[movimenti.bicocca] Fwd: CUN 143 - da Luigi - Disegno di Leg…

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著者: Tommaso Vitale
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To: ML movimenti Bicocca
題目: [movimenti.bicocca] Fwd: CUN 143 - da Luigi - Disegno di Legge Gelmini
Inizio messaggio inoltrato:

> Da: "Segreteria Ais" <segreteria.ais@???>
> Data: 30 ottobre 2009 9:38:23 GMT+01:00
> A: <"Undisclosed-Recipient:;"@???>
> Oggetto: CUN 143 - da Luigi - Disegno di Legge Gelmini
>
>
>
> CUN 143 - da Luigi Frudà
> Roma, 26 ottobre 2009
>
> Oggetto: Disegno di Legge Gelmini
>
> Cari colleghi,
> verificato che per effetto del solito giornalismo del delirio da
> pole position è venuto meno l'embargo sul Disegno di Legge Gelmini
> che doveva essere presentato nel Consiglio dei Ministri di venerdì
> ultimo scorso, mi iscrivo anch'io, buon ultimo, al campionato delle
> scorrettezze e Vi invio un testo che è da ritenere al momento una
> bozza recente circolata su "radio-serva". Fra l'altro su Repubblica
> di ieri 25 ottobre a pag. 26 si dà conto di un commento sul Disegno
> di Legge per singoli articoli da parte di Salvatore Settis.
> Sottolineo, comunque, il fatto che larga parte dei contenuti del
> Disegno di Legge è stata già anticipata dalle linee guida e dagli
> ultimi documenti ministeriali.
> Non appena sarà presentato ufficialmente il Disegno di Legge ci
> risentiremo.
> Un caro saluto.
>
> Luigi Frudà
>
> -------------------------------------------
>
>
> BOZZA Disegno di legge Gelmini
>
>
> Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema
> universitario, di personale accademico e di diritto allo studio
>
>
> Titolo I
> Organizzazione del sistema universitario
> Articolo 1
> Principi ispiratori della riforma
> Articolo 2
> Organi e articolazione interna delle università
> Articolo 3
> Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta
> formativa
>
> Titolo II
> Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del
> sistema universitario
> Articolo 4
> Fondo per il merito
> Articolo 5
> Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e
> l’efficienza del sistema universitario
> Articolo 6
> Riconoscimento dei crediti universitari
>
>
> Titolo III
>
> Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina
> concernente il reclutamento
> Articolo 7
> Revisione dei settori scientifico-disciplinari
> Articolo 8
> Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
> Articolo 9
> Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
> Articolo 10
> Assegni di ricerca
> Articolo 11
> Contratti per attività di insegnamento
> Articolo 12
> Ricercatori a tempo determinato
> Articolo 13
> Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
> Articolo 14
> Disciplina dei lettori di scambio
> Articolo 15
> Norme transitorie e finali
>
>
>
>
>
> Titolo I
> Organizzazione del sistema universitario
>
>
> Articolo 1
> Principi ispiratori della riforma
>
> 1.      Le università sono sede di libera formazione e strumento per  
> la circolazione dei saperi; operano, combinando in modo organico  
> ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico  
> della Repubblica.

>
> 2.      In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al  
> Titolo V della seconda Parte della Costituzione, ciascuna università  
> opera ispirandosi a princípi di autonomia e di responsabilità, anche  
> sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di  
> specifici accordi di programma con il Ministero dell’istruzione,  
> dell’università e della ricerca, di seguito denominato “Ministero”.

>
> 3.      Al fine di rimuovere gli ostacoli all’istruzione  
> universitaria per gli studenti meritevoli e privi di mezzi, il  
> Ministero attua e monitora specifici programmi per la concreta  
> realizzazione del diritto allo studio.

>
> 4.      Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e  
> dell’autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi  
> strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta  
> i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del  
> merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello  
> internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche  
> coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi nonché ai risultati  
> conseguiti.

>
>
> Articolo 2
> Organi e articolazione interna delle università
>
> 1.      Sono organi delle università:
> a)     il rettore;
> b)     il consiglio di amministrazione;
> c)      il senato accademico;
> d)     il direttore generale;
> e)     il collegio dei revisori dei conti;
> f)       il nucleo di valutazione.

>
> 2.      Le università statali, nel quadro del complessivo processo  
> di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei  
> mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a  
> modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto  
> dell’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della  
> legge 3 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione,  
> efficienza ed efficacia, con l’osservanza dei seguenti vincoli e  
> criteri direttivi:
> a)     attribuzione al rettore della rappresentanza legale  
> dell’università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del  
> coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della  
> responsabilità del perseguimento delle finalità dell’università  
> secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia,  
> efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta  
> del documento di programmazione strategica triennale di ateneo di  
> cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,  
> convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e  
> successive modificazioni, del bilancio di previsione annuale nonché  
> del conto consuntivo; di ogni altra funzione non espressamente  
> attribuita ad altri organi dallo statuto;
> b)     determinazione delle modalità di elezione del rettore con  
> voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso  
> università italiane in possesso di comprovata competenza ed  
> esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore  
> universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali; nomina  
> del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica;
> c)      durata della carica di rettore per non più di due mandati e  
> per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato  
> unico non rinnovabile;
> d)     attribuzione al senato accademico della competenza a  
> formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca; ad  
> approvare i relativi regolamenti previo parere favorevole del  
> consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di coordinamento  
> e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma  
> 3, lettera c);
> e)     costituzione del senato accademico su base elettiva, composto  
> per almeno due terzi da docenti di ruolo dell’università e,  
> comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni  
> dell’ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il  
> rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;
> f)       attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni  
> di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione  
> finanziaria annuale e triennale e del personale nonché di vigilanza  
> sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a  
> deliberare l’attivazione o la soppressione di corsi e sedi; della  
> competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e  
> contabilità, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da  
> trasmettere al Ministero e al Ministero dell’economia e delle  
> finanze nonché, su proposta del rettore previo parere del senato  
> accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di  
> programmazione strategica di cui alla lettera a);
> g)     composizione del consiglio di amministrazione nel numero  
> massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di  
> diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione  
> o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo  
> statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o  
> straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e  
> di un’esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di  
> almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell’ateneo a  
> decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la  
> durata dell’incarico; elezione del presidente del consiglio di  
> amministrazione tra i componenti dello stesso; nomina del presidente  
> designato con decreto del Presidente della Repubblica;
> h)    durata in carica del consiglio di amministrazione per un  
> massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta  
> eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata  
> biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
> i)       sostituzione della figura del direttore amministrativo con  
> la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di  
> elevata qualificazione professionale ed esperienza in campo  
> organizzativo e gestionale; conferimento da parte del consiglio di  
> amministrazione, su proposta del rettore, dell’incarico di direttore  
> generale, regolato con contratto di diritto privato a tempo  
> determinato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;  
> determinazione del trattamento economico spettante al direttore  
> generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del  
> Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di  
> seguito denominato “Ministro”, di concerto con il Ministro  
> dell’economia e delle finanze; previsione del collocamento in  
> aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso  
> di conferimento dell’incarico a dipendente pubblico;
> j)       attribuzione al direttore generale della complessiva  
> gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e  
> del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo; partecipazione del  
> direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio  
> di amministrazione;
> k)     composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di  
> tre effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con  
> funzioni di presidente, e uno supplente designati da parte del  
> Ministero dell’economia e delle finanze;  uno effettivo ed uno  
> supplente designati dalle università tra dirigenti e funzionari del  
> Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale;  
> rinnovabilità dell’incarico per una sola volta e divieto di  
> conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima  
> università;
> l)       composizione del nucleo di valutazione con un numero di  
> componenti in prevalenza esterni all’ateneo e comunque integrato,  
> per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della  
> didattica, da una rappresentanza degli studenti;
> m)  attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica  
> della qualità e dell'efficacia dell’offerta didattica, tenuto conto  
> di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15,  
> anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni  
> paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 3, lettera g);
> n)    divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio  
> di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta  
> eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico; di  
> essere componente di altri organi dell’università salvo che del  
> consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura  
> politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di  
> rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato  
> accademico di altre università statali, non statali o telematiche;  
> decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle  
> sedute del senato e del consiglio d’amministrazione.

>
> 3.      Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui  
> al comma 2, le università modificano altresì i propri statuti in  
> tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli  
> e criteri direttivi:
> a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale  
> attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo  
> svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e  
> formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte  
> all’esterno ad esse correlate o accessorie;
> b)  riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di  
> essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e  
> ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero  
> quarantacinque nelle università con un numero di professori,  
> ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità,  
> afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
> c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti,  
> raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare,  
> strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di  
> coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di  
> gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la  
> programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), delle  
> proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti;  
> di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle  
> proposte per l’attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio;
> d) previsione che il numero complessivo delle strutture di cui alla  
> lettera c) deve essere proporzionato alle dimensioni e alla  
> tipologia scientifico disciplinare dell’ateneo, fermo restando che  
> il numero delle stesse non può essere superiore a sei, nove e dodici  
> nel caso di università con un numero di professori e ricercatori di  
> ruolo e ricercatori a tempo determinato, rispettivamente, inferiore  
> a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore a  
> tremila e superiore a tremila;
>  e) previsione della possibilità, per le università con un organico  
> di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo  
> determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un’articolazione  
> organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite  
> unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);
> f)   istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui  
> alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei  
> dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un coordinatore di corso  
> di studio di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro  
> dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.  
> 270, o di area didattica attiva nella struttura, dal presidente  
> della scuola di dottorato, ove esistente, e da una rappresentanza  
> degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente  
> dell’organo ad un professore ordinario afferente alla struttura  
> eletto dall’organo stesso ovvero nominato secondo modalità  
> determinate dallo statuto; durata triennale della carica,  
> rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità  
> dell’incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e  
> coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;
> g) istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a  
> carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti- 
> studenti per l’assicurazione della qualità della didattica,  
> competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta  
> formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della  
> stessa, e a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di  
> corsi studio;
> h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli  
> organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c)  
> ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile  
> 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno  
> 1995, n. 236; attribuzione dell’elettorato passivo agli iscritti per  
> la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di  
> laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’università;  
> durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;
> i)   introduzione di misure a tutela della rappresentanza  
> studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della  
> vigente normativa, ai dati necessari per l’esplicazione dei compiti  
> ad essa attribuiti.

>
> 4.      Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento  
> speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica,  
> proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai  
> commi 2, lettere a), c), f), h), i), j), k), l), m), e comma 3,  
> lettere g), h) ed i).

>
> 5.                Per le finalità già previste dalla legge e anche  
> al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e  
> predisporre opportune misure per eliminarle, le università adottano  
> entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge  
> un codice etico.

>
> 6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche
> statutarie di cui ai commi 2 e 3 è predisposto da apposito organo
> istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la
> finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il
> rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli
> studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio
> di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti
> degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato
> accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente
> le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato
> accademico e del consiglio di amministrazione.
>
> 7.       In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2,  
> il Ministero assegna all’università un termine di tre mesi per  
> adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine,  
> il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza  
> pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il  
> presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito  
> di predisporre le necessarie modifiche statutarie.

>
> 8.       In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, commi 2 e  
> 3, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti  
> nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i competenti  
> organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei  
> nuovi organi statutari.

>
> 9.       Tutti gli organi delle università decadono automaticamente  
> a decorrere dalla data in cui sono costituiti gli organi previsti  
> dal nuovo statuto, ad eccezione del rettore il cui mandato ha durata  
> superiore al tempo necessario per l’adeguamento dello statuto. Gli  
> organi statutari destinati a scadere nel periodo necessario  
> all’adeguamento dello statuto restano in carica fino alla data di  
> costituzione dei nuovi organi.

>
> 10.     Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle  
> cariche di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), e), h), è  
> considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato al  
> momento della entrata in vigore dei nuovi statuti.

>
> 11.     Il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed  
> efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di  
> valutazione delle università valevoli ai fini dell’allocazione delle  
> risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del  
> Ministro, su proposta dell’Agenzia nazionale per la valutazione del  
> sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

>
> 12.    A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche  
> statutarie, adottate dall’ateneo ai sensi del presente articolo 2  
> perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti  
> disposizioni:

>
> a)     l’articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge n. 168  
> del 1989;

>
> b)     l’articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

>
>
>
> Articolo 3
> Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta
> formativa
>
> 1.      Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia  
> dell’attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare  
> la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare  
> l’utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più  
> università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori  
> di attività o strutture, ovvero fondersi.

>
> 2.      La federazione può avere luogo altresì tra università ed  
> enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta  
> formazione.

>
> 3.      La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un  
> progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli  
> obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di  
> riallocazione dell’ organico e delle strutture in coerenza con gli  
> obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto  
> prevede che le eventuali strutture di gestione della stessa sono  
> costituite da componenti degli organi accademici delle università  
> federate, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza  
> pubblica.

>
> 4.      Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti  
> organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto  
> all’esame del Ministero per l’approvazione, sentita l’ANVUR, di  
> concerto con le competenti amministrazioni.

>
> 5.      In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione  
> di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone  
> altresì in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e  
> dei ricercatori  nonché del personale tecnico amministrativo. In  
> particolare, per i professori e i ricercatori, l’eventuale  
> trasferimento avviene previo espletamento delle procedure di  
> mobilità di cui all’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. In  
> caso di esito negativo delle predette procedure di mobilità, il  
> Ministro può provvedere, con proprio decreto, il trasferimento del  
> personale interessato disponendo altresì in ordine all’eventuale  
> concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del  
> fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell’economia  
> e delle finanze.

>
> 6.      Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì a  
> seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell’offerta  
> formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio  
> universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate,  
> ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005,  
> convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.

>
>
> Titolo II
> Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del
> sistema universitario
>
> Articolo 4
> Fondo per il merito
>
> 1.                E’ istituito presso il Ministero dell’economia e  
> delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a  
> sviluppare l’eccellenza e il merito dei migliori studenti,  
> individuati tramite prove nazionali standard. In particolare, il  
> fondo è destinato a:

>
> a)     erogare ai migliori studenti borse e buoni studio da  
> utilizzare per il pagamento di tasse e contributi universitari,  
> nonché per la copertura delle spese di mantenimento durante gli studi;

>
> b)     garantire prestiti d’onore concessi per il finanziamento  
> delle spese di cui alla precedente lettera a).

>
> 2.                Il Ministero, di concerto con il Ministero  
> dell’economia e delle finanze, disciplina con propri decreti:

>
> a)        i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
> b)       i criteri e le modalità di attribuzione delle borse e dei  
> buoni e di accesso ai finanziamenti garantiti;
> c)        l'ammontare delle borse e dei buoni e i criteri e modalità  
> per la loro eventuale differenziazione;
> d)       l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per  
> ciascun anno, in ragione delle spese in tasse e contributi  
> universitari e di tipiche spese di mantenimento;
> e)        i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare  
> nel corso degli studi per mantenere il diritto a borse, buoni e  
> finanziamenti garantiti;
> f)          le modalità di utilizzo di borse, buoni e finanziamenti  
> garantiti;
> g)        le caratteristiche dei finanziamenti;
> h)       le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione dello  
> stesso fondo tra le destinazioni di cui al comma 1.

>
> 3.      L’erogazione delle prove nazionali standard, da effettuarsi  
> secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuata  
> dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate dal  
> Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle  
> finanze, che disciplinano altresì il contributo massimo richiesto  
> agli studenti per la partecipazione alle prove. Per l’elaborazione  
> dei contenuti delle prove il Ministero può avvalersi dell’ANVUR e  
> dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di  
> istruzione e di formazione (INVALSI).

>
> 4.                 La gestione della operatività del Fondo, dei  
> rapporti amministrativi con università e studenti e del processo di  
> erogazione delle prove nazionali standard, è affidata a Consap  
> s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione  
> stipulata con i Ministeri competenti, provvede a:
> a)        gestire l’operatività del fondo e i rapporti  
> amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità  
> disciplinate nella convenzione;
> b)       erogare le prove nazionali standard;
> c)        predisporre gli schemi di contratti di finanziamento  
> secondo gli indirizzi ministeriali nonché prevedendo, per il  
> finanziamento delle proprie attività, un contributo a carico degli  
> istituti concedenti pari all’1 percento delle somme erogate e allo  
> 0,1 per cento delle rate rimborsate;
> d)       monitorare, con idonei strumenti informatici, la  
> concessione dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché  
> l’esposizione del Fondo;
> e)        avviare idonee iniziative di divulgazione e informazione,  
> nonché fornire assistenza a studenti e università in merito alle  
> modalità di accesso ai finanziamenti;
> f)          selezionare, con procedura competitiva, l’istituto o gli  
> istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

>
> 5.                Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  
> articolo si provvede mediante utilizzo del Fondo.

>
> 6.                Il Ministero dell’economia e delle finanze, con  
> propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il contributo  
> per la concessione della garanzia, da prelevarsi a valere sui  
> finanziamenti erogati.

>
> 7.                Il Fondo speciale è alimentato con trasferimenti  
> pubblici e con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale  
> effettuati da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati,  
> nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi. Il  
> Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle  
> finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso del  
> settore privato e disciplina con proprio decreto le modalità con cui  
> i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo.

>
> 8.                All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del  
> decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  
> dopo le parole: “articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,  
> n. 388,” sono aggiunte le seguenti parole: “del Fondo per il merito”.

>
>
> Articolo 5
>
> Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e
> l’efficienza del sistema universitario
>
> 1.      Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a  
> carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla  
> data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti  
> legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il  
> raggiungimento dei seguenti obiettivi:
> a)     valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle  
> università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella  
> distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di  
> un sistema di accreditamento delle università;
> b)     revisione della disciplina concernente la contabilità, al  
> fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica  
> triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di  
> consentire l’individuazione della esatta condizione patrimoniale  
> dell’ateneo e l’andamento complessivo della gestione; previsione di  
> meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli  
> stessi;
> c)      valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e  
> di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a  
> tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti;
> d)     introduzione di un sistema di valutazione ex post delle  
> politiche di reclutamento degli atenei;
> e)     revisione della normativa in materia di diritto allo studio e  
> contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni  
> destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che  
> limitano l’accesso all’istruzione universitaria.

>
> 2.      Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a),  
> il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
> a)  introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei  
> corsi di studio e di dottorato universitari di cui all’articolo 3  
> del decreto ministeriale n. 270 del 2004, fondato sull’utilizzazione  
> di specifici indicatori definiti dall’ANVUR per la verifica del  
> possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici,  
> strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle  
> attività di ricerca nonché di sostenibilità economico-finanziaria;
> b)  introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte  
> dell’ANVUR, dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito  
> della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle  
> loro articolazioni interne;
> c)  potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e  
> dell’efficacia delle proprie attività da parte delle università,  
> anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi  
> provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all’articolo 2,  
> comma 3, lettera g);
> d)  previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati  
> al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b),  
> compatibilmente con la disponibilità del fondo di finanziamento  
> ordinario.

>
> 3.       Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b),  
> il Governo si attiene  ai seguenti principi e criteri direttivi:
> a)  introduzione della contabilità economico-patrimoniale e  
> analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di  
> apposite linee guida e comuni modalità di rappresentazione dei dati  
> finanziari e contabili   stabilite e aggiornate dal Ministero, di  
> concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la  
> Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in  
> conformità alla normativa vigente;
> b)  adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di  
> garantire la sostenibilità di tutte le attività dell’ateneo;
> c)  predisposizione di un programma triennale diretto a  
> riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero e secondo  
> criteri di piena sostenibilità finanziaria, la consistenza dei posti  
> di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il  
> numero dei professori di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4  
> novembre 2005, n. 230; previsione che la mancata adozione, parziale  
> o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote  
> di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che  
> eccedono i limiti previsti;
> d)  determinazione di un limite massimo all’incidenza complessiva  
> delle spese per il servizio del debito e delle spese per il  
> personale di ruolo, inclusi gli oneri per la contrattazione  
> integrativa, sulle entrate complessive dell’ateneo, al netto di  
> quelle a destinazione vincolata;
> e)  introduzione del costo standard unitario di formazione per  
> studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse  
> tipologie dei corsi di studio, cui collegare l’attribuzione  
> all’università di una percentuale della parte di fondo di  
> finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo 2 del  
> decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla  
> legge n. 1 del 2009; individuazione degli indici da utilizzare per  
> la quantificazione del costo standard unitario di formazione per  
> studente in corso;
> f)       previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle  
> ipotesi in cui l’università non può garantire l’assolvimento delle  
> proprie funzioni indispensabili,  nell’ipotesi in cui l’ateneo non  
> può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei  
> terzi e, comunque, quando il disavanzo dell’ateneo risulta superiore  
> al dieci per cento del proprio bilancio;
> g)     disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con  
> previsione dell’inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida  
> e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a  
> centottanta giorni, un piano di rientro finanziario da  sottoporre  
> all’approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero  
> dell’economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un  
> quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico  
> dell’attuazione del predetto piano;
> h)    previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di  
> mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del  
> piano, del commissariamento dell’ateneo e disciplina delle modalità  
> di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di  
> concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, della  
> delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari con  
> il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione  
> del piano di rientro finanziario;

>
>
> 4.      Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e  
> d), il Governo si attiene  ai seguenti principi e criteri direttivi:
> a)     determinazione dell’impegno dei professori universitari e dei  
> ricercatori universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo  
> definito anche in relazione alla specificità degli ambiti  
> scientifici di appartenenza e alle connessioni con attività  
> professionali, sentiti l’ANVUR e il CUN;
> b)    disciplina delle modalità di passaggio dall’uno all’altro  
> regime di cui alla lettera a);
> c)     disciplina dell’impegno, rispettivamente, dei professori e  
> ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di  
> ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti  
> preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con  
> quantificazione dell’impegno complessivo, per i fini che lo  
> richiedono, compresa l’attività di ricerca e di studio, di  
> millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai  
> compiti didattici e di servizio per gli studenti di  
> trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di  
> duecentocinquanta per quello di tempo definito;
> d)    disciplina della modalità di verifica dell’effettivo  
> svolgimento nella misura prevista dei compiti didattici e di  
> servizio; disciplina della verifica dell’impegno scientifico dei  
> professori e dei ricercatori a tempo pieno e di quelli a tempo  
> definito, anche attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui  
> alla lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in  
> caso di valutazione negativa, dalle commissioni di abilitazione, di  
> selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato,  
> nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;
> e)     individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione  
> di professore e ricercatore universitario e l’esercizio di altre  
> attività o incarichi; definizione delle condizioni per l’assunzione  
> di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di  
> ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica  
> per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque  
> salva la possibilità di svolgere liberamente attività anche  
> retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale,  
> nonché di valutazione;
> f)       disciplina dell’obbligo per i professori universitari di  
> presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso  
> delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai  
> fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli  
> 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  
> n. 382, e delle relative modalità di verifica;
> g)     previsione di procedure di mobilità dei professori e  
> ricercatori universitari e introduzione di meccanismi di  
> incentivazione volti a favorire la stessa; previsione che in caso di  
> trasferimento o mobilità, i professori ed i ricercatori di ruolo  
> nonché i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di  
> ricerca finanziati da soggetti diversi dall’università di  
> appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi  
> finanziamenti;
> h)    previsione di procedure di mobilità professionale dei  
> professori e ricercatori per lo svolgimento di attività, previo  
> collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi pubblici o  
> privati anche a scopo di lucro;
> i)       previsione di un fondo di rotazione a garanzia del  
> riequilibrio finanziario degli atenei;
> j)       revisione della disciplina del trattamento economico dei  
> professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di  
> quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in  
> vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38  
> e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e  
> successive modifiche, e, in particolare, trasformazione degli scatti  
> biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente  
> della Repubblica n. 382 del 1980 in scatti triennali, con invarianza  
> del complessivo trattamento retributivo;
> k)    revisione del trattamento economico dei ricercatori non  
> confermati a tempo indeterminato, con particolare riferimento al  
> primo anno di attività;
> l)       riconoscimento ai professori e ai ricercatori universitari,  
> nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 103, settimo comma,  
> del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,  
> dell’attività effettivamente prestata in Italia ai sensi del decreto  
> del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e  
> tecnologica 26 gennaio 2001, e successive modificazioni;
> m)  rimodulazione della progressione economica e dei relativi  
> importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori  
> assunti ai sensi della presente legge o che hanno optato per la  
> nuova modulazione, con rivalutazione del trattamento iniziale ed  
> eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera;
> n)    possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo  
> il regime previgente, di optare per il regime di cui alla lettera m)
> o)     attribuzione di una quota del fondo di finanziamento  
> ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione  
> delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla  
> produzione scientifica dei professori successiva al loro  
> inquadramento in ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo  
> determinato in servizio che non hanno trascorso l’intero percorso di  
> dottorato e di post-dottorato nella medesima università, la  
> percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili  
> scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il  
> grado di internazionalizzazione del corpo docente.

>
> 5.      Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e),  
> il Governo si attiene  ai seguenti principi e criteri direttivi:
> a)     riordino della normativa di principio in materia di diritto  
> allo studio nelle università e nelle istituzioni di alta formazione  
> artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate “istituzioni  
> di istruzione superiore”, al fine di definire i livelli essenziali  
> delle prestazioni idonei a garantire la rimozione degli ostacoli di  
> ordine economico e sociale che limitano l’accesso ed il  
> conseguimento della laurea, della laurea magistrale e del dottorato  
> di ricerca agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
> b)     individuazione dei beneficiari delle prestazioni di cui alla  
> lettera a) con riguardo agli studenti iscritti ai corsi di studio  
> delle istituzioni di istruzione superiore;
> c)      disciplina triennale, sentiti la Conferenza Stato-Regioni di  
> cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio  
> nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Consiglio nazionale  
> per l’alta formazione artistica musicale e coreutica (CNAM), la CRUI  
> e il CUN, dei seguenti aspetti:
> 1)     requisiti relativi al merito e alla condizione economica  
> degli studenti sulla base della situazione economica equivalente di  
> cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive   
> modificazioni;
> 2)     importi minimi delle borse di studio e termine massimo per  
> l’erogazione dei relativi ratei;
> 3)     criteri per l’attribuzione alle Regioni e alle Province  
> autonome di Trento e Bolzano delle risorse statali destinate allo  
> scopo e per la rendicontazione  delle modalità d’impiego delle stesse;
> 4)     facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e  
> Bolzano di prevedere prestazioni ulteriori rispetto ai livelli  
> essenziali di cui alla lettera a);
> d)     incentivazione di accordi di programma tra Ministero, Regioni  
> e Province autonome di Trento e Bolzano e istituti di istruzione  
> superiore compresi nel loro ambito territoriale, al fine di  
> elaborare strategie di intervento per il miglioramento dei servizi  
> in favore degli studenti e favorire la trasferibilità transregionale  
> delle borse di studio e dei sussidi assegnati al fine di favorire la  
> mobilità studentesca;
> e)     disciplina da parte del Ministero dei requisiti minimi  
> necessari per l’accreditamento dei collegi universitari e delle  
> residenze universitarie anche gestite da soggetti privati  
> convenzionati con gli atenei.

>
> 6.      I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su  
> proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e  
> delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  
> l’innovazione, e, previa intesa con la Conferenza Stato- 
> Regionirelativamente alle disposizioni di cui al comma 5, sono  
> trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia e per  
> i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro  
> quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale  
> termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.  
> Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada  
> nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al  
> comma 1, o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di  
> sessanta giorni.

>
> 7.      Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei  
> decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare  
> eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime  
> modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

>
>
> Articolo 6
> Disciplina di riconoscimento dei crediti
>
> 1.      All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  
> n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006,  
> n. 286, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “dodici”.  
> Al medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: “Il riconoscimento  
> deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze  
> dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di  
> riconoscimento attribuite collettivamente.”.

>
>
>
>
> TITOLO III
>
> Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina
> concernente il reclutamento
>
>
> Articolo 7
>
> Revisione dei settori scientifico-disciplinari
>
> 1.                Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della  
> presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non  
> regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori  
> scientifico-disciplinari, assicurando l’afferenza di almeno  
> cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore, fatta salva  
> la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in  
> presenza di particolari motivazioni scientifiche. I settori  
> scientifico-disciplinari affini sono raggruppati in macrosettori  
> scientifico-disciplinari.

>
>
>
> Articolo 8
>
> Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
>
> 1.      E' istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di  
> seguito denominata “abilitazione”. L'abilitazione ha durata  
> quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima e  
> di seconda fascia. L’abilitazione attesta la qualificazione  
> scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma  
> 3, lettera k), requisito necessario per l’accesso alla prima e alla  
> seconda fascia dei professori.

>
> 2.                Entro novanta giorni dalla data di entrata in  
> vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai  
> sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  
> su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia  
> e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e  
> dell'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento  
> delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in  
> conformità ai criteri di cui al comma 3.

>
> 3.     I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
> a)     l’attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio  
> fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni  
> scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri  
> differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con  
> decreto del Ministro;
> b)     meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e  
> congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di  
> revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto  
> ministeriale;
> c)      l’indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il  
> conseguimento dell’abilitazione;
> d)     i termini e le modalità di espletamento delle procedure di  
> abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e  
> l’individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a  
> consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi  
> dall’indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei  
> giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
> e)     la formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare,  
> senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un’unica  
> commissione nazionale di durata biennale per le procedure di  
> abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda  
> fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all’interno di una  
> lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e  
> sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata  
> dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio  
> presso università di un Paese aderente all’OCSE;
> f)       che della commissione di cui alla lettera e) non può far  
> parte più di un commissario della stessa università; che i  
> commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta,  
> essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica,  
> nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi  
> per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all'estero è  
> corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare  
> del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  
> finanze;
> g)     che il sorteggio di cui alla lettera e) è effettuato  
> all’interno di liste, una per ciascun settore scientifico- 
> disciplinare, contenente i nominativi dei professori ordinari  
> appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi  
> inclusi, corredata dalla documentazione concernente la propria  
> attività scientifica complessiva, con particolare riferimento  
> all’ultimo quinquennio; l’inclusione nelle liste dei soli professori  
> positivamente valutati ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera  
> d), ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via  
> telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera  
> a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
> h)    l’integrazione delle liste di cui alla lettera g) con i  
> professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico- 
> disciplinari dello stesso macrosettore candidatisi ai sensi della  
> medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti  
> al settore oggetto dell’abilitazione e candidabili ai sensi della  
> lettera g), è inferiore a cinquanta, assicurando comunque  
> un’adeguata presenza dei professori appartenenti a quest’ultimo;
> i)       il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente  
> di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla  
> conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento  
> dell'abilitazione relativa a qualunque settore scientifico- 
> disciplinare;
> j)       la preclusione, in caso di mancato conseguimento  
> dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio  
> successivo per l’attribuzione della stessa, ovvero nel triennio per  
> l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore, anche se  
> concernente altro settore scientifico-disciplinare;
> k)     le apposite modalità per il riconoscimento dell’abilitazione  
> scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri appartenenti  
> ad università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a  
> garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione  
> anche a studiosi operanti all’estero;
> l)       che il possesso dell’abilitazione costituisce titolo  
> preferenziale per l’attribuzione dei contratti di insegnamento di  
> cui all'articolo 11, comma 2;
> m)  lo svolgimento delle procedure per il conseguimento  
> dell’abilitazione presso università dotate di idonee strutture e  
> l’individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le  
> università prescelte assicurano le strutture e il supporto di  
> segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  
> disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di  
> ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella  
> ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;
> n)    che l’idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210 del 1998  
> è equipollente all’abilitazione limitatamente al periodo di durata  
> della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della  
> predetta legge.

>
>
> Articolo 9
> Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
>
> 1.                 Le procedure di reclutamento sono avviate sulla  
> base della programmazione triennale di cui all’articolo 1, comma  
> 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1- 
> ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni,  
> dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni in materia di  
> dotazione organica di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c). La  
> programmazione assicura tra l’altro la sostenibilità nel tempo degli  
> oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti  
> dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali  
> e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La  
> programmazione assicura altresì, in sede di rinnovo dei contratti di  
> cui all’articolo 12, comma 4, la sussistenza di adeguata  
> disponibilità finanziaria in relazione al verificarsi di quanto  
> previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

>
> 2.                 Le università procedono alla copertura di posti  
> di professore di prima e seconda fascia e all’attribuzione dei  
> contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 12,  
> eccezion fatta per quanto previsto dall’articolo 12, comma 9,  
> mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione  
> delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei  
> candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai  
> principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e  
> specificamente ai seguenti criteri:
> a)     pubblicazione dei bandi sul sito dell’ateneo e nei siti del  
> Ministero e dell’Unione Europea, nonché inserimento nei bandi di  
> informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i  
> doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e  
> previdenziale spettante;
> b)     ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore  
> di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto  
> dall’articolo 8, comma 3, lettera k), degli studiosi in possesso  
> dell’abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le  
> funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non  
> titolari di tali funzioni presso altro ateneo;
> c)      istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,  
> di una commissione di almeno cinque membri con il compito di  
> istruire le procedure di selezione e composta da tutti i professori  
> ordinari della struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c),  
> appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando,  
> ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una  
> rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure  
> di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la  
> commissione è composta anche da professori associati confermati  
> della medesima struttura afferenti al settore scientifico- 
> disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo  
> del numero dei professori ordinari che fanno parte della  
> commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori  
> associati della struttura afferenti al settore scientifico- 
> disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori  
> ordinari ovvero associati in servizio nell’ateneo per il settore  
> scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a  
> cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche  
> di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente  
> ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti  
> all’interno della lista di cui all’articolo 8, comma 3, lettera e);  
> possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di  
> cui all’articolo 8, comma 3, lettera g);
> d)     disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da  
> invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell’ateneo che ha  
> indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;
> e)     facoltà per la commissione, al termine delle procedure di  
> selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati  
> requisiti di merito, di non indicare alcun candidato ai fini delle  
> procedure di cui alla lettera f);
> f)       formulazione della proposta di chiamata da parte del  
> dipartimento, ovvero della struttura di cui all’articolo 2, comma 3,  
> lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di  
> prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e  
> seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia  
> relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la  
> proposta, corredata del parere favorevole dell’organo di cui  
> all’articolo 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal consiglio di  
> amministrazione su proposta motivata del rettore;
> g)     nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo  
> determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della  
> regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla  
> nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non  
> oltre i successivi sessanta giorni, altra proposta di chiamata,  
> fermo restando quanto previsto dalla lettera e);
> h)    facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le  
> università non statali di disciplinare autonomamente la composizione  
> della commissione di cui alla lettera c) nonché le procedure di cui  
> alla lettera f), fermo restando il numero minimo di cinque componenti.

>
> 3.      Le università procedono altresì alla copertura di posti di  
> professore di prima e seconda fascia mediante:
> a)    procedure di selezione riservate al personale in servizio  
> nell’ateneo;
> b)    procedure di chiamata diretta di cui all’articolo 1, comma 9,  
> legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni;
> c)     procedure di chiamata diretta di cui all’articolo 12, comma  
> 6, a partire dal quinto anno successivo alla stipula dei contratti  
> di cui al medesimo articolo.

>
> 4.      Le procedure di cui al comma 3, di cui viene comunque  
> assicurata la pubblicità all’interno dell’ateneo, si svolgono con le  
> modalità di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h).

>
> 5.      Nei cinque anni successivi all’attivazione delle procedure  
> di selezione di cui all’articolo 12, le procedure di reclutamento di  
> cui ai commi 2 e 3 sono programmate e avviate nel rispetto dei  
> seguenti vincoli:
> a)                           non più di un terzo dei posti di  
> professore di ruolo di prima e  di seconda fascia, la cui copertura  
> è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura  
> di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e),  può essere destinato  
> alle procedure di cui al comma 3, lettera a);
> b)                          almeno un terzo dei posti di professore  
> di prima e di seconda fascia resi disponibili in ciascun  
> dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all’articolo 2,  
> comma 3, lettera e), è coperto da professori non in ruolo presso  
> l’università banditrice da almeno cinque anni.

>
> 6.      Decorso il termine di cui al comma 5, i vincoli ivi previsti  
> sono sostituiti dai seguenti:
>      a)      almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di  
> seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun  
> dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all’articolo 2,  
> comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2;
> b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi  
> disponibili in ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di  
> cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori non  
> in ruolo presso l’università banditrice da almeno cinque anni.

>
> 7.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento  
> di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello  
> stesso, l’articolo 1, comma 8, della legge n. 230 del 2005.

>
>
>
> Articolo 10
> Assegni di ricerca
>
>
> 1.      Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di  
> bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività  
> di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti  
> dell’ateneo, del Ministero e dell’Unione europea, contengono  
> informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i  
> doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e  
> previdenziale spettante.

>
>
> 2.      Possono essere destinatari degli assegni studiosi in  
> possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo  
> svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di  
> ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono  
> stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente  
> conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo  
> di specializzazione di area medica corredato da una adeguata  
> produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per  
> l'ammissione al bando.

>
>
> 3.      Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre  
> anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a  
> qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da  
> istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni  
> all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La titolarità del  
> contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea,  
> laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o  
> specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il  
> collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in  
> servizio presso amministrazioni pubbliche.

>
>
> 4.      Le università disciplinano le modalità di conferimento degli  
> assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di  
> attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

>
> a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche
> di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente
> dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle
> pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può
> avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,
> di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri
> esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi
> attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
>
> b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca
> dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite
> dall'ateneo.
>
>
> 5.      Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in  
> materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge  
> 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche, nonché, in materia  
> previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti,  
> della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive  modifiche.

>
>
> 6.      L’importo dell’assegno è determinato dall’ateneo in misura  
> non inferiore al settantacinque per cento del trattamento economico  
> complessivo iniziale spettante ai ricercatori di ruolo confermati.

>
>
>
> 7.      Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento  
> ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire con  
> apposito bando, su base nazionale e per raggruppamenti di settori  
> scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici  
> programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate  
> capacità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, scelti  
> all’esito di procedura avviata con apposito bando. I vincitori  
> possono scegliere  l’università e la struttura ove svolgere la  
> propria attività, con l’assenso delle stesse. La selezione dei  
> vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono  
> designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei  
> criteri di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g), e si avvalgono,  
> per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e  
> dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata  
> qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi a carico  
> della finanza pubblica. E’ oggetto di valutazione altresì  
> l’adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del  
> programma di ricerca presentato.

>
>
> 8.      Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso  
> ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

>
>
> 9.      La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari  
> degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui  
> all’articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non  
> statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso  
> superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata  
> dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in  
> aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la  
> normativa vigente.

>
>
> Articolo 11
> Contratti per attività di insegnamento
>
> 1.      Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni  
> con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui  
> all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  
> 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, possono  
> stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di  
> insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di  
> alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum  
> scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal  
> rettore, su proposta dei competenti organi accademici.

>
> 2.      Le università possono altresì stipulare contratti a titolo  
> oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per  
> far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con  
> soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e  
> professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo  
> delle università. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o  
> equivalente, del titolo di specializzazione medica limitatamente  
> alle aree cliniche, ovvero dell’abilitazione scientifica nazionale  
> costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei  
> predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento  
> di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la  
> valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il  
> trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è  
> determinato, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente  
> legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro  
> dell’economia e delle finanze.

>
>
> Articolo 12
> Ricercatori a tempo determinato
>
> 1.      Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica  
> integrativa e di servizio agli studenti, le università possono  
> stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e  
> determinato. Il contratto regola altresì le modalità di svolgimento  
> delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio  
> agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e  
> delle attività di ricerca.

>
> 2.      I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di  
> selezione di cui all’articolo 9, riservate ai possessori del titolo  
> di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di  
> specializzazione medica limitatamente alle aree cliniche, ovvero  
> della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum  
> scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di  
> ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del  
> Ministro.

>
> 3.      Ai fini della selezione, la commissione di cui all’articolo  
> 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico  
> accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e  
> delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e  
> criteri definiti con decreto del Ministro.

>
> 4.      I contratti hanno durata triennale e possono essere  
> rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva  
> valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla  
> base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del  
> Ministro.

>
> 5.      I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono  
> partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da  
> altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare  
> contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del  
> contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando  
> quanto previsto dal comma 7.

>
> 6.      Le università, secondo quanto previsto dall’articolo 9,  
> comma 3, e in conformità agli standard qualitativi individuati con  
> apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con  
> decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei  
> destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i  
> quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono  
> l’abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui  
> all’articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto,  
> sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

>
> 7.      Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 9.

>
> 8.      Il trattamento economico spettante ai destinatari dei  
> contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante  
> al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del venti per  
> cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto  
> trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un  
> massimo del trenta per cento.

>
> 9.      Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento  
> ordinario delle università al finanziamento di bandi per il  
> reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su  
> base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico- 
> disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in  
> possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa  
> presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei  
> vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti  
> studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta  
> dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3,  
> lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle  
> pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca  di esperti  
> revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri  
> aggiuntivi per la finanza pubblica. E’ oggetto di valutazione  
> altresì l’adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento  
> del programma di ricerca presentato.

>
>
> 10.    I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a  
> diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

>
>
>
> Articolo 13
> Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
>
> 1.      La concessione dell’opzione di cui all’articolo 16 del  
> decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ai professori e  
> ricercatori universitari è subordinata alla sussistenza di adeguate  
> risorse finanziarie nel bilancio di ateneo, in coerenza con la  
> programmazione strategica triennale di ateneo di cui all’articolo 1- 
> ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni  
> dalla legge n. 43 del 2005, e successive modificazioni, e nel  
> rispetto di quanto previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge  
> 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

>
>
> Articolo 14
> Disciplina dei lettori di scambio
>
> 1.      In esecuzione di accordi culturali internazionali che  
> prevedono l’utilizzo reciproco di lettori, le università possono  
> conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e  
> comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo  
> svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e  
> della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

>
> 2.      Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto  
> rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con  
> decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari  
> esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite  
> le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il  
> trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.

>
>
> Articolo 15
> Norme transitorie e finali
>
> 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  
> legge, possono essere avviate esclusivamente le procedure per la  
> copertura dei posti di professore ordinario e associato, di  
> ricercatore a tempo determinato e di assegnista di ricerca previste  
> dal Titolo III.

>
> 2.      All'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, come  
> sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 180 del 2008,  
> convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, al primo  
> periodo, dopo la parola “triennio” sono inserite le seguenti parole:  
> “o nell’ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal  
> Ministero stesso”.

>
> 3.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  
> legge sono abrogati:
> a)     l’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

>
> b)     l’articolo 1, commi 10 e 14, della legge n. 230 del 2005.

>
>
> 4.      All’articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del1997, sono  
> soppresse le seguenti parole: “Le università,” ;

>
>
>
> 5.      A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti  
> di cui all’articolo 8, comma 2, è abrogato il decreto legislativo 6  
> aprile 2006, n. 164, ad eccezione degli articoli 13 e 14, comma 4.

>
>
> 6.      Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non  
> devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

>
>
>
> _________________________________________
>
>
>
>
>
>
> Informativa sulla Privacy D.Lgs 196/2003
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