> Da: "Segreteria Ais" <segreteria.ais@???>
> Data: 30 ottobre 2009 9:38:23 GMT+01:00
> A: <"Undisclosed-Recipient:;"@???>
> Oggetto: CUN 143 - da Luigi - Disegno di Legge Gelmini
>
>
>
> CUN 143 - da Luigi Frudà
> Roma, 26 ottobre 2009
>
> Oggetto: Disegno di Legge Gelmini
>
> Cari colleghi,
> verificato che per effetto del solito giornalismo del delirio da
> pole position è venuto meno l'embargo sul Disegno di Legge Gelmini
> che doveva essere presentato nel Consiglio dei Ministri di venerdì
> ultimo scorso, mi iscrivo anch'io, buon ultimo, al campionato delle
> scorrettezze e Vi invio un testo che è da ritenere al momento una
> bozza recente circolata su "radio-serva". Fra l'altro su Repubblica
> di ieri 25 ottobre a pag. 26 si dà conto di un commento sul Disegno
> di Legge per singoli articoli da parte di Salvatore Settis.
> Sottolineo, comunque, il fatto che larga parte dei contenuti del
> Disegno di Legge è stata già anticipata dalle linee guida e dagli
> ultimi documenti ministeriali.
> Non appena sarà presentato ufficialmente il Disegno di Legge ci
> risentiremo.
> Un caro saluto.
>
> Luigi Frudà
>
> -------------------------------------------
>
>
> BOZZA Disegno di legge Gelmini
>
>
> Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema
> universitario, di personale accademico e di diritto allo studio
>
>
> Titolo I
> Organizzazione del sistema universitario
> Articolo 1
> Principi ispiratori della riforma
> Articolo 2
> Organi e articolazione interna delle università
> Articolo 3
> Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta
> formativa
>
> Titolo II
> Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del
> sistema universitario
> Articolo 4
> Fondo per il merito
> Articolo 5
> Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e
> l’efficienza del sistema universitario
> Articolo 6
> Riconoscimento dei crediti universitari
>
>
> Titolo III
>
> Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina
> concernente il reclutamento
> Articolo 7
> Revisione dei settori scientifico-disciplinari
> Articolo 8
> Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
> Articolo 9
> Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
> Articolo 10
> Assegni di ricerca
> Articolo 11
> Contratti per attività di insegnamento
> Articolo 12
> Ricercatori a tempo determinato
> Articolo 13
> Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
> Articolo 14
> Disciplina dei lettori di scambio
> Articolo 15
> Norme transitorie e finali
>
>
>
>
>
> Titolo I
> Organizzazione del sistema universitario
>
>
> Articolo 1
> Principi ispiratori della riforma
>
> 1. Le università sono sede di libera formazione e strumento per
> la circolazione dei saperi; operano, combinando in modo organico
> ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico
> della Repubblica.
>
> 2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al
> Titolo V della seconda Parte della Costituzione, ciascuna università
> opera ispirandosi a princípi di autonomia e di responsabilità, anche
> sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di
> specifici accordi di programma con il Ministero dell’istruzione,
> dell’università e della ricerca, di seguito denominato “Ministero”.
>
> 3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all’istruzione
> universitaria per gli studenti meritevoli e privi di mezzi, il
> Ministero attua e monitora specifici programmi per la concreta
> realizzazione del diritto allo studio.
>
> 4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e
> dell’autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi
> strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta
> i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del
> merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello
> internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche
> coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi nonché ai risultati
> conseguiti.
>
>
> Articolo 2
> Organi e articolazione interna delle università
>
> 1. Sono organi delle università:
> a) il rettore;
> b) il consiglio di amministrazione;
> c) il senato accademico;
> d) il direttore generale;
> e) il collegio dei revisori dei conti;
> f) il nucleo di valutazione.
>
> 2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo
> di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei
> mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
> modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto
> dell’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della
> legge 3 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione,
> efficienza ed efficacia, con l’osservanza dei seguenti vincoli e
> criteri direttivi:
> a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale
> dell’università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del
> coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della
> responsabilità del perseguimento delle finalità dell’università
> secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia,
> efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta
> del documento di programmazione strategica triennale di ateneo di
> cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
> convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
> successive modificazioni, del bilancio di previsione annuale nonché
> del conto consuntivo; di ogni altra funzione non espressamente
> attribuita ad altri organi dallo statuto;
> b) determinazione delle modalità di elezione del rettore con
> voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso
> università italiane in possesso di comprovata competenza ed
> esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore
> universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali; nomina
> del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica;
> c) durata della carica di rettore per non più di due mandati e
> per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato
> unico non rinnovabile;
> d) attribuzione al senato accademico della competenza a
> formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca; ad
> approvare i relativi regolamenti previo parere favorevole del
> consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di coordinamento
> e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma
> 3, lettera c);
> e) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto
> per almeno due terzi da docenti di ruolo dell’università e,
> comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni
> dell’ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il
> rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;
> f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni
> di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione
> finanziaria annuale e triennale e del personale nonché di vigilanza
> sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a
> deliberare l’attivazione o la soppressione di corsi e sedi; della
> competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e
> contabilità, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da
> trasmettere al Ministero e al Ministero dell’economia e delle
> finanze nonché, su proposta del rettore previo parere del senato
> accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di
> programmazione strategica di cui alla lettera a);
> g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero
> massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di
> diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione
> o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo
> statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o
> straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e
> di un’esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di
> almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell’ateneo a
> decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la
> durata dell’incarico; elezione del presidente del consiglio di
> amministrazione tra i componenti dello stesso; nomina del presidente
> designato con decreto del Presidente della Repubblica;
> h) durata in carica del consiglio di amministrazione per un
> massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta
> eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata
> biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;
> i) sostituzione della figura del direttore amministrativo con
> la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di
> elevata qualificazione professionale ed esperienza in campo
> organizzativo e gestionale; conferimento da parte del consiglio di
> amministrazione, su proposta del rettore, dell’incarico di direttore
> generale, regolato con contratto di diritto privato a tempo
> determinato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile;
> determinazione del trattamento economico spettante al direttore
> generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del
> Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
> seguito denominato “Ministro”, di concerto con il Ministro
> dell’economia e delle finanze; previsione del collocamento in
> aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso
> di conferimento dell’incarico a dipendente pubblico;
> j) attribuzione al direttore generale della complessiva
> gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e
> del personale tecnico-amministrativo dell’ateneo; partecipazione del
> direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio
> di amministrazione;
> k) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di
> tre effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con
> funzioni di presidente, e uno supplente designati da parte del
> Ministero dell’economia e delle finanze; uno effettivo ed uno
> supplente designati dalle università tra dirigenti e funzionari del
> Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale;
> rinnovabilità dell’incarico per una sola volta e divieto di
> conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima
> università;
> l) composizione del nucleo di valutazione con un numero di
> componenti in prevalenza esterni all’ateneo e comunque integrato,
> per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della
> didattica, da una rappresentanza degli studenti;
> m) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica
> della qualità e dell'efficacia dell’offerta didattica, tenuto conto
> di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
> anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni
> paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 3, lettera g);
> n) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio
> di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta
> eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico; di
> essere componente di altri organi dell’università salvo che del
> consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura
> politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di
> rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato
> accademico di altre università statali, non statali o telematiche;
> decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle
> sedute del senato e del consiglio d’amministrazione.
>
> 3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui
> al comma 2, le università modificano altresì i propri statuti in
> tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli
> e criteri direttivi:
> a) semplificazione dell’articolazione interna, con contestuale
> attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo
> svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e
> formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte
> all’esterno ad esse correlate o accessorie;
> b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di
> essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e
> ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero
> quarantacinque nelle università con un numero di professori,
> ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità,
> afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
> c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti,
> raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare,
> strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di
> coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di
> gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la
> programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), delle
> proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti;
> di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle
> proposte per l’attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio;
> d) previsione che il numero complessivo delle strutture di cui alla
> lettera c) deve essere proporzionato alle dimensioni e alla
> tipologia scientifico disciplinare dell’ateneo, fermo restando che
> il numero delle stesse non può essere superiore a sei, nove e dodici
> nel caso di università con un numero di professori e ricercatori di
> ruolo e ricercatori a tempo determinato, rispettivamente, inferiore
> a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore a
> tremila e superiore a tremila;
> e) previsione della possibilità, per le università con un organico
> di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo
> determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un’articolazione
> organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite
> unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);
> f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui
> alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei
> dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un coordinatore di corso
> di studio di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro
> dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
> 270, o di area didattica attiva nella struttura, dal presidente
> della scuola di dottorato, ove esistente, e da una rappresentanza
> degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente
> dell’organo ad un professore ordinario afferente alla struttura
> eletto dall’organo stesso ovvero nominato secondo modalità
> determinate dallo statuto; durata triennale della carica,
> rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità
> dell’incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e
> coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;
> g) istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a
> carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-
> studenti per l’assicurazione della qualità della didattica,
> competente a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta
> formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della
> stessa, e a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di
> corsi studio;
> h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli
> organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c)
> ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile
> 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
> 1995, n. 236; attribuzione dell’elettorato passivo agli iscritti per
> la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di
> laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’università;
> durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;
> i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza
> studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della
> vigente normativa, ai dati necessari per l’esplicazione dei compiti
> ad essa attribuiti.
>
> 4. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento
> speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica,
> proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai
> commi 2, lettere a), c), f), h), i), j), k), l), m), e comma 3,
> lettere g), h) ed i).
>
> 5. Per le finalità già previste dalla legge e anche
> al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e
> predisporre opportune misure per eliminarle, le università adottano
> entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
> un codice etico.
>
> 6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche
> statutarie di cui ai commi 2 e 3 è predisposto da apposito organo
> istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la
> finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il
> rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli
> studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio
> di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti
> degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato
> accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente
> le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato
> accademico e del consiglio di amministrazione.
>
> 7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2,
> il Ministero assegna all’università un termine di tre mesi per
> adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine,
> il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
> pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il
> presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito
> di predisporre le necessarie modifiche statutarie.
>
> 8. In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, commi 2 e
> 3, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti
> nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i competenti
> organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei
> nuovi organi statutari.
>
> 9. Tutti gli organi delle università decadono automaticamente
> a decorrere dalla data in cui sono costituiti gli organi previsti
> dal nuovo statuto, ad eccezione del rettore il cui mandato ha durata
> superiore al tempo necessario per l’adeguamento dello statuto. Gli
> organi statutari destinati a scadere nel periodo necessario
> all’adeguamento dello statuto restano in carica fino alla data di
> costituzione dei nuovi organi.
>
> 10. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle
> cariche di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), e), h), è
> considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato al
> momento della entrata in vigore dei nuovi statuti.
>
> 11. Il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed
> efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di
> valutazione delle università valevoli ai fini dell’allocazione delle
> risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del
> Ministro, su proposta dell’Agenzia nazionale per la valutazione del
> sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
>
> 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche
> statutarie, adottate dall’ateneo ai sensi del presente articolo 2
> perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti
> disposizioni:
>
> a) l’articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge n. 168
> del 1989;
>
> b) l’articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
>
>
>
> Articolo 3
> Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta
> formativa
>
> 1. Al fine di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia
> dell’attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare
> la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare
> l’utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più
> università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori
> di attività o strutture, ovvero fondersi.
>
> 2. La federazione può avere luogo altresì tra università ed
> enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell’alta
> formazione.
>
> 3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un
> progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli
> obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di
> riallocazione dell’ organico e delle strutture in coerenza con gli
> obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto
> prevede che le eventuali strutture di gestione della stessa sono
> costituite da componenti degli organi accademici delle università
> federate, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
> pubblica.
>
> 4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti
> organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto
> all’esame del Ministero per l’approvazione, sentita l’ANVUR, di
> concerto con le competenti amministrazioni.
>
> 5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione
> di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone
> altresì in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e
> dei ricercatori nonché del personale tecnico amministrativo. In
> particolare, per i professori e i ricercatori, l’eventuale
> trasferimento avviene previo espletamento delle procedure di
> mobilità di cui all’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. In
> caso di esito negativo delle predette procedure di mobilità, il
> Ministro può provvedere, con proprio decreto, il trasferimento del
> personale interessato disponendo altresì in ordine all’eventuale
> concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del
> fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell’economia
> e delle finanze.
>
> 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì a
> seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell’offerta
> formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio
> universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate,
> ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005,
> convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.
>
>
> Titolo II
> Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del
> sistema universitario
>
> Articolo 4
> Fondo per il merito
>
> 1. E’ istituito presso il Ministero dell’economia e
> delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a
> sviluppare l’eccellenza e il merito dei migliori studenti,
> individuati tramite prove nazionali standard. In particolare, il
> fondo è destinato a:
>
> a) erogare ai migliori studenti borse e buoni studio da
> utilizzare per il pagamento di tasse e contributi universitari,
> nonché per la copertura delle spese di mantenimento durante gli studi;
>
> b) garantire prestiti d’onore concessi per il finanziamento
> delle spese di cui alla precedente lettera a).
>
> 2. Il Ministero, di concerto con il Ministero
> dell’economia e delle finanze, disciplina con propri decreti:
>
> a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
> b) i criteri e le modalità di attribuzione delle borse e dei
> buoni e di accesso ai finanziamenti garantiti;
> c) l'ammontare delle borse e dei buoni e i criteri e modalità
> per la loro eventuale differenziazione;
> d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per
> ciascun anno, in ragione delle spese in tasse e contributi
> universitari e di tipiche spese di mantenimento;
> e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare
> nel corso degli studi per mantenere il diritto a borse, buoni e
> finanziamenti garantiti;
> f) le modalità di utilizzo di borse, buoni e finanziamenti
> garantiti;
> g) le caratteristiche dei finanziamenti;
> h) le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione dello
> stesso fondo tra le destinazioni di cui al comma 1.
>
> 3. L’erogazione delle prove nazionali standard, da effettuarsi
> secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuata
> dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate dal
> Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
> finanze, che disciplinano altresì il contributo massimo richiesto
> agli studenti per la partecipazione alle prove. Per l’elaborazione
> dei contenuti delle prove il Ministero può avvalersi dell’ANVUR e
> dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
> istruzione e di formazione (INVALSI).
>
> 4. La gestione della operatività del Fondo, dei
> rapporti amministrativi con università e studenti e del processo di
> erogazione delle prove nazionali standard, è affidata a Consap
> s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione
> stipulata con i Ministeri competenti, provvede a:
> a) gestire l’operatività del fondo e i rapporti
> amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità
> disciplinate nella convenzione;
> b) erogare le prove nazionali standard;
> c) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento
> secondo gli indirizzi ministeriali nonché prevedendo, per il
> finanziamento delle proprie attività, un contributo a carico degli
> istituti concedenti pari all’1 percento delle somme erogate e allo
> 0,1 per cento delle rate rimborsate;
> d) monitorare, con idonei strumenti informatici, la
> concessione dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché
> l’esposizione del Fondo;
> e) avviare idonee iniziative di divulgazione e informazione,
> nonché fornire assistenza a studenti e università in merito alle
> modalità di accesso ai finanziamenti;
> f) selezionare, con procedura competitiva, l’istituto o gli
> istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.
>
> 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
> articolo si provvede mediante utilizzo del Fondo.
>
> 6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con
> propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il contributo
> per la concessione della garanzia, da prelevarsi a valere sui
> finanziamenti erogati.
>
> 7. Il Fondo speciale è alimentato con trasferimenti
> pubblici e con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale
> effettuati da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati,
> nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi. Il
> Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
> finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso del
> settore privato e disciplina con proprio decreto le modalità con cui
> i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo.
>
> 8. All’articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del
> decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
> dopo le parole: “articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
> n. 388,” sono aggiunte le seguenti parole: “del Fondo per il merito”.
>
>
> Articolo 5
>
> Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e
> l’efficienza del sistema universitario
>
> 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a
> carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla
> data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
> legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il
> raggiungimento dei seguenti obiettivi:
> a) valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle
> università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella
> distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di
> un sistema di accreditamento delle università;
> b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al
> fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica
> triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di
> consentire l’individuazione della esatta condizione patrimoniale
> dell’ateneo e l’andamento complessivo della gestione; previsione di
> meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli
> stessi;
> c) valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e
> di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a
> tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti;
> d) introduzione di un sistema di valutazione ex post delle
> politiche di reclutamento degli atenei;
> e) revisione della normativa in materia di diritto allo studio e
> contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
> destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
> limitano l’accesso all’istruzione universitaria.
>
> 2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a),
> il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
> a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei
> corsi di studio e di dottorato universitari di cui all’articolo 3
> del decreto ministeriale n. 270 del 2004, fondato sull’utilizzazione
> di specifici indicatori definiti dall’ANVUR per la verifica del
> possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici,
> strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle
> attività di ricerca nonché di sostenibilità economico-finanziaria;
> b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte
> dell’ANVUR, dell’efficienza e dei risultati conseguiti nell’ambito
> della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle
> loro articolazioni interne;
> c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e
> dell’efficacia delle proprie attività da parte delle università,
> anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi
> provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all’articolo 2,
> comma 3, lettera g);
> d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati
> al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b),
> compatibilmente con la disponibilità del fondo di finanziamento
> ordinario.
>
> 3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b),
> il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
> a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e
> analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di
> apposite linee guida e comuni modalità di rappresentazione dei dati
> finanziari e contabili stabilite e aggiornate dal Ministero, di
> concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la
> Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in
> conformità alla normativa vigente;
> b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di
> garantire la sostenibilità di tutte le attività dell’ateneo;
> c) predisposizione di un programma triennale diretto a
> riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero e secondo
> criteri di piena sostenibilità finanziaria, la consistenza dei posti
> di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il
> numero dei professori di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4
> novembre 2005, n. 230; previsione che la mancata adozione, parziale
> o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote
> di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che
> eccedono i limiti previsti;
> d) determinazione di un limite massimo all’incidenza complessiva
> delle spese per il servizio del debito e delle spese per il
> personale di ruolo, inclusi gli oneri per la contrattazione
> integrativa, sulle entrate complessive dell’ateneo, al netto di
> quelle a destinazione vincolata;
> e) introduzione del costo standard unitario di formazione per
> studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse
> tipologie dei corsi di studio, cui collegare l’attribuzione
> all’università di una percentuale della parte di fondo di
> finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell’articolo 2 del
> decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
> legge n. 1 del 2009; individuazione degli indici da utilizzare per
> la quantificazione del costo standard unitario di formazione per
> studente in corso;
> f) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle
> ipotesi in cui l’università non può garantire l’assolvimento delle
> proprie funzioni indispensabili, nell’ipotesi in cui l’ateneo non
> può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei
> terzi e, comunque, quando il disavanzo dell’ateneo risulta superiore
> al dieci per cento del proprio bilancio;
> g) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con
> previsione dell’inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida
> e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a
> centottanta giorni, un piano di rientro finanziario da sottoporre
> all’approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero
> dell’economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un
> quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico
> dell’attuazione del predetto piano;
> h) previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di
> mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del
> piano, del commissariamento dell’ateneo e disciplina delle modalità
> di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di
> concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, della
> delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari con
> il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all’attuazione
> del piano di rientro finanziario;
>
>
> 4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e
> d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
> a) determinazione dell’impegno dei professori universitari e dei
> ricercatori universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo
> definito anche in relazione alla specificità degli ambiti
> scientifici di appartenenza e alle connessioni con attività
> professionali, sentiti l’ANVUR e il CUN;
> b) disciplina delle modalità di passaggio dall’uno all’altro
> regime di cui alla lettera a);
> c) disciplina dell’impegno, rispettivamente, dei professori e
> ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di
> ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti
> preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con
> quantificazione dell’impegno complessivo, per i fini che lo
> richiedono, compresa l’attività di ricerca e di studio, di
> millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai
> compiti didattici e di servizio per gli studenti di
> trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di
> duecentocinquanta per quello di tempo definito;
> d) disciplina della modalità di verifica dell’effettivo
> svolgimento nella misura prevista dei compiti didattici e di
> servizio; disciplina della verifica dell’impegno scientifico dei
> professori e dei ricercatori a tempo pieno e di quelli a tempo
> definito, anche attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui
> alla lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in
> caso di valutazione negativa, dalle commissioni di abilitazione, di
> selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato,
> nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;
> e) individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione
> di professore e ricercatore universitario e l’esercizio di altre
> attività o incarichi; definizione delle condizioni per l’assunzione
> di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di
> ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica
> per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque
> salva la possibilità di svolgere liberamente attività anche
> retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale,
> nonché di valutazione;
> f) disciplina dell’obbligo per i professori universitari di
> presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso
> delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai
> fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli
> 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
> n. 382, e delle relative modalità di verifica;
> g) previsione di procedure di mobilità dei professori e
> ricercatori universitari e introduzione di meccanismi di
> incentivazione volti a favorire la stessa; previsione che in caso di
> trasferimento o mobilità, i professori ed i ricercatori di ruolo
> nonché i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di
> ricerca finanziati da soggetti diversi dall’università di
> appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi
> finanziamenti;
> h) previsione di procedure di mobilità professionale dei
> professori e ricercatori per lo svolgimento di attività, previo
> collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi pubblici o
> privati anche a scopo di lucro;
> i) previsione di un fondo di rotazione a garanzia del
> riequilibrio finanziario degli atenei;
> j) revisione della disciplina del trattamento economico dei
> professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di
> quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in
> vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38
> e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e
> successive modifiche, e, in particolare, trasformazione degli scatti
> biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente
> della Repubblica n. 382 del 1980 in scatti triennali, con invarianza
> del complessivo trattamento retributivo;
> k) revisione del trattamento economico dei ricercatori non
> confermati a tempo indeterminato, con particolare riferimento al
> primo anno di attività;
> l) riconoscimento ai professori e ai ricercatori universitari,
> nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 103, settimo comma,
> del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,
> dell’attività effettivamente prestata in Italia ai sensi del decreto
> del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
> tecnologica 26 gennaio 2001, e successive modificazioni;
> m) rimodulazione della progressione economica e dei relativi
> importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori
> assunti ai sensi della presente legge o che hanno optato per la
> nuova modulazione, con rivalutazione del trattamento iniziale ed
> eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera;
> n) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo
> il regime previgente, di optare per il regime di cui alla lettera m)
> o) attribuzione di una quota del fondo di finanziamento
> ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione
> delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla
> produzione scientifica dei professori successiva al loro
> inquadramento in ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo
> determinato in servizio che non hanno trascorso l’intero percorso di
> dottorato e di post-dottorato nella medesima università, la
> percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili
> scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il
> grado di internazionalizzazione del corpo docente.
>
> 5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e),
> il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
> a) riordino della normativa di principio in materia di diritto
> allo studio nelle università e nelle istituzioni di alta formazione
> artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate “istituzioni
> di istruzione superiore”, al fine di definire i livelli essenziali
> delle prestazioni idonei a garantire la rimozione degli ostacoli di
> ordine economico e sociale che limitano l’accesso ed il
> conseguimento della laurea, della laurea magistrale e del dottorato
> di ricerca agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
> b) individuazione dei beneficiari delle prestazioni di cui alla
> lettera a) con riguardo agli studenti iscritti ai corsi di studio
> delle istituzioni di istruzione superiore;
> c) disciplina triennale, sentiti la Conferenza Stato-Regioni di
> cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio
> nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Consiglio nazionale
> per l’alta formazione artistica musicale e coreutica (CNAM), la CRUI
> e il CUN, dei seguenti aspetti:
> 1) requisiti relativi al merito e alla condizione economica
> degli studenti sulla base della situazione economica equivalente di
> cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
> modificazioni;
> 2) importi minimi delle borse di studio e termine massimo per
> l’erogazione dei relativi ratei;
> 3) criteri per l’attribuzione alle Regioni e alle Province
> autonome di Trento e Bolzano delle risorse statali destinate allo
> scopo e per la rendicontazione delle modalità d’impiego delle stesse;
> 4) facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e
> Bolzano di prevedere prestazioni ulteriori rispetto ai livelli
> essenziali di cui alla lettera a);
> d) incentivazione di accordi di programma tra Ministero, Regioni
> e Province autonome di Trento e Bolzano e istituti di istruzione
> superiore compresi nel loro ambito territoriale, al fine di
> elaborare strategie di intervento per il miglioramento dei servizi
> in favore degli studenti e favorire la trasferibilità transregionale
> delle borse di studio e dei sussidi assegnati al fine di favorire la
> mobilità studentesca;
> e) disciplina da parte del Ministero dei requisiti minimi
> necessari per l’accreditamento dei collegi universitari e delle
> residenze universitarie anche gestite da soggetti privati
> convenzionati con gli atenei.
>
> 6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su
> proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e
> delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
> l’innovazione, e, previa intesa con la Conferenza Stato-
> Regionirelativamente alle disposizioni di cui al comma 5, sono
> trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia e per
> i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro
> quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale
> termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere.
> Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada
> nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al
> comma 1, o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di
> sessanta giorni.
>
> 7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei
> decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare
> eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime
> modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
>
>
> Articolo 6
> Disciplina di riconoscimento dei crediti
>
> 1. All’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
> n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006,
> n. 286, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “dodici”.
> Al medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: “Il riconoscimento
> deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze
> dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di
> riconoscimento attribuite collettivamente.”.
>
>
>
>
> TITOLO III
>
> Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina
> concernente il reclutamento
>
>
> Articolo 7
>
> Revisione dei settori scientifico-disciplinari
>
> 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
> presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non
> regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori
> scientifico-disciplinari, assicurando l’afferenza di almeno
> cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore, fatta salva
> la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in
> presenza di particolari motivazioni scientifiche. I settori
> scientifico-disciplinari affini sono raggruppati in macrosettori
> scientifico-disciplinari.
>
>
>
> Articolo 8
>
> Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale
>
> 1. E' istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di
> seguito denominata “abilitazione”. L'abilitazione ha durata
> quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima e
> di seconda fascia. L’abilitazione attesta la qualificazione
> scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma
> 3, lettera k), requisito necessario per l’accesso alla prima e alla
> seconda fascia dei professori.
>
> 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
> vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai
> sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
> su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia
> e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e
> dell'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento
> delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in
> conformità ai criteri di cui al comma 3.
>
> 3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
> a) l’attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio
> fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni
> scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri
> differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con
> decreto del Ministro;
> b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e
> congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di
> revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto
> ministeriale;
> c) l’indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il
> conseguimento dell’abilitazione;
> d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di
> abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e
> l’individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a
> consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi
> dall’indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei
> giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
> e) la formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare,
> senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un’unica
> commissione nazionale di durata biennale per le procedure di
> abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda
> fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all’interno di una
> lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e
> sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata
> dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio
> presso università di un Paese aderente all’OCSE;
> f) che della commissione di cui alla lettera e) non può far
> parte più di un commissario della stessa università; che i
> commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta,
> essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica,
> nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi
> per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all'estero è
> corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare
> del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
> finanze;
> g) che il sorteggio di cui alla lettera e) è effettuato
> all’interno di liste, una per ciascun settore scientifico-
> disciplinare, contenente i nominativi dei professori ordinari
> appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi
> inclusi, corredata dalla documentazione concernente la propria
> attività scientifica complessiva, con particolare riferimento
> all’ultimo quinquennio; l’inclusione nelle liste dei soli professori
> positivamente valutati ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera
> d), ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via
> telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera
> a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
> h) l’integrazione delle liste di cui alla lettera g) con i
> professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-
> disciplinari dello stesso macrosettore candidatisi ai sensi della
> medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti
> al settore oggetto dell’abilitazione e candidabili ai sensi della
> lettera g), è inferiore a cinquanta, assicurando comunque
> un’adeguata presenza dei professori appartenenti a quest’ultimo;
> i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente
> di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla
> conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento
> dell'abilitazione relativa a qualunque settore scientifico-
> disciplinare;
> j) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
> dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio
> successivo per l’attribuzione della stessa, ovvero nel triennio per
> l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore, anche se
> concernente altro settore scientifico-disciplinare;
> k) le apposite modalità per il riconoscimento dell’abilitazione
> scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri appartenenti
> ad università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a
> garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione
> anche a studiosi operanti all’estero;
> l) che il possesso dell’abilitazione costituisce titolo
> preferenziale per l’attribuzione dei contratti di insegnamento di
> cui all'articolo 11, comma 2;
> m) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
> dell’abilitazione presso università dotate di idonee strutture e
> l’individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le
> università prescelte assicurano le strutture e il supporto di
> segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
> disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di
> ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella
> ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;
> n) che l’idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210 del 1998
> è equipollente all’abilitazione limitatamente al periodo di durata
> della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della
> predetta legge.
>
>
> Articolo 9
> Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico
>
> 1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla
> base della programmazione triennale di cui all’articolo 1, comma
> 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-
> ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni,
> dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni in materia di
> dotazione organica di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c). La
> programmazione assicura tra l’altro la sostenibilità nel tempo degli
> oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti
> dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali
> e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La
> programmazione assicura altresì, in sede di rinnovo dei contratti di
> cui all’articolo 12, comma 4, la sussistenza di adeguata
> disponibilità finanziaria in relazione al verificarsi di quanto
> previsto dal comma 6 del medesimo articolo.
>
> 2. Le università procedono alla copertura di posti
> di professore di prima e seconda fascia e all’attribuzione dei
> contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 12,
> eccezion fatta per quanto previsto dall’articolo 12, comma 9,
> mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione
> delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei
> candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai
> principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e
> specificamente ai seguenti criteri:
> a) pubblicazione dei bandi sul sito dell’ateneo e nei siti del
> Ministero e dell’Unione Europea, nonché inserimento nei bandi di
> informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
> doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e
> previdenziale spettante;
> b) ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore
> di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto
> dall’articolo 8, comma 3, lettera k), degli studiosi in possesso
> dell’abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le
> funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non
> titolari di tali funzioni presso altro ateneo;
> c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
> di una commissione di almeno cinque membri con il compito di
> istruire le procedure di selezione e composta da tutti i professori
> ordinari della struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c),
> appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando,
> ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una
> rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure
> di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la
> commissione è composta anche da professori associati confermati
> della medesima struttura afferenti al settore scientifico-
> disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo
> del numero dei professori ordinari che fanno parte della
> commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori
> associati della struttura afferenti al settore scientifico-
> disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori
> ordinari ovvero associati in servizio nell’ateneo per il settore
> scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a
> cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche
> di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente
> ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti
> all’interno della lista di cui all’articolo 8, comma 3, lettera e);
> possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di
> cui all’articolo 8, comma 3, lettera g);
> d) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da
> invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell’ateneo che ha
> indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;
> e) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di
> selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati
> requisiti di merito, di non indicare alcun candidato ai fini delle
> procedure di cui alla lettera f);
> f) formulazione della proposta di chiamata da parte del
> dipartimento, ovvero della struttura di cui all’articolo 2, comma 3,
> lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di
> prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e
> seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia
> relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la
> proposta, corredata del parere favorevole dell’organo di cui
> all’articolo 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal consiglio di
> amministrazione su proposta motivata del rettore;
> g) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo
> determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della
> regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla
> nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non
> oltre i successivi sessanta giorni, altra proposta di chiamata,
> fermo restando quanto previsto dalla lettera e);
> h) facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le
> università non statali di disciplinare autonomamente la composizione
> della commissione di cui alla lettera c) nonché le procedure di cui
> alla lettera f), fermo restando il numero minimo di cinque componenti.
>
> 3. Le università procedono altresì alla copertura di posti di
> professore di prima e seconda fascia mediante:
> a) procedure di selezione riservate al personale in servizio
> nell’ateneo;
> b) procedure di chiamata diretta di cui all’articolo 1, comma 9,
> legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni;
> c) procedure di chiamata diretta di cui all’articolo 12, comma
> 6, a partire dal quinto anno successivo alla stipula dei contratti
> di cui al medesimo articolo.
>
> 4. Le procedure di cui al comma 3, di cui viene comunque
> assicurata la pubblicità all’interno dell’ateneo, si svolgono con le
> modalità di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h).
>
> 5. Nei cinque anni successivi all’attivazione delle procedure
> di selezione di cui all’articolo 12, le procedure di reclutamento di
> cui ai commi 2 e 3 sono programmate e avviate nel rispetto dei
> seguenti vincoli:
> a) non più di un terzo dei posti di
> professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura
> è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura
> di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinato
> alle procedure di cui al comma 3, lettera a);
> b) almeno un terzo dei posti di professore
> di prima e di seconda fascia resi disponibili in ciascun
> dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all’articolo 2,
> comma 3, lettera e), è coperto da professori non in ruolo presso
> l’università banditrice da almeno cinque anni.
>
> 6. Decorso il termine di cui al comma 5, i vincoli ivi previsti
> sono sostituiti dai seguenti:
> a) almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di
> seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun
> dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all’articolo 2,
> comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2;
> b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi
> disponibili in ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di
> cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori non
> in ruolo presso l’università banditrice da almeno cinque anni.
>
> 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
> di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello
> stesso, l’articolo 1, comma 8, della legge n. 230 del 2005.
>
>
>
> Articolo 10
> Assegni di ricerca
>
>
> 1. Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di
> bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività
> di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti
> dell’ateneo, del Ministero e dell’Unione europea, contengono
> informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i
> doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e
> previdenziale spettante.
>
>
> 2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
> possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo
> svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di
> ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono
> stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente
> conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo
> di specializzazione di area medica corredato da una adeguata
> produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per
> l'ammissione al bando.
>
>
> 3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre
> anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a
> qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da
> istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
> all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La titolarità del
> contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea,
> laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o
> specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il
> collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in
> servizio presso amministrazioni pubbliche.
>
>
> 4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli
> assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di
> attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:
>
> a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche
> di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente
> dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle
> pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può
> avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,
> di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri
> esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi
> attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
>
> b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca
> dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite
> dall'ateneo.
>
>
> 5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in
> materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge
> 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche, nonché, in materia
> previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti,
> della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche.
>
>
> 6. L’importo dell’assegno è determinato dall’ateneo in misura
> non inferiore al settantacinque per cento del trattamento economico
> complessivo iniziale spettante ai ricercatori di ruolo confermati.
>
>
>
> 7. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento
> ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire con
> apposito bando, su base nazionale e per raggruppamenti di settori
> scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici
> programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate
> capacità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, scelti
> all’esito di procedura avviata con apposito bando. I vincitori
> possono scegliere l’università e la struttura ove svolgere la
> propria attività, con l’assenso delle stesse. La selezione dei
> vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono
> designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei
> criteri di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g), e si avvalgono,
> per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e
> dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata
> qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi a carico
> della finanza pubblica. E’ oggetto di valutazione altresì
> l’adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del
> programma di ricerca presentato.
>
>
> 8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso
> ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
>
>
> 9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari
> degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui
> all’articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non
> statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso
> superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata
> dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
> aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la
> normativa vigente.
>
>
> Articolo 11
> Contratti per attività di insegnamento
>
> 1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni
> con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui
> all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
> 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, possono
> stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di
> insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di
> alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum
> scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal
> rettore, su proposta dei competenti organi accademici.
>
> 2. Le università possono altresì stipulare contratti a titolo
> oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per
> far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con
> soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
> professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo
> delle università. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o
> equivalente, del titolo di specializzazione medica limitatamente
> alle aree cliniche, ovvero dell’abilitazione scientifica nazionale
> costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei
> predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento
> di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la
> valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il
> trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è
> determinato, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente
> legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
> dell’economia e delle finanze.
>
>
> Articolo 12
> Ricercatori a tempo determinato
>
> 1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica
> integrativa e di servizio agli studenti, le università possono
> stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e
> determinato. Il contratto regola altresì le modalità di svolgimento
> delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
> agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e
> delle attività di ricerca.
>
> 2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di
> selezione di cui all’articolo 9, riservate ai possessori del titolo
> di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di
> specializzazione medica limitatamente alle aree cliniche, ovvero
> della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum
> scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di
> ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del
> Ministro.
>
> 3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all’articolo
> 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico
> accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e
> delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e
> criteri definiti con decreto del Ministro.
>
> 4. I contratti hanno durata triennale e possono essere
> rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva
> valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla
> base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del
> Ministro.
>
> 5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono
> partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da
> altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare
> contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del
> contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando
> quanto previsto dal comma 7.
>
> 6. Le università, secondo quanto previsto dall’articolo 9,
> comma 3, e in conformità agli standard qualitativi individuati con
> apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con
> decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei
> destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i
> quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono
> l’abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui
> all’articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto,
> sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.
>
> 7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 9.
>
> 8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei
> contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante
> al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del venti per
> cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto
> trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un
> massimo del trenta per cento.
>
> 9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento
> ordinario delle università al finanziamento di bandi per il
> reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su
> base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-
> disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in
> possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa
> presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei
> vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti
> studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta
> dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3,
> lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle
> pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti
> revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri
> aggiuntivi per la finanza pubblica. E’ oggetto di valutazione
> altresì l’adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento
> del programma di ricerca presentato.
>
>
> 10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
> diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
>
>
>
> Articolo 13
> Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori
>
> 1. La concessione dell’opzione di cui all’articolo 16 del
> decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ai professori e
> ricercatori universitari è subordinata alla sussistenza di adeguate
> risorse finanziarie nel bilancio di ateneo, in coerenza con la
> programmazione strategica triennale di ateneo di cui all’articolo 1-
> ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni
> dalla legge n. 43 del 2005, e successive modificazioni, e nel
> rispetto di quanto previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge
> 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
>
>
> Articolo 14
> Disciplina dei lettori di scambio
>
> 1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che
> prevedono l’utilizzo reciproco di lettori, le università possono
> conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e
> comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo
> svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e
> della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
>
> 2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto
> rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con
> decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari
> esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite
> le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il
> trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.
>
>
> Articolo 15
> Norme transitorie e finali
>
> 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
> legge, possono essere avviate esclusivamente le procedure per la
> copertura dei posti di professore ordinario e associato, di
> ricercatore a tempo determinato e di assegnista di ricerca previste
> dal Titolo III.
>
> 2. All'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, come
> sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 180 del 2008,
> convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, al primo
> periodo, dopo la parola “triennio” sono inserite le seguenti parole:
> “o nell’ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal
> Ministero stesso”.
>
> 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
> legge sono abrogati:
> a) l’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
>
> b) l’articolo 1, commi 10 e 14, della legge n. 230 del 2005.
>
>
> 4. All’articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del1997, sono
> soppresse le seguenti parole: “Le università,” ;
>
>
>
> 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
> di cui all’articolo 8, comma 2, è abrogato il decreto legislativo 6
> aprile 2006, n. 164, ad eccezione degli articoli 13 e 14, comma 4.
>
>
> 6. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non
> devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
>
>
>
> _________________________________________
>
>
>
>
>
>
> Informativa sulla Privacy D.Lgs 196/2003
> Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono
> essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla
> persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
> copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto
> diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza
> dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se
> avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di
> contattarci immediatamente. Grazie.
> This communication is intended only for use by the addressee. It may
> contain confidential or privileged information. Transmission cannot
> be guaranteed to be secure or error-free. If you receive this
> communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you
>