/2011, cobas comunege wrote:
>
>
>Â
>Car* tutt*,
>nemmeno a Ferragosto ci si può rilassare un attimo.
>Vi invio un pò di materiale... tanto per farvi incazzare un pò....
>La vergognosa (per mille motivi.. risssumibili 
>in poche parole: "pagano sempre gli stessi!") 
>manovra economica varata da questa cricca di 
>governo che abbiamo in italia contiene anche (ed 
>è fra le parti più scandalose e che 
>interessano tutti coloro che hanno lottao per i 
>Referendum sull'acqua pubblica...)Â il capitolo 
>delle "liberalizzazioni dei servizi pubblici locali".
>Sono trascorsi appena due mesi dalla 
>straordinaria espressione popolare con la quale 
>la maggioranza assoluta di tutti i cittadini 
>italiani aventi diritto al voto si è 
>pronunciata (1° quesito referendario) contro la 
>privatizzazione di TUTTI i servizi pubblici 
>locali, e non solo l'acqua. Questa banda di 
>delinquenti ripropone all'interno della c.d 
>manovra economica la liberalizazione dei servizi 
>pubblici locali ad eccezione dell'acqua. Ma uno 
>dei due referendum riguardava l'abolizione 
>dell'art 23 bis della Ronchi-Fitto e il 
>riproporre una normativa uguale (almeno in parte 
>con esclusione del Servizio idrico) significa 
>molto semplicemente violare la 
>sovranità popolare. Esiste una norma (ora non 
>ricordo quale ma mi pare sia quella contenuta 
>nella Legge che regolamenta l'istituto del 
>referendum) che prevede che se una legge viene 
>abrogata non si può più riproporre almeno per 
>i 5 anni successivi. Che fa invece Napolitano, supremo garante della
>Costituzione ? Ieri ha firmato il Decreto Legge 
>che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
>entrando immediatamente in vigore.
>Poi ci sarà il dibattito parlamentare che vista 
>la assoluta pochezza della cosidetta opposizione 
>(sul tema delle liberalizzazioni basta vedere le 
>proposte del PD...) e l'assenza dalle aule 
>parlamentari della frastagliatissima sinistra 
>(Rifondazione, Sel, Sinistra critica, Pcl, Csp, 
>ecc) c.d. "radicale" (e lo dico con una qualche 
>ironia non ritenendo personalmente tutte queste 
>forze "radicali"...) verrà sicuramente 
>approvata, magari con qualche modifica (ma non 
>credo proprio sulle liberalizzazioni/privatizzazioni).
>Ho già scritto troppo; vi invio di seguito:
>a) un articolo di Ugo Mattei sul manifesto di oggi domenica 14 agosto
>b) un estratto della "manovra economica" con 
>riferimento ai servizi pubblici locali
>Ciao e, nonostante tutto , buon Ferragosto!!
>Andrea Tosa
>----------------------------------------------------------
>
>Il Manifesto  (domenica 14 agosto 2011)
>
>LEÂ  PRIVATIZZAZIONIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
>Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
>Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
>Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
>Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
>Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 
>   Il l Il referendum cancellato
>di Ugo Mattei
>Non volevo credere ai miei occhi quando ho 
>visto, già depresso per una manovra che si 
>commenta da sé, che il ministro, Fitto avrebbe 
>messo a punto una norma che che prevede la messa 
>a gara dei servizi pubblici locali (ad eccezione 
>dell'acqua). La norma prevede che le gestioni in 
>house, salvo quelle con valore economico 
>inferiore a 900.000 euro, debbano cessare entro 
>il 31 marzo del 2012. Un vero déjà vu. Fitto 
>era già cofirmatario del decreto Ronchi, quello 
>che (la maggior parte dei media sembrano averlo 
>già dimenticato), la maggioranza assoluta del 
>popolo italiano ha abrogato due mesi fa 
>rispondendo sì al primo quesito referendario. 
>La struttura del nuovo provvedimento, che non 
>porta più la firma di Ronchi soltanto perché 
>quest'ultimo, grazie al cielo, non è più al 
>governo, è identica a quella della legge 
>abrogata dal popolo sovrano. Un obbligo di messa 
>a gara a data certa, ossia proprio quella 
>struttura che tutti in Italia hanno capito avere
>un impatto devastante sul valore di quanto si 
>vuole vendere. Non più l'acqua ma cespiti 
>importanti del patrimonio pubblico come i 
>trasporti locali, l'organizzazione della 
>raccolta rifiuti e tutti i restanti servizi 
>locali di rilevanza economica che verrebbero 
>svenduti con un impatto drammatico sul valore 
>del nostro patrimonio pubblico. Con l'eccezione 
>dell'acqua, il contenuto del nuovo provvedimento 
>è a sua volta identico a quello del Ronchi che, 
>come ben noto, non riguardava soltanto l'acqua 
>ma (stava scritto sull'intestazione della scheda 
>n. 1 cui hanno risposto sì circa 27 milioni di 
>elettori) le «Modalità di affidamento e 
>gestione servizi pubblici locali a rilevanza economica. Abrogazione».
>Insomma sta succedendo esattamente quanto 
>temevo. L'esito referendario è stato svuotato 
>(complici le opposizioni) del suo valore 
>costituente e ridotto ad una mera questione 
>tecnica legata alla sola gestione dell'acqua. La 
>vera inversione di rotta relativa alle 
>privatizzazioni (e liberalizzazioni camuffate) 
>richiesta dal popolo non è stata interpretata 
>politicamente da nessuno (ad eccezione del solo 
>De Magistris a Napoli) L'esito di questo 
>imperdonabile vuoto nell'interpretare il 
>cambiamento di sensibilità politica nazionale 
>è che impunemente il governo Berlusconi (al 
>posto di andarsene a seguito del voto sul 
>legittimo impedimento) impone (pare sotto 
>dettatura dei poteri forti europei) una manovra 
>che, con scelta politica deliberata, fa strame 
>del patrimonio pubblico e dei beni comuni, 
>sacrificandoli sull'altare della crescita. Ma il 
>popolo aveva detto che i trasporti pubblici ed i 
>rifiuti, non meno dell'acqua, devono essere governati in modo
>ecologico, sociale e sostenibile, nell'interesse 
>comune e non in quello dei soliti-poteri finanziari..
>Il governo si fa beffe, in modo palesemente 
>incostituzionale, della volontà sovrana chiara, 
>espressa solo due mesi fa rispetto al primo (e 
>più votato) quesito referendario che era contro 
>il decreto Ronchi-Fitto. Che il referendum non 
>fosse limitato all'acqua lo aveva 
>abbondantemente detto anche il fronte del no in 
>campagna elettorale!. Personalmente ho 
>contribuito a redigerne il quesito e ho 
>partecipato alla sua difesa di fronte alla Corte 
>Costituzionale il 12 gennaio. La Corte era stata 
>chiarissima nel ribadire che ogni quesito 
>costituiva un referendum separato rispetto agli 
>altri. La Corte aveva inoltre acclarato che Il 
>primo quesito aveva come intento politico quello 
>di riequilibrare il rapporto fra pubblico e 
>privato nella gestione dei servizi pubblici 
>locali che, ad avviso dei promotori, il decreto 
>Ronchi-Fitto aveva stravolto tramite l'obbligo di messa a gara.
>Quanto sta succedendo è di una 
>gravità politica giuridica e costituzionale 
>inaudita. A soli due mesi da un voto popolare 
>espresso si ripropone il provvedimento abrogato 
>negli identici termini di forma e di sostanza. 
>Sul piano giuridico, se il governo avesse deciso 
>ieri di privatizzare l'acqua non ci sarebbe 
>stata alcuna differenza. L'Europa non può 
>imporre ad un paese membro provvedimenti 
>incostituzionali. Questo si sarebbe dovuto rispondere a Trichet e Draghi.
>Il Presidente Napolitano ha adesso un dovere 
>costituzionale di intervenire su questo punto. 
>Il fronte di difesa dei beni comuni non può fare lo sconto a nessuno.
>Â ----------------------------------------------------------
>Â
>La manovra economica ed i referendum
>(14 agosto 2011)
>Â
>
 omissis
âmissisâ¦â¦â¦
.
> > Â
>Art. 4 (Adeguamento della disciplina dei servizi 
>pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dellâunione europea)
>
>1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di 
>concorrenza, di libertà di stabilimento e di 
>libera prestazione dei servizi, verificano la 
>realizzabilità di una gestione concorrenziale 
>dei servizi pubblici locali di rilevanza 
>economica, di seguito âservizi pubblici 
>localiâ, liberalizzando tutte le 
>attività economiche compatibilmente con le 
>caratteristiche di universalità e 
>accessibilità del servizio e limitando, negli 
>altri casi, lâattribuzione di diritti di 
>esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una 
>analisi di mercato, la libera iniziativa 
>economica privata non risulti idonea a garantire 
>un servizio rispondente ai bisogni della comunità .
>
>2. Allâesito della verifica lâente adotta 
>una delibera quadro che illustra lâistruttoria 
>compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti 
>alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema 
>concorrenziale e, viceversa, i benefici per la 
>stabilizzazione, lo sviluppo e 
>lâequità  allâinterno della comunità  locale 
>derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio.
>
>3. Alla delibera di cui al comma precedente è 
>data adeguata pubblicità ; essa è inviata 
>allâAutorità  garante della concorrenza e del 
>mercato ai fini della relazione al Parlamento di 
>cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
>
>4. La verifica di cui al comma 1 è effettuata 
>entro dodici mesi dallâentrata in vigore del 
>presente decreto e poi periodicamente secondo i 
>rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa 
>è comunque effettuata prima di procedere al 
>conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi.
>
>5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti 
>lâerogazione di servizi pubblici che abbiano 
>ad oggetto la produzione di beni e 
>attività rivolte a realizzare fini sociali e a 
>promuovere lo sviluppo economico e civile delle 
>comunità locali, definiscono preliminarmente, 
>ove necessario, gli obblighi di servizio 
>pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni 
>economiche alle aziende esercenti i servizi 
>stessi, tenendo conto dei proventi derivanti 
>dalle tariffe e nei limiti della 
>disponibilità di bilancio destinata allo scopo.
>
>6. Allâattribuzione di diritti di esclusiva ad 
>unâimpresa incaricata della gestione di 
>servizi pubblici locali consegue 
>lâapplicazione di quanto disposto 
>dallâarticolo 9 della legge 10 ottobre 1990, 
>n. 287, e successive modificazioni.
>
>7. I soggetti gestori di servizi pubblici 
>locali, qualora intendano svolgere attività in 
>mercati diversi da quelli in cui sono titolari 
>di diritti di esclusiva, sono soggetti alla 
>disciplina prevista dallâarticolo 8, commi 
>2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990, 
>n. 287, e successive modificazioni.
>
>8. Nel caso in cui lâente locale, a seguito 
>della verifica di cui al comma 1, intende 
>procedere allâattribuzione di diritti di 
>esclusiva, il conferimento della gestione di 
>servizi pubblici locali avviene in favore di 
>imprenditori o di società in qualunque forma 
>costituite individuati mediante procedure 
>competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto 
>dei principi del Trattato sul funzionamento 
>dellâUnione europea e dei principi generali 
>relativi ai contratti pubblici e, in 
>particolare, dei principi di economicità , 
>imparzialità , trasparenza, adeguata pubblicità 
>, non discriminazione, parità di trattamento, 
>mutuo riconoscimento e proporzionalità . Le 
>medesime procedure sono indette nel rispetto 
>degli standard qualitativi, quantitativi, 
>ambientali, di equa distribuzione sul territorio 
>e di sicurezza definiti dalla legge, ove 
>esistente, dalla competente autorità di settore 
>o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
>
>9. Le società a capitale interamente pubblico 
>possono partecipare alle procedure competitive 
>ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano 
>specifici divieti previsti dalla legge.
>
>10 Le imprese estere, non appartenenti a Stati 
>membri dellâUnione europea, possono essere 
>ammesse alle procedure competitive ad evidenza 
>pubblica per lâaffidamento di servizi pubblici 
>locali a condizione che documentino la 
>possibilità per le imprese italiane di 
>partecipare alle gare indette negli Stati di 
>provenienza per lâaffidamento di omologhi servizi.
>
>11. Al fine di promuovere e proteggere 
>lâassetto concorrenziale dei mercati 
>interessati, il bando di gara o la lettera di 
>invito relative alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:
>a) esclude che la disponibilità a qualunque 
>titolo delle reti, degli impianti e delle altre 
>dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi 
>socialmente sostenibili ed essenziali per 
>lâeffettuazione del servizio possa costituire 
>elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
>b) assicura che i requisiti tecnici ed economici 
>di partecipazione alla gara siano proporzionati 
>alle caratteristiche e al valore del servizio e 
>che la definizione dellâoggetto della gara 
>garantisca la più ampia partecipazione e il 
>conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma;
>c) indica, ferme restando le discipline di 
>settore, la durata dellâaffidamento 
>commisurata alla consistenza degli investimenti 
>in immobilizzazioni materiali previsti nei 
>capitolati di gara a carico del soggetto 
>gestore. In ogni caso la durata 
>dellâaffidamento non può essere superiore al 
>periodo di ammortamento dei suddetti investimenti;
>d) può prevedere lâesclusione di forme di 
>aggregazione o di collaborazione tra soggetti 
>che possiedono singolarmente i requisiti tecnici 
>ed economici di partecipazione alla gara, 
>qualora, in relazione alla prestazione oggetto 
>del servizio, lâaggregazione o la 
>collaborazione sia idonea a produrre effetti 
>restrittivi della concorrenza sulla base di 
>unâoggettiva e motivata analisi che tenga 
>conto di struttura, dimensione e numero degli 
>operatori del mercato di riferimento;
>e) prevede che la valutazione delle offerte sia 
>effettuata da una commissione nominata 
>dallâente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;
>f) indica i criteri e le modalità per 
>lâindividuazione dei beni di cui al commi 29, 
>e per la determinazione dellâeventuale importo 
>spettante al gestore al momento della scadenza o 
>della cessazione anticipata della gestione ai sensi del comma 30;
>g) prevede lâadozione di carte dei servizi al 
>fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.
>
>12 Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 
>10 e 11, nel caso di procedure aventi ad 
>oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, 
>al quale deve essere conferita una 
>partecipazione non inferiore al 40 per cento, e 
>l'attribuzione di specifici compiti operativi 
>connessi alla gestione del servizio, il bando di 
>gara o la lettera di invito assicura che:
>a) i criteri di valutazione delle offerte basati 
>su qualità e corrispettivo del servizio 
>prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie;
>b) il socio privato selezionato svolga gli 
>specifici compiti operativi connessi alla 
>gestione del servizio per lâintera durata del 
>servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, 
>si proceda a un nuovo affidamento;
>c) siano previsti criteri e modalità di 
>liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione.
>
>13 In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 
>10, 11 e 12 se il valore economico del servizio 
>oggetto dellâaffidamento è pari o inferiore 
>alla somma complessiva di 900.000 euro annui, 
>lâaffidamento può avvenire a favore di 
>società a capitale interamente pubblico che 
>abbia i requisiti richiesti dallâordinamento 
>europeo per la gestione cosiddetta âin houseâ.
>
>14. Le società  cosiddette âin houseâ 
>affidatarie dirette della gestione di servizi 
>pubblici locali sono assoggettate al patto di 
>stabilità interno secondo le 
>modalità definite, con il concerto del Ministro 
>per le riforme per il federalismo, in sede di 
>attuazione dellâarticolo 18, comma 2-bis. del 
>decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
>con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive 
>modificazioni. Gli enti locali vigilano 
>sull'osservanza, da parte dei soggetti indicati 
>al periodo precedente al cui capitale 
>partecipano, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.
>
>15. Le società  cosiddette âin houseâ e le 
>società a partecipazione mista pubblica e 
>privata, affidatarie di servizi pubblici locali, 
>applicano, per lâacquisto di beni e servizi, 
>le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 
>aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
>
>16. Lâarticolo 32, comma 3, del decreto 
>legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
>modificazioni, limitatamente alla gestione del 
>servizio per il quale le società di cui al 
>comma 1, lettera c), del medesimo articolo sono 
>state specificamente costituite, si applica se 
>la scelta del socio privato è avvenuta mediante 
>procedure competitive ad evidenza pubblica le 
>quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la 
>qualità  di socio e lâattribuzione di 
>specifici compiti operativi connessi alla 
>gestione del servizio. Restano ferme le altre 
>condizioni stabilite dallâarticolo 32, comma 
>3, numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 
>aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
>
>17. Fermo restando quanto previsto 
>dallâarticolo 18, comma 2-bis, primo e secondo 
>periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
>112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
>6 agosto 2008, n. 133, e successive 
>modificazioni, le società a partecipazione 
>pubblica che gestiscono servizi pubblici locali 
>adottano, con propri provvedimenti, criteri e 
>modalità per il reclutamento del personale e 
>per il conferimento degli incarichi nel rispetto 
>dei principi di cui al comma 3 dellâarticolo 
>35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
>165. Fino allâadozione dei predetti 
>provvedimenti, è fatto divieto di procedere al 
>reclutamento di personale ovvero di conferire 
>incarichi. Il presente comma non si applica alle 
>società quotate in mercati regolamentati.
>
>18. In caso di affidamento della gestione dei 
>servizi pubblici locali a società cosiddette 
>âin houseâ e in tutti i casi in cui il 
>capitale sociale del soggetto gestore è 
>partecipato dallâente locale affidante, la 
>verifica del rispetto del contratto di servizio 
>nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica 
>dello stesso sono sottoposti, secondo 
>modalità  definite dallo statuto dellâente 
>locale, alla vigilanza dellâorgano di 
>revisione di cui agli articoli 234 e seguenti 
>del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
>e successive modificazioni. Restano ferme le 
>disposizioni contenute nelle discipline di 
>settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
>
>19. Gli amministratori, i dirigenti e i 
>responsabili degli uffici o dei servizi 
>dellâente locale, nonché degli altri 
>organismi che espletano funzioni di stazione 
>appaltante, di regolazione, di indirizzo e di 
>controllo di servizi pubblici locali, non 
>possono svolgere incarichi inerenti la gestione 
>dei servizi affidati da parte dei medesimi 
>soggetti. Il divieto si applica anche nel caso 
>in cui le dette funzioni sono state svolte nei 
>tre anni precedenti il conferimento 
>dellâincarico inerente la gestione dei servizi 
>pubblici locali. Alle società quotate nei 
>mercati regolamentati si applica la disciplina 
>definita dagli organismi di controllo competenti.
>
>20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche 
>nei confronti del coniuge, dei parenti e degli 
>affini entro il quarto grado dei soggetti 
>indicati allo stesso comma, nonché nei 
>confronti di coloro che prestano, o hanno 
>prestato nel triennio precedente, a qualsiasi 
>titolo attività di consulenza o collaborazione 
>in favore degli enti locali o dei soggetti che 
>hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.
>
>21. Non possono essere nominati amministratori 
>di società partecipate da enti locali coloro 
>che nei tre anni precedenti alla nomina hanno 
>ricoperto la carica di amministratore, di cui 
>allâarticolo 77 del decreto legislativo 18 
>agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, 
>negli enti locali che detengono quote di 
>partecipazione al capitale della stessa società .
>
>22. I componenti della commissione di gara per 
>lâaffidamento della gestione di servizi 
>pubblici locali non devono aver svolto né 
>svolgere alcunâaltra funzione o incarico 
>tecnico o amministrativo relativamente alla 
>gestione del servizio di cui si tratta.
>
>23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio 
>precedente, la carica di amministratore locale, 
>di cui al comma 21, non possono essere nominati 
>componenti della commissione di gara 
>relativamente a servizi pubblici locali da 
>affidare da parte del medesimo ente locale.
>
>24. Sono esclusi da successivi incarichi di 
>commissario coloro che, in qualità di 
>componenti di commissioni di gara, abbiano 
>concorso, con dolo o colpa grave accertati in 
>sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 
>allâapprovazione di atti dichiarati illegittimi.
>
>25. Si applicano ai componenti delle commissioni 
>di gara le cause di astensione previste 
>dallâarticolo 51 del codice di procedura civile.
>
>26. Nellâipotesi in cui alla gara concorre una 
>società  partecipata dallâente locale che la 
>indice, i componenti della commissione di gara 
>non possono essere né dipendenti né amministratori dellâente locale stesso.
>
>27. Le incompatibilità e i divieti di cui al 
>presente articolo si applicano alle nomine e 
>agli incarichi da conferire successivamente alla 
>data di entrata in vigore del presente decreto.
>
>28. Ferma restando la proprietà pubblica delle 
>reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
>
>29. Alla scadenza della gestione del servizio 
>pubblico locale o in caso di sua cessazione 
>anticipata, il precedente gestore cede al 
>gestore subentrante i beni strumentali e le loro 
>pertinenze necessari, in quanto non duplicabili 
>a costi socialmente sostenibili, per la 
>prosecuzione del servizio, come individuati, ai 
>sensi del comma 11, lettera f), dallâente 
>affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.
>
>30. Se, al momento della cessazione della 
>gestione, i beni di cui al comma 1 non sono 
>stati interamente ammortizzati, il gestore 
>subentrante corrisponde al precedente gestore un 
>importo pari al valore contabile originario non 
>ancora ammortizzato, al netto di eventuali 
>contributi pubblici direttamente riferibili ai 
>beni stessi. Restano ferme le disposizioni 
>contenute nelle discipline di settore, anche 
>regionali, vigenti alla data di entrata in 
>vigore del presente decreto, nonché restano 
>salvi eventuali diversi accordi tra le parti 
>stipulati prima dellâentrata in vigore del presente decreto.
>
>31. Lâimporto di cui al comma 30 è indicato 
>nel bando o nella lettera di invito relativi 
>alla gara indetta per il successivo affidamento 
>del servizio pubblico locale a seguito della 
>scadenza o della cessazione anticipata della gestione.
>
>32. Fermo restando quanto previsto 
>dallâarticolo 14, comma 32, del decreto-legge 
>31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
>modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
>122, come modificato dallâarticolo 1, comma 
>117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e 
>successive modificazioni, il regime transitorio 
>degli affidamenti non conformi a quanto 
>stabilito dal presente decreto è il seguente:
>a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il 
>cui valore economico sia superiore alla somma di 
>cui al comma 13, nonché gli affidamenti diretti 
>che non rientrano nei casi di cui alle 
>successive lettere da b) a d) cessano, 
>improrogabilmente e senza necessità di apposita 
>deliberazione dellâente affidante, alla data del 31 marzo 2012;
>b) le gestioni affidate direttamente a 
>società a partecipazione mista pubblica e 
>privata, qualora la selezione del socio sia 
>avvenuta mediante procedure competitive ad 
>evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di 
>cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad 
>oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e 
>l'attribuzione dei compiti operativi connessi 
>alla gestione del servizio, cessano, 
>improrogabilmente e senza necessità di apposita 
>deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;
>c) le gestioni affidate direttamente a 
>società a partecipazione mista pubblica e 
>privata, qualora la selezione del socio sia 
>avvenuta mediante procedure competitive ad 
>evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di 
>cui al comma 8, , le quali abbiano avuto ad 
>oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e 
>l'attribuzione dei compiti operativi connessi 
>alla gestione del servizio, cessano alla 
>scadenza prevista nel contratto di servizio;
>d) gli affidamenti diretti assentiti alla data 
>del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione 
>pubblica già quotate in borsa a tale data e a 
>quelle da esse controllate ai sensi 
>dell'articolo 2359 del codice civile, cessano 
>alla scadenza prevista nel contratto di 
>servizio, a condizione che la partecipazione 
>pubblica si riduca anche progressivamente, 
>attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero 
>forme di collocamento privato presso investitori 
>qualificati e operatori industriali, ad una 
>quota non superiore al 40 per cento entro il 30 
>giugno 2013 e non superiore al 30 per cento 
>entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte 
>condizioni non si verifichino, gli affidamenti 
>cessano, improrogabilmente e senza necessità di 
>apposita deliberazione dell'ente affidante, 
>rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.
>
>33. Le società , le loro controllate, 
>controllanti e controllate da una medesima 
>controllante, anche non appartenenti a Stati 
>membri dell'Unione europea, che, in Italia o 
>all'estero, gestiscono di fatto o per 
>disposizioni di legge, di atto amministrativo o 
>per contratto servizi pubblici locali in virtù 
>di affidamento diretto, di una procedura non ad 
>evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12, 
>nonché i soggetti cui è affidata la gestione 
>delle reti, degli impianti e delle
>altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, 
>qualora separata dall'attività di erogazione 
>dei servizi, non possono acquisire la gestione 
>di servizi ulteriori ovvero in ambiti 
>territoriali diversi, né svolgere servizi o 
>attività per altri enti pubblici o privati, né 
>direttamente, né tramite loro controllanti o 
>altre società che siano da essi controllate o 
>partecipate, né partecipando a gare. Il divieto 
>di cui al primo periodo opera per tutta la 
>durata della gestione e non si applica alle 
>società quotate in mercati regolamentati e alle 
>società da queste direttamente o indirettamente 
>controllate ai sensi dellâarticolo 2359 del 
>codice civile, nonché al socio selezionato ai 
>sensi del comma 12. I soggetti affidatari 
>diretti di servizi pubblici locali possono 
>comunque concorrere su tutto il territorio 
>nazionale alla prima gara successiva alla 
>cessazione del servizio, svolta mediante 
>procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i
>servizi da essi forniti.
>
>34. Sono esclusi dall'applicazione del presente 
>capo il servizio idrico integrato, ad eccezione 
>di quanto previsto dai commi 19 a 26, il 
>servizio di distribuzione di gas naturale, di 
>cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 
>164, il servizio di distribuzione di energia 
>elettrica, di cui al decreto legislativo 16 
>marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, 
>n. 239, il servizio di trasporto ferroviario 
>regionale, di cui al decreto legislativo 19 
>novembre 1997, n. 422, nonché la gestione delle 
>farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.
>
>35. Restano salve le procedure di affidamento 
>già  avviate allâentrata in vigore del presente decreto.
>Â
>Â
>
>[Sono state eliminare la parti non di testo del messaggio]
>
>__._,_.___
><mailto:cobascomunege@yahoo.it?subject=Ogg%3A%20volete%20rilassarvi%20un%20p%C3%B2%3F%20NOOO%20leggete%20qui%2E%2E%20e%20gli%20allegati>Rispondi 
>a mittente | 
><mailto:ambiente_liguria@yahoogroups.com?subject=Ogg%3A%20volete%20rilassarvi%20un%20p%C3%B2%3F%20NOOO%20leggete%20qui%2E%2E%20e%20gli%20allegati>Rispondi 
>a gruppo | 
><http://it.groups.yahoo.com/group/ambiente_liguria/post;_ylc=X3oDMTJwdGI5MHU4BF9TAzk3NDkwNDg3BGdycElkAzgxNTkxNDMEZ3Jwc3BJZAM1NTkwMDIxODkEbXNnSWQDMjY0NjcEc2VjA2Z0cgRzbGsDcnBseQRzdGltZQMxMzEzMzQxMzQ0?act=reply&messageNum=26467>Rispondi 
>post su web | 
><http://it.groups.yahoo.com/group/ambiente_liguria/post;_ylc=X3oDMTJkajk4MmFzBF9TAzk3NDkwNDg3BGdycElkAzgxNTkxNDMEZ3Jwc3BJZAM1NTkwMDIxODkEc2VjA2Z0cgRzbGsDbnRwYwRzdGltZQMxMzEzMzQxMzQ0>Crea 
>nuovo argomento
><http://it.groups.yahoo.com/group/ambiente_liguria/message/26467;_ylc=X3oDMTM1Zm5odW9iBF9TAzk3NDkwNDg3BGdycElkAzgxNTkxNDMEZ3Jwc3BJZAM1NTkwMDIxODkEbXNnSWQDMjY0NjcEc2VjA2Z0cgRzbGsDdnRwYwRzdGltZQMxMzEzMzQxMzQ0BHRwY0lkAzI2NDY3>Messaggi 
>sullo stesso tema (1)
>Attività recenti:
><http://it.groups.yahoo.com/group/ambiente_liguria;_ylc=X3oDMTJkdnJoNWExBF9TAzk3NDkwNDg3BGdycElkAzgxNTkxNDMEZ3Jwc3BJZAM1NTkwMDIxODkEc2VjA3Z0bARzbGsDdmdocARzdGltZQMxMzEzMzQxMzQ0>Visita 
>il tuo gruppo
>Per annullare l'iscrizione a questo gruppo, manda una mail all'indirizzo:
>ambiente_liguria-unsubscribe@???
>
><http://it.groups.yahoo.com/;_ylc=X3oDMTJjZjB1YnQ5BF9TAzk3NDkwNDg3BGdycElkAzgxNTkxNDMEZ3Jwc3BJZAM1NTkwMDIxODkEc2VjA2Z0cgRzbGsDZ2ZwBHN0aW1lAzEzMTMzNDEzNDQ->
>Yahoo! Gruppi
>
>Passa a: 
><mailto:ambiente_liguria-traditional@yahoogroups.com?subject=Modifica 
>formato distribuzione: Tradizionale>Solo testo, 
><mailto:ambiente_liguria-digest@yahoogroups.com?subject=Distribuzione 
>email: Riassunto>Email giornaliera  
><mailto:ambiente_liguria-unsubscribe@yahoogroups.com?subject=Annulla 
>iscrizione>Annulla iscrizione  
><http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html>Condizioni 
>generali di utilizzo del servizio
>.
>
>__,_._,___