Eccolo.
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INTERNET: PD, AL VIA AL SENATO DDL SU NEUTRALITA' RETE
(ANSA) - ROMA, 30 MAR - ''Oggi e' iniziato l'iter
parlamentare del nostro disegno di legge sulla neutralita' della
rete, software aperto e piano digitale. Finalmente dopo due anni
di attesa (il testo fu depositato nel luglio 2009, dopo otto
mesi di consultazione in rete) il ddl trova la via formale''.
Lo dicono i senatori del Pd Vincenzo Vita e Luigi Vimercati.
''E' un appuntamento cui teniamo enormemente - aggiungono -
perche' l'Italia e' profondamente arretrata tanto nell'accesso a
internet quanto nella definizione di alcune regole fondamentali
necessarie a fare della Rete un diritto universale.
Un'opportunita' per tutti''. (ANSA).
INTERNET, SENATORI PD: VARATO DDL SU NEUTRALITA', RETE VIGILI SU ITER
(9Colonne) Roma, 30 mar - "Oggi è iniziato l'iter parlamentare del nostro
disegno di legge sulla neutralità della rete, software aperto e piano
digitale. Finalmente dopo due anni di attesa (il testo fu depositato nel
luglio 2009, dopo otto mesi di consultazione in rete) il ddl trova la via
formale. È un appuntamento cui teniamo enormemente perché l'Italia è
profondamente arretrata tanto nell'accesso a Internet quanto nella
definizione
di alcune regole fondamentali necessarie a fare della Rete un diritto
universale. Un'opportunità per tutti. Per rendere aperto e pubblico l'iter
parlamentare del provvedimento potrà essere seguito in Rete tramite il blog
wordpress 'Una legge per la rete', sul gruppo facebook 'Una legge per la
rete:
libertà di rete, libertà di software' e sui nostri siti
www.vincenzovita.net
<
http://www.vincenzovita.net/>;
www.luigivimercati.it <
http://www.luigivimercati.it/>". Lo affermano in
una nota
congiunta i senatori del Pd
Vincenzo Vita e Luigi Vimercati. (Red)
*Legislatura 16º - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 270
del
30/03/2011*
*LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)*
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2011
*270ª Seduta*
/Presidenza del Presidente/
GRILLO
<
http://www.senato.intranet/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=1200>
/ Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i
trasporti
Giachino./
/La seduta inizia alle ore 8,40./
/ /
/IN SEDE REFERENTE/
*(1710)*
<
http://www.senato.intranet/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sddliter&id=34038>
*/VITA ed altri./* */ - /* */Disposizioni per garantire la neutralità
delle reti
di comunicazione, la diffusione delle nuove tecnologie telematiche e lo
sviluppo
del software aperto/*
*(1988)*
<
http://www.senato.intranet/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sddliter&id=34864>
*/LENNA./* */ - /* */Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, in
materia di
obblighi per favorire l'accesso dei soggetti disabili ai siti internet,
nonché
in materia di vigilanza sull'attuazione della legge/*
*(2576)*
<
http://www.senato.intranet/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sddliter&id=36466>
*/BUTTI ed altri./* */ - /* */Disposizioni per garantire i principi di
neutralità della rete e per promuovere condizioni di concorrenza e di
sviluppo
sostenibile nel contesto di internet/*
(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore BALDINI
<
http://www.senato.intranet/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=139>
(/PdL/)
illustra i disegni di legge in titolo, sottolineando come questi abbiano
finalità di garantire la neutralità delle reti di comunicazione. A tale
riguardo, la relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1710
indica,
quale presupposto imprescindibile per il perseguimento del suddetto
obiettivo,
una gestione del traffico /internet/ assolutamente rispettosa dei diritti
individuali degli utenti, senza che questi ultimi siano discriminati
sulla base
del contenuto del traffico, degli interlocutori coinvolti nella
comunicazione
ovvero delle applicazioni e dei servizi utilizzati. Altresì, la relazione
illustrativa al disegno di legge n. 2576 si sofferma sulla necessità di
garantire la /net neutrality/, definendola come il principio secondo cui
una
rete a banda larga debba essere "priva di restrizioni arbitrarie sui
dispositivi
connessi e sul modo in cui essi operano all'interno della rete /internet/":
viene, peraltro, rilevata la necessità di prevenire o regolamentare i
fenomeni
di /network management/, ossia l'insieme di quelle pratiche che comportano
l'utilizzo del traffico /internet/ per varie finalità, privilegiando
determinate
comunicazioni elettroniche a discapito di altre.
Entrambe le proposte legislative individuano nella salvaguardia del
principio di
neutralità della rete il presupposto indispensabile per la diffusione e lo
sviluppo delle più avanzate tecnologie della conoscenza e
dell'informazione,
finalità che il disegno di legge n. 1710 punta a perseguire anche
attraverso la
promozione del /software/ aperto.
Soffermandosi sulle disposizioni principali, l'articolo 1 del disegno di
legge
n. 1710individua specificatamente le finalità della legge, consistenti
nella
promozione dello sviluppo della società dell'informazione e della
conoscenza,
così da garantire: la neutralità nelle condizioni di accesso alle reti di
comunicazione elettronica; la diffusione e la fruibilità delle nuove
tecnologie
della comunicazione elettronica; lo sviluppo coordinato dei sistemi
informativi
pubblici, la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di
accesso
alle informazioni digitali e alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, la diffusione e l'utilizzo di /standard/ e formati aperti.
Anche il disegno di legge n. 2576 - formato da sette articoli - reca,
all'articolo 1, l'indicazione delle finalità della proposta, che sono a
grandi
linee corrispondenti a quelle del disegno di legge n. 1710: l'obiettivo
perseguito consiste nel dare attuazione al principio di neutralità della
rete,
attraverso la diffusione di /internet/ ed il superamento del divario
digitale,
l'implementazione della banda larga, la diffusione delle tecnologie della
conoscenza, il diritto di scelta dell'utente finale, l'effettiva
accessibilità e
la non discriminazione dei soggetti operanti nel contesto di /internet/.
L'articolo 3 del disegno di legge n. 1710 reca un elenco di definizione
tecnico-giuridiche, alcune delle quali presenti nell'articolo 2 del
disegno di
legge n. 2576: è il caso dei "fornitori di connettività" (che il disegno di
legge n. 1710 definisce "fornitori di accesso alla rete"), dei
"fornitori di
/internet/", della "banda larga", della nozione di "utente" e del
"principio di
neutralità della rete".
L'articolo 4 del disegni di legge n. 1710 attiene alla diffusione sul
territorio
della connettività a banda larga: esso attribuisce al Ministero dello
sviluppo
economico, d'intesa con le regioni, il compito di adottare, entro dieci
mesi
dall'entrata in vigore della legge, un programma per lo sviluppo e la
diffusione
sul territorio dell'accesso a /internet/ mediante la banda larga: tale
programma, per la cui realizzazione è istituito un fondo di 350 milioni
di euro
all'anno per un triennio, dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre 2012.
Analogamente, l'articolo 3 del disegno di legge n. 2576 dispone che - entro
dieci mesi dall'entrata in vigore della legge - il Ministro dello sviluppo
economico adotti un proprio decreto per la realizzazione di un piano
triennale
di diffusione della banda larga, a tal fine rimuovendo le carenze
infrastrutturali del Paese.
L'articolo 5 del disegno di legge n. 1710 e l'articolo 4 del disegno di
legge n.
2576 si occupano del tema della trasparenza nelle condizioni di accesso
e della
neutralità della rete. Entrambe le disposizioni prevedono che i
fornitori di
connettività e i fornitori di /internet/ debbano garantire all'utenza
informazioni complete, precise e facilmente comprensibili per quanto
riguarda le
condizioni tecniche ed economiche dei servizi offerti, assicurando
l'accesso
alla rete con qualsiasi dispositivo e a condizioni di neutralità
rispetto ai
contenuti. L'articolo 5, comma terzo, del disegno di legge n. 1710 vieta
espressamente le interruzioni selettive o le variazioni delle
prestazioni dei
collegamenti in funzione dell'uso di determinati apparati terminali,
servizi
applicazioni o contenuti; l'articolo 4, comma secondo, del disegno di
legge n.
2576 prevede che eventuali interruzioni selettive o variazione delle
prestazioni
debbano essere comunicate all'utenza e, comunque, applicate sulla base di
criteri di ragionevolezza.
Il disegno di legge n. 1710 contiene, poi, un'apposita disposizione
(articolo 6)
che specifica gli obblighi posti a carico dei fornitori di accesso alla
rete
/internet/ al fine di garantire l'accesso neutrale a tutti gli utenti. Sul
punto, entrambe le proposte legislative conferiscono in ogni modo un
apposita
funzione di vigilanza e sanzionatoria all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Il disegno di legge n. 2576 prevede, poi, che l'Agcom, in collaborazione
con il
Garante per la protezione dei dati personali, promuova, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della legge, un'indagine conoscitiva
sull'andamento del
mercato e della concorrenza nel contesto di /internet/.
Il disegno di legge n. 1710 reca, peraltro, specifiche disposizioni volte a
realizzare: l'informatizzazione, attraverso soluzioni di /software/
aperto, dei
servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni (articolo 9);
l'accessibilità,
l'utilizzabilità e la completezza di informazione dei siti istituzionali
delle
pubbliche amministrazioni (articolo 11); l'utilizzo, da parte delle
università,
di tecnologie informatiche basate sul /software/ aperto (articolo 12); la
promozione, da parte dello Stato e delle autonomie territoriali, di
attività di
comunicazione ed educazione all'uso consapevole delle tecnologie
dell'informazione ed ai vantaggi connessi all'utilizzo del /software/
aperto
(articolo 13); l'incentivazione alla ricerca e allo sviluppo del/ software/
aperto (articolo 14).
Inoltre, si prevede (articoli 15 e 16), ai fini dell'implementazione delle
previsioni contenute nel disegni di legge, l'adozione - con decreto
interministeriale previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari - del
Piano per l'innovazione digitale e la diffusione dei linguaggi
multimediali, da
sottoporsi ad aggiornamento triennale.
Da ultimo, dà conto del disegno di legge n. 1988, formato da un unico
articolo,
che interviene per correggere una stortura normativa presente nella
legislazione
sull'accesso a /internet/ delle persone disabili. Infatti, la legge n. 4
del
2004 - all'articolo 4, secondo comma - prevede, attualmente, l?obbligo
dell'accessibilità per i siti /internet /delle amministrazioni pubbliche
e di
altri enti specificatamente indicati solamente in presenza di un
contratto per
la realizzazione /ex novo/ o per la modifica dei siti stessi: ne
consegue che
un'amministrazione pubblica che sviluppa internamente un sito /internet/
oppure
una qualsiasi applicazione /web/ non è tenuta a renderla accessibile.
Pertanto,
il principale intento del disegni di legge consiste nell?applicare alle
amministrazioni pubbliche ed altri enti i dovuti requisiti tecnici di
accessibilità in tutti i casi di creazione o di modifica di siti /internet/.
In conclusione, reputa opportuno - alla luce della rilevante importanza
delle
proposte legislative - ricevere il mandato dalla Commissione a redigere
un testo
unificato.
Il presidente GRILLO
<
http://www.senato.intranet/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=1200>
ritiene
che occorra, in via preliminare, avviare la discussione generale, in
modo da
raccogliere gli elementi utili ai fini della predisposizione del testo
unificato.
Il senatore VIMERCATI
<
http://www.senato.intranet/loc/link.asp?leg=16&tipodoc=sanasen&id=23259> (/PD/)
- - dopo aver consegnato all'Ufficio di segreteria un elenco recante le
possibili
audizioni dei soggetti interessati alle tematiche affrontate dai disegni di
legge - propone che ai fini della predisposizione del testo unificato, si
costituisca un apposito comitato ristretto.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
/La seduta termina alle ore 9./