emendamento al DDL Sicurezza passato al Senato ieri di cui nessuno sta
parlando - fate girare rapidamente
basta cercare su google DDL Sicurezza - 50 bis
Proposta di modifica n. 50.0.100 al DDL n. 733
50.0.100 (testo 3)
D'ALIA
Approvato
Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:
«Art. 50-bis.
(Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni
criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet)
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere
o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato,
previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e
sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno
compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica
sulla rete internet, il Ministro dell'interno, in seguito a
comunicazione dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio
decreto l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori
di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi
strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti
finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia
postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di
interruzione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il
provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando
vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro dell'interno e con quello della pubblica
amministrazione e innovazione, individua e definisce, ai fini
dell'attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli
strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni
tecnologiche.
4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete
internet, per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono
provvedere ad eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il
termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui
irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.
5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il
numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via
telematica sulla reteinternet, o con altro mezzo di propaganda".».