[Badgirlz-list] Vademecum Antirazzista, Cosa fare seci ferma…

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Autor: Two girl's brains-list
Data:  
Para: badgirlz-list
Asunto: [Badgirlz-list] Vademecum Antirazzista, Cosa fare seci ferma un vigile?

Scheda pratica: Vademecum Antirazzista, Cosa fare se ci ferma un vigile?

segnalato da Cristina Seynabou Sebastiani

Dopo l'approvazione del Pacchetto Sicurezza le retate della polizia si sono
intensificate. Spesso controllori e vigili salgono sugli autobus a far dei
controlli diretti in particolare contro gli immigrati. Ora è anche
arrivato l'esercito. Tutti accusano i cittadini immigrati di essere
clandestini ma nessuno dice che la clandestinità è tutta responsabilità
del governo . Quelli che governo, mass media e settori di popolazione
chiamano "clandestini" sono persone che lavorano ma che non possono
regolarizzarsi perché la legge sull'immigrazione non lo permette. Molti
italiani che si lamentano (ipocritamente) del pericolo "clandestini" hanno
poi un "clandestino" alle loro dipendenze che lavora nelle loro fabbriche,
cura i loro figli e i loro genitori. Questo testo è un intento di far
conoscere ai cittadini immigrati, ma non solo, cosa la polizia può fare e
cosa non può fare affinché si possano denunciare gli eventuali abusi. Il
testo è stato prodotto grazie al lavoro degli avvocati di "Supporto legale
contro il razzismo". L'associazione Arci Todo Cambia e la Rete degli
Sportelli di ARCI Milano hanno contribuito alla sua realizzazione.

1. Controllo documenti, identificazione e fermo

a) In generale Gli ufficiali-agenti di polizia (polizia di stato,
carabinieri e altri corpi appartenenti all'esercito, polizia municipale -
ma questi ultimi solo se hanno la qualifica di agente di polizia di
sicurezza- ) possono costringerti a seguirli nei propri uffici se rifiuti
dichiarare le tue generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) o
mostrare un documento d'identità oppure quando ci sono indizi sufficienti
per ritenere che il nome che hai dato o i tuoi documenti siano falsi (art.
11, d.l. 21.3.1978 n. 59): questo viene chiamato fermo di identificazione o
accompagnamento. Gli ufficiali-agenti di polizia che ti accompagnano in
questura per identificarti devono darne immediata notizia al Procuratore
della Repubblica e possono trattenerti per il tempo necessario alla tua
identificazione1 e comunque entro le 24 ore ti devono rilasciare. Non è
previsto il diritto alla nomina di un difensore.

E' perciò importante e - hai diritto di pretendere - che la comunicazione
al Procuratore della Repubblica venga effettuata subito al momento
dell'accompagnamento, perché solo da questo momento si contano le 24 ore
entro cui devono rilasciarti. Se rifiuti di dire le tue generalità /
esibire i documenti, oltre all'accompagnamento in questura di cui abbiamo
parlato, puoi essere denunciato per i seguenti reati:

- se sei cittadino italiano o comunitario, e rifiuti di dire il tuo nome,
puoi essere denunciato e rischi la pena dell'arresto fino a 1 mese (art.
651 c.p.). Invece se non fai vedere i documenti puoi essere denunciato e
rischi la pena dell'arresto fino a due mesi (art. 294 reg .att. tulps e
art. 221 tulps).

- se sei cittadino extracomunitario e non fai vedere i documenti
(passaporto-permesso), senza un valido motivo, ad agenti-ufficiali di
polizia quando te lo chiedono puoi essere denunciato e rischi la pena
dell'arresto fino a 6 mesi; se c'è motivo di dubitare della tua identità,
puoi essere accompagnato in questura per rilievi segnaletici (fino a un max
di 24 ore.) - art. 6 d.lgs. n. 286/98.

Se invece fornisci false generalità a un pubblico ufficiale o a un
incaricato di pubblico servizio, il reato è punito con pene maggiori (che
sono state aggravate col c.d. pacchetto sicurezza - d.l. 23.5.2008, n. 92):
se dichiari (a voce o per iscritto) false generalità e rischi il carcere
fino a un massimo di sei anni (artt. 495 e 496 c.p.); la stessa pena è
prevista se alteri il tuo corpo per impedire la tua identificazione - es.
alterazioni delle impronte digitali (art. 495-ter c.p.). E' stata anche
introdotta l'aggravante di clandestinità. Questo significa che la pena
prevista per il reato che hai commesso può aumentare solo per il fatto che
non hai il permesso di soggiorno (art. 61, n. 11 bis c.p.).

Non esiste più il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ma rimangono il
reato di ingiuria cioè l'insulto o l'offesa a una persona (art. 594 c.p.)
che viene spesso utilizzato dalle autorità e il reato di resistenza a
pubblico ufficiale (cioè quando qualcuno si oppone con violenza o minaccia
un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mentre questo
compie un atto d'ufficio (art. 337 c.p). Ti possono accusare del reato di
resistenza (anche) se usi violenza o minaccia nei confronti di un
incaricato di pubblico servizio o di dipendenti di istituti di vigilanza
privata (guardie private) in servizio presso stazioni dei treni,
metropolitana e sugli autobus perché sono considerati ausiliari di
pubblica sicurezza.

E' importante sapere che per violenza e minaccia si intende qualunque
comportamento idoneo ad opporsi all'atto che non sia una semplice
resistenza passiva. (ad esempio se ti bloccano fisicamente e cerchi di
divincolarti o difenderti in qualsiasi modo verrai accusato di resistenza).
In caso di resistenza, la pena prevista è il carcere da 6 mesi e 5 anni.

b) Casi specifici e consigli pratici

Se ti ferma un agente di polizia/carabiniere:
Se chi ti controlla è un agente in borghese deve prima identificarsi
(generalità, numero di matricola, corpo di appartenenza) e mostrare il
tesserino di riconoscimento; se non lo fa, non sei tenuto a seguire i suoi
ordini.
Negli uffici di polizia è sempre consigliabile chiedere il tesserino di
identificazione, segnare la targa della macchina, scrivere il nome dei
poliziotti che ti interrogano o fanno il verbale e chiedere sempre una
copia di quello che ti fanno firmare; queste cose servono per denunciare
eventuali irregolarità e/o prepotenze.
Se ti ferma un militare appartenente all'esercito I militari attualmente in
servizio nelle città hanno lo status di agente di pubblica sicurezza, ma
non possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria.
Questo significa che, come polizia e carabinieri, possono:
1)chiederti generalità e documenti di identità
2)portarti in questura per procedere all'identificazione (fermo di
identificazione)
3)possono perquisirti e perquisire la tua auto ma SOLO in caso di
eccezionale urgenza che non consenta l'intervento del giudice o se devono
verificare l'eventuale presenza di armi o esplosivi o droga quando
l'atteggiamento della persona non è giustificabile. Al di fuori di questi
casi NON POSSONO perquisirti e le perquisizioni non sono legali. E comunque
deve essere sempre fatto un verbale e te ne devono dare una copia (art. 4
L. 22 maggio 1975, n. 152)

Se ti ferma un agente della polizia municipale (ex vigili urbani) Gli
agenti di polizia municipale sono pubblici ufficiali e quasi sempre sono
anche agenti ausiliari di pubblica sicurezza (ma possono anche non esserlo)
e svolgere funzioni di polizia giudiziaria o polizia amministrativa.
Possono quindi fermarti e portarti in questura, commissariato, comando per
identificarti.
Se non hanno funzioni di polizia giudiziaria NON possono:
- obbligarti a fare dichiarazioni od obbligarti con la forza ad altro;
- accompagnarti con la forza negli uffici di polizia giudiziaria
- ispezionare nella tua casa, roulotte, tenda o all'interno della macchina
salvo che la legge lo autorizzi espressamente.
Non c'è un modo chiaro che identifica le funzioni dell'agente di polizia
municipale in quel momento, ma è sempre possibile sollevare la questione.
Il Pacchetto Sicurezza ha dato maggiori poteri ai sindaci quindi è
possibile che decretino misure che limitano le libertà personali (multe
per chi beve alcolici per strada o si ritrova in gruppo in alcuni luoghi,
ecc.) e che gli interventi della polizia municipale contro venditori
ambulanti siano maggiori. Nel caso di sequestro di merce durante la vendita
ambulante le autorità di polizia devono fare un verbale e consegnarlo
all'interessato. E' punito il pubblico ufficiale che sottrae, distrugge, al
di fuori dei casi previsti dalla legge, o deteriora le cose sottoposte a
sequestro (Art. 334 cp: "sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a
sequestro"). Se sull'autobus o sul treno ti ferma un controllore il
controllore è considerato un pubblico ufficiale (art. 357 c.p.).
Cosa può fare: - può chiederti le tue generalità (nome, cognome, ecc) e
se ti rifiuti di dirle ti può accusare del reato art. 651 c.p. (vedi
sopra);
- può chiederti di mostrare i documenti SOLO nel caso in cui ti deve fare
la multa (perché sei senza biglietto). Se non mostri i documenti può
fermarti e chiamare la polizia per procedere alla tua identificazione.
Quindi è sempre meglio avere il biglietto.
- ricordati che il controllore non è un agente di polizia anche se a volte
si comporta come un poliziotto. Se ti accusa di un reato, deve andare a
fare la denuncia come un normale cittadino. A parte il caso in cui non
mostri i documenti e deve farti la multa (v. sopra), NON può usare la
forza o altri mezzi per obbligarti a far qualcosa, non ti può fare una
espulsione, non ti può fermare per consegnarti alla polizia affinché
questa proceda all'espulsione. Riguardo ai casi di rastrellamento sugli
autobus, cioè quando i controllori salgono sull'autobus insieme alla
polizia o ai vigili, è bene sapere che queste azioni possono essere
denunciate all'autorità giudiziaria nel caso in cui controllori e polizia
chiedano biglietti e documenti solo agli stranieri e non agli italiani,
quindi fanno un controllo basato sulla provenienza etnica o nazionale. In
questo caso può essere una azione discriminatoria che può essere
denunciata alla magistratura.
E' perciò importante:
- documentare quello che succede (con foto o video). Se ci sono furgoni
della polizia documentare quante e quali sono le persone che vengono fatte
scendere dall'autobus e portate sulle camionette della polizia; prendere il
numero di targa;
- reperire sul posto persone disposte a testimoniare, sia i cittadini
stranieri che subiscono questi rastrellamenti sia i cittadini italiani
presenti sui mezzi;
- identificare a che corpo appartengono gli agenti (polizia di stato,
carabinieri, polizia municipale/vigili) che fanno queste operazioni
- le persone straniere portate sui furgoni della polizia hanno l'obbligo di
mostrare passaporto/permesso di soggiorno, eccetto nel caso di giustificato
motivo (smarrimento, furto, sottrazione, permesso temporaneamente
trattenuto da altri, ecc.); la polizia può portare lo straniero in
questura in caso di dubbio sulla identità; il dubbio non può essere
comunque basato solo sull'origine etnica/ nazionale. E' quindi
consigliabile chiedere subito spiegazioni sul motivo del controllo e del
perché la persona viene portata in questura. È sempre meglio girare in
coppia o in gruppo e che in casa vi sia qualcuno, in modo che vi siano
testimoni in grado di raccontare gli eventuali abusi fatti da parte delle
forze dell'ordine. Altri luoghi, oltre all'autobus o al treno in cui si
può essere controllati/fermati:

- in ospedale: l'accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino
straniero irregolare/clandestino NON PUO' COMPORTARE ALCUNA SEGNALAZIONE
ALL'AUTORITA' (art. 35 d.lgs. n. 286/98); quando però si va in ospedale
per lesioni derivanti da reato (aggressioni, violenza sessuale, ferite
d'arma da fuoco o da taglio, infortunio sul lavoro) i medici hanno
l'obbligo del referto, devono cioè segnalare il fatto alla polizia ; non
c'è tale obbligo quando il referto esporrebbe la persona a procedimento
penale (art. 365 c.p.); la tutela della salute è un diritto fondamentale
che deve perciò essere assicurato anche ai cittadini stranieri
irregolarmente presenti in Italia: secondo la Cassazione le cure mediche
essenziali non comprendono solo le prestazioni di pronto soccorso ma sono
comprensive di tutti gli interventi necessari per l'eliminazione della
patologia (Cass. 22.9.2006, n. 20561)
Se viene emesso un decreto di espulsione nei confronti della persona che
si reca in ospedale per ricevere cure mediche, l'espulsione è illegittima
e si puo' fare ricorso

- quando vai in Questura a denunciare un reato che hai subito oppure
perché hai smarrito o ti hanno rubato il passaporto, ricordati che se non
hai il permesso di soggiorno la polizia puo' darti un'espulsione: in questi
casi puoi delegare una persona a presentare la denuncia per tuo conto
- alcuni Comuni richiedono per la pubblicazione del matrimonio misto (fra
cittadini italiani/comunitari e stranieri) l'esibizione del permesso di
soggiorno, anche se non è previsto questo specifico obbligo. In questi
casi il cittadino straniero privo di permesso di soggiorno deve evitare di
presentarsi per la richiesta di pubblicazioni.
Se insistono nel richiedere l'esibizione del permesso di soggiorno si puo'
avviare un procedimento giudiziario per evitare la pubblicazione del
matrimonio (art. 100 c.c.) e così ottenere l'immediata celebrazione del
matrimonio, per effetto del quale lo straniero irregolare non puo' essere
espulso. L'espulsione del cittadino straniero al momento della celebrazione
del matrimonio con cittadino italiano è in contrasto con le norme
comunitarie (sent. Corte di Giustizia Europea 25.7.08 nel proc. C/217) e si
puo' fare ricorso.

2. Perquisizioni e accesso nell'abitazione
a) In generale La polizia non può perquisire una persona né entrare in
una casa privata o locale privato o una macchina, senza un mandato del
giudice (cioè senza un documento scritto che dice chiaramente che lo
possono fare). Se hanno il mandato, la persona ha comunque diritto: - prima
di iniziare la perquisizione, ad avere una copia del mandato;
- durante la perquisizione, alla presenza di un avvocato o altra persona di
fiducia (che siano facilmente reperibili); Si possono fare perquisizioni
personali e nei locali senza mandato del giudice, nei seguenti casi: 1)
quando si sta commettendo un reato o una evasione (fuga) o quando si deve
eseguire un'ordinanza di custodia cautelare o un ordine di carcerazione o
un fermo (art. 352 c.p.p.);
2) la polizia giudiziaria (polizia di stato, carabinieri, guardia di
finanza, corpo forestale) può perquisire le persone, i locali, le
macchine, i bagagli e gli effetti personali per prevenire o reprimere il
traffico di droga (art. 103 dpr n. 309/1990) o se ha fondato motivo di
credere che ci sono armi, munizioni o esplosivi, qualcuno cercato dalla
polizia che si nasconde, un evaso in relazione a determinati delitti di
associazione mafiosa, traffico di droga o delitti con finalità di
terrorismo (art. 41 tulps e art. 25 d.l. 8.6.1992, n. 306);
Anche in questi casi ti devono lasciare sempre una copia del verbale di
perquisizione, anche se non viene sequestrato nulla, dove si indicano le
operazioni fatte, il motivo per cui hanno fatto la perquisizione senza
l'autorizzazione del giudice, i nomi e la qualifica degli agenti che hanno
fatto la perquisizione. Se sequestrano oggetti, documenti, devono essere
specificamente indicati nel verbale di perquisizione. Se non sei in grado
di leggere, hai diritto ad un interprete e comunque fai sempre scrivere che
non parli l'italiano. La perquisizione in una casa o nei luoghi chiusi
vicini a essa NON può farsi prima delle ore sette e dopo le ore venti.
Può farsi fuori da questi orari se c'e' un'autorizzazione scritta del
giudice che ti deve essere mostrata prima (art. 251 c.p.p.)

NOTA: Il pacchetto sicurezza ha introdotto una nuova disposizione che
prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per "chiunque a titolo
oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno
straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia
disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione". Non si
rischia di essere denunciati per questo reato quando si affitta a casa a
una persona straniera anche se clandestina a prezzi contenuti.

b) Consigli pratici
Chiedi sempre il motivo della perquisizione e ricorda che fuori dai casi
scritti sopra, la polizia non ha diritto di entrare nella tua casa: se ad
esempio la polizia si presenta a casa tua, senza mandato, perché l'hanno
chiamata i vicini perché c'era troppo rumore, non sei obbligato a farla
entrare in casa. Se la polizia entra in casa con la scusa di ricercare armi
o droga e fa delle espulsioni, queste espulsioni non sono legittime (Trib.
Trieste 24.7.2004).

3. Tutela legale
L'uso illegittimo/arbitrario della forza e/o dell'autorità da parte delle
forze dell'ordine puo' essere sempre denunciato all'autorità giudiziaria
penale. In caso di percosse, trattenimenti e perquisizioni illegali, atti
di razzismo da parte delle forze dell'ordine e controllori dei mezzi di
trasporto, puo' essere presentata una denuncia/querela alla Procura della
Repubblica del luogo dove si è verificato il reato. Per i reati che
vengono perseguiti solo se la vittima fa denuncia (per es. percosse,
lesioni lievi, ingiuria, minaccia ecc.), la denuncia- querela deve essere
presentata nei tre mesi successivi al reato. La denuncia-querela può
essere presentata dalla vittima personalmente; è comunque consigliabile
l'assistenza di un legale o il supporto di associazioni che offrono
assistenza legale, anche per contrastare le eventuali controdenunce. Contro
qualsiasi atto (anche di carattere normativo, come leggi statali,
regionali, regolamenti comunali, ordinanze del sindaco, ecc.) e/o
comportamento che abbia l'effetto di creare un trattamento differenziato in
ragione dell'origine nazionale, etnica, razziale o religiosa può essere
proposta l'azione civile contro le discriminazioni etnico-razziali. Quando
il giudice accerta che è in atto una discriminazione, puo' condannare a
risarcire i danni, anche di natura esistenziale, subiti dalla vittima della
discriminazione.
E' possibile in questi casi rivolgersi ad associazioni che operano nella
lotta alla discriminazioni razziali: queste possono infatti avviare questo
tipo di processo, sia a supporto di vittime di discriminazioni sia contro
le discriminazioni collettive
1. Per identificarti possono effettuare rilievi segnaletici (fotografie e
impronte digitali),anche senza la tua autorizzazione. Non possono prendere
capelli o saliva senza la tua autorizzazione, eccetto nel caso in cui lo
autorizzi un giudice.

http://www.sivola.net/dblog/articolo.asp?articolo=2670