[NuovoLab] articolo liberazione

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Author: dario rossi
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To: veritagiustiziagenova, forumgenova@inventati.org, glf-list
Subject: [NuovoLab] articolo liberazione
vi segnalo questo articolo pubblicato oggi da liberazione che ho scritto
due giorni dopo la sentenza.

*dario
*

*IMPUNITA’ DI STATO*

* *Con la sentenza sui fatti della scuola Diaz, si è persa l’occasione
di rendere giustizia della /più grave rottura di un ordinamento
democratico dal dopoguerra ad oggi/ (Amnesty).

Se la sentenza di Bolzaneto aveva deluso molti per il riconoscimento
della responsabilità solo di alcuni dei funzionari e graduati presenti
nella struttura carceraria, un merito quantomeno lo ha avuto, perché la
condanna per abuso di ufficio (reato sotto il quale in assenza di uno
specifico reato di tortura erano stati ricondotti i trattamenti inumani
e degradanti) del dirigente della polizia Penitenziaria Biagio Gullotta,
ha quantomeno contribuito a rendere la verità storica di quanto accaduto
a Bolzaneto: solo uno ne risponde, ma vi fu tortura.

Molto diverso è il quadro che ci restituisce la sentenza della Scuola Diaz.

Il Tribunale ha accertato la sussistenza del reato di lesioni
condannando i capireparto del VII Nucleo guidato da Vincenzo Canterini.

Ha anche accertato che le bottiglie molotov erano delle prove false
introdotte nella scuola da un agente di polizia, al solo scopo di
calunniarne gli occupanti.

Canterini è stato anche riconosciuto colpevole di falso e calunnia, per
aver dato atto nella sua relazione di servizio di avere incontrato una
forte resistenza da parte degli occupanti all’interno della scuola.

Questa sentenza, se da un lato restituisce dignità a 93 persone
ingiustamente incolpate per associazione per delinquere finalizzata alla
devastazione e saccheggio (accusa definitivamente archiviata oltre tre
anni dopo nel Dicembre 2004), è evidente che dall’altro non è stata in
grado di accertare fino in fondo le responsabilità che coinvolgevano i
vertici della Polizia italiana rappresentate ai massimi livelli
(Gratteri, Luperi, Caldarozzi), che si trovavano sul posto accanto a
Canterini, nel cortile della scuola ed al suo interno, e che sarebbero
rimasti ignare vittime delle menzogne loro raccontate dal loro collega.

I funzionari che hanno redatto e sottoscritto i verbali di arresto
contenenti dichiarazioni non veritiere sarebbero dunque stati indotti in
errore dalla relazione di Canterini e non erano coscienti al momento
della sottoscrizione del verbale che quelle circostanze non erano vere.

Trattasi di una forzatura evidente, perché quei funzionari erano
presenti sul posto, non si trovavano a casa, in caserma, in un’altra città.

Hanno seguito l’operazione dall’inizio alla fine, la hanno programmata,
diretta, giustificata

Segno evidente della forzatura interpretativa del Tribunale è l’aver
dichiarato la relazione di servizio di Canterini falsa solo nella parte
in cui riferisce della resistenza all’interno della scuola, e non in
quella che riferisce del lancio di oggetti sulle FO che si trovavano
fuori dalla scuola.

Questo perché il "/fittissimo lancio di oggetti di ogni genere"/ dalle
finestre della scuola, di cui si parla nel verbale di arresto, non
poteva non essere oggetto di percezione diretta anche da parte degli
altri funzionari che si trovavano fuori dalla scuola; non sarebbe stato
possibile scaricare la responsabilità anche di questa falsità su
informazioni riferite da terzi e sarebbe stata inevitabile la condanna
anche di costoro.

Peraltro nel corso del processo nessuno degli imputati si è difeso
indicando “da chi” avrebbe ottenuto le notizie false riportate sul
verbale di arresto.

Sono inoltre risultate false molte delle ulteriori circostanze riportate
nel verbale di arresto, che non possono in alcun modo essere attribuite
a Canterini, quali il fatto che la scuola fosse piena di armi di ogni
genere (rivelatesi attrezzi del cantiere edile ivi presente o le stecche
di metallo degli zaini degli occupanti estratte dagli stessi agenti), o
piuttosto l’attestazione che la scuola fosse /l’indispensabile supporto
logistico per rendere attuabile il comune programma associativo
realizzato attraverso la consumazione dei delitti di devastazione e
saccheggio… anche attraverso l’uso di armi da guerra, luogo destinato ad
accogliere i vertici delle “tute nere/”.

E’ evidente che questi ufficiali, tutt’altro che inesperti, non possono
essere stati ingannati dai loro sottoposti, è evidente che chi ha
compilato e sottoscritto i verbali di perquisizione ed arresto era
perfettamente cosciente di tale falsità.

Sono inoltre emersi nel corso del giudizio elementi sufficienti per
poter considerare quell’operazione di Polizia del tutto premeditata,
nelle sue modalità, nelle sue conseguenze, originata da un pretesto
inesistente quale l’aggressione ad una pattuglia della polizia poche ore
prima dell’intervento.

Altrettanto insoddisfacente è l’assoluzione del dr. Gava, comandante del
reparto che ha guidato senza alcuna giustificazione la perquisizione
nella scuola di fronte, la Pascoli dove si trovava la sede operativa del
GSF (l’ingresso sarebbe avvenuto /per errore/); il dr. Gava era accusato
di aver perquisito arbitrariamente le persone ivi presenti, di aver
sottratto con la violenza materiale video, distrutto e danneggiato
computer, aver costretto gli occupanti a stare seduti faccia al muro per
non vedere quello che succedeva alla scuola Pertini. Tutto questo per il
Tribunale non costituisce reato o non è imputabile al responsabile del
reparto che conduceva le operazioni.

Ancora una volta lo Stato ha dimostrato di non saper giudicare se
stesso, ancora una volta è emersa la debolezza dei principi cardine
dello Stato di Diritto, per i quali il potere giudiziario dovrebbe
costituire argine e limite agli abusi del potere esecutivo.* **Una
sentenza che dimostra il clima di intimidazione nei confronti dei poteri
di garanzia, che sta comprimendo significativamente la tutela dei
diritti fondamentali.***

dario rossi


Oggi aggiungerei anche queste considerazioni.
1) La sentenza ha accertato danni valutati in via provvisoria (lasciando
quindi aperta la strada di una azione civile per il risacimento dei
danni integrali) nei seguenti importi:
per 4 persone 50 mila euro
per 18 persone 30 mila euro
per 5 persone 15 mila euro
per 45 persone 5 mila euro (la liquidazione base per chi non ha avuto
danni fisici di rilevante entità importo del tutto irrisorio) .
87 persone hanno ottenuto un risarcimento di 5000 euro per le calunnie
dovute alle false accuse per la resistenza e le molotov.
sono risarcimenti che per importi e numero di persone coinvolte rendono
l'idea di quanto devastante sia stata l'aggressione della Polizia,
considerando anche che è durata lo spazio di pochi minuti. Rendono ancor
più stridente il contrasto tra la condanna del VII Nucleo di Canterini e
l'assoluzione degli altri ufficiali presenti a pochi metri, che si
sarebbero lasciati ingannare dalle menzogne di Canterini.

2) Nella setnenza vi sono evidenti lacune, tanto che sembra che il
collegio non si sia reso conto che le parti civili GSF e FNSI si erano
costituite per tutti i reati contestati sia per la pascoli che per la
Pertinhi. Il dispositivo della sentenza nel condannare per i soli reati
della Pertini non menziona queste parti civili (neanche per escluderle
dal risarcimento) perchè con ogni probabilità ha valutato che si fossero
costituite solo per la Pascoli. Il che denota quantomeno una lettura
superficiale e frettolosa di parte degli atti processuali.

3) Scarsissima considerazione è stata data al lavoro delle parti civili
tanto che per un processo durato 4 anni sono state liquidate parcelle
agli avvocati che corrispondono approssimativamente a quelle che si
liquidano in una causa per sinistro stradale che non dura più di 10
udienze, con due parti processuali. Questo è un processo di oltre 130
udienze della durata di almeno 4 ore l'una, con 30 imputati, centinaia
di parti civili e moltissimi reati contestati. Le liquidazioni sono
state quasi offensive, (per la presenza in udienza a mezzo sostituto
sono state riconosciute per esempio 18 euro ad udienza).
Ciao
dario