[NuovoLab] Genova ripubblicizzazione e restituzione 7 %

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MOZIONE SERVIZI PUBBLICI

PREMESSO CHE
Il voto referendario del 12‐13 giugno 2011 ha avuto una straordinaria partecipazione cittadina
La campagna referendaria si è svolta soprattutto sulla gestione pubblica e partecipata dell’acqua,
ben consapevoli che la proprietà dell’acqua in sé è già pubblica
VISTO
Che i referendum hanno abrogato
• l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008
n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con
modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30, comma 26 della
legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre
2009, n.135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea" convertito, con
modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della
sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale
• il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152
del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte:
“dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito
Che nel 2007 con 400.000 firme di cittadini italiani è stata presentata una legge di iniziativa
popolare di ripubblicizzazione del servizio idrico integrato che incontra le esigenze dell’espressione
popolare effettuata con i referendum, sia in termini di partecipazione della cittadinanza alla
gestione, che di finanziamenti pubblici per gli investimenti.
Che l’abrogazione dell’art. 23 bis riguarda oltre l'acqua anche altri servizi pubblici (rifiuti, trasporti)
Che la nota Anci del 14 giugno 2011 cita: ”Alla luce delle considerazioni su esposte le
amministrazioni si trovano comunque a dover compiere un’analisi dei propri affidamenti ed a
verificarne esclusivamente la conformità rispetto ai dettami comunitari.
Ad esempio erano e restano illegittime le società non in house providing e potrebbero esserlo le
società miste il cui socio sia stato selezionato senza gara o in base a requisiti non specifici (cd socio
generalista).
Che nella stessa nota ANCI del 14 giugno 2011 si afferma che: non v'è dubbio che l'abrogazione
dell'art.23 bis e la “non rivivescenza” dell'art.113, c 5, TUEL non consentono di immaginare la
persistenza di un divieto alla gestione in economica o in azienda speciale.
Che l’articolo 43 della Costituzione cita:” A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti
pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale”
Che Il Parlamento Europeo, con risoluzione dell’11 marzo 2004:
a) afferma che “non si dovrebbe realizzare la liberalizzazione dell'approvvigionamento idrico
(compreso lo smaltimento delle acque reflue) in vista delle caratteristiche spiccatamente regionali
del settore e delle responsabilità a livello locale in materia di approvvigionamento di acque
potabili”
b) “ritiene che, essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non
debba essere assoggettata alle norme del mercato interno”
c) afferma che la liberalizzazione nel settore dell'approvvigionamento idrico e del trattamento
delle acque “tende a distogliere l'attenzione dai problemi reali e potrebbe mettere in pericolo la
sicurezza degli approvvigionamenti;”
Che Il TAR Toscana, nella sentenza del 25 agosto 2010 riconosceva al Comitato Acqua Pubblica
Arezzo il ruolo di “portatore, in modo continuativo, di interessi diffusi radicati nel territorio e, con
esso, la legittimazione ad agire in giudizio a tutela di quegli interessi."
CONSIDERATO
Che Il servizio idrico è un servizio pubblico essenziale in situazione , di fatto, di monopolio e di
preminente interesse generale
Che diverse aziende partecipate del comune, non hanno ancora reso disponibili al pubblico né siti
internet, né bilanci, né composizioni societarie, né documenti tecnici, delibere, composizione cda,
contratti di affidamento e subappalto ecc…
Che il contratto di affidamento del servizio idrico integrato dell'ATO genovese a favore di Iren
Acqua e Gas non risulta allo stato attuale reperibile dall'utente
Che il fondo di investimenti privato F2I, coproprietario della società San Giacomo s.r.l. che a sua
volta detiene le quote di Mediterranea delle Acque, il gestore dell'acquedotto cittadino, mantiene
a tutt'oggi stretto riserbo in ordine ad alcuni soggetti investitori denominati “Limited Partners”
nonostante diverse interpellanze nei consigli comunali delle città interessate dalla gestione di
IREN. Le interpellanze di cui sopra sono ancora disattese poiché la risposta fornita dalla Segreteria
di F2i fornisce il numero dei partners suddivisi per categoria ma non li nomina come richiesto
Che sarebbe auspicabile una legge regionale che fosse la declinazione locale della legge di
iniziativa popolare del 2007
Che il Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua, con le sue articolazioni locali (comitati locali),
sono stati i promotori e precursori di tale espressione referendaria e come tali sono titolati ad
essere riconosciuti come interlocutore con cui affrontare gli sviluppi del servizio idrico
Questo consiglio si è più volte espresso per “l’acqua pubblica”
IMPEGNA SINDACO E GIUNTA A
• Provvedere immediatamente ad adeguarsi al secondo quesito referendario sul servizio idrico
integrato, ossia alla riduzione del carico in tariffa della remunerazione del capitale investito. A tal fine
l'amministrazione pubblica e il gestore dovranno dare massima evidenza dell'avvenuta decurtazione
evidenziando l'entità delle singole componenti tariffarie prima e dopo l'applicazione

antonio bruno, manuela cappello, umberto lo grasso, alberto gagliardi, arcadio nacini, gianni bernabo brea