[Hackmeeting] legge133-08 (lungo, scusate ma di meno non ho …

このメッセージを削除

このメッセージに返信
著者: iw9cmd flavio
日付:  
To: hackmeeting
題目: [Hackmeeting] legge133-08 (lungo, scusate ma di meno non ho potuto)
Questa è la famigerata legge che sta spingendo gli atenei al completo
(professori, ricercatori, dottorandi, borsisti, studenti e persino il
personale ata) e le scuole a ribellarsi.

http://www.palug.net/Members/iw9cmd/legge133-08

È più o meno (perché non ho capito se faranno altre
integrazioni) la finanziaria per il prossimo anno.
Non è un granché, invito tutti a leggere gli articoli contestati dagli
universitari, se non altro per capire di cosa parlano.
Gli articoli sono il 16 (trasformazione degli atenei in fondazioni), il
66 (blocco del turn over nel pubblico impiego, ma ci infilano dentro
drastici tagli al fondo ordinario per le università) e il comma 1 del
60 che riporta alle tabelle allegate (altri simpatici tagli qui e lì).
Le scuole invece vengono discretamente distrutte dal 64 oltre che dal
solito comma 1 del 60.
Mi chiedo se non sia il caso che questa lista presti appoggio ad una
lotta contro un così feroce attacco alla libertà di ricerca e
conseguentemente alla cultura libera, anche se ammetto che di libero la
cultura accademica non ha moltissimo, ma ce l'ha.

Vorrei porre però all'attenzione 2 altri articoli che proprio simpatici
non sono, secondo me...leggete e ditemi voi.

                Art. 15.
                     Costo dei libri scolastici
  1.  A  partire  dall'anno  scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa  vigente  e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione
dei  libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione   didattica   esistente,   i   competenti  organi
individuano  preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o
in  parte,  nella  rete  internet.  Gli  studenti  accedono  ai testi
disponibili  tramite  internet,  gratuitamente  o  dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
  2.  Al  fine  di  potenziare  la disponibilita' e la fruibilita', a
costi  contenuti  di  testi, documenti e strumenti didattici da parte
delle  scuole,  degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un
triennio,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2008-2009, i libri di
testo  per  le  scuole  del  primo  ciclo  dell'istruzione, di cui al
decreto  legislativo  19  febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di
istruzione  ((  di  secondo  grado  )) sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno
scolastico  2011-2012,  il collegio dei docenti adotta esclusivamente
libri  utilizzabili  nelle versioni on line scaricabili da internet o
mista.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni relative all'adozione di
strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
  3.  I  libri  di  testo  sviluppano  i  contenuti  essenziali delle
Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati
in  sezioni  tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di
costo   contenuto   e  suscettibili  di  successivi  aggiornamenti  e
integrazioni.  Con  decreto  di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
    a)  le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione
a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
    b)  le  caratteristiche  tecnologiche  dei  libri  di testo nelle
versioni on line e mista;
    c)  il  prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti
di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola
secondaria  di  I  e  II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell'autore e dell'editore.
  4.  Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale  e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3


                Art. 29.
                   Trattamento dei dati personali
  1.  All'articolo 34 del (( codice in materia di protezione dei dati
personali,  di  cui al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  « (( 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili  e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti
dallo   stato   di   salute   o  malattia  dei  propri  dipendenti  e
collaboratori  anche  a  progetto,  senza  indicazione della relativa
diagnosi,  ovvero  dall'adesione  ad  organizzazioni  sindacali  o  a
carattere   sindacale,   la   tenuta   di   un  aggiornato  documento
programmatico   sulla   sicurezza   e'   sostituita  dall'obbligo  di
autocertificazione,  resa  dal  titolare  del  trattamento  ai  sensi
dell'articolo  47  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali
dati  in  osservanza  delle  altre misure di sicurezza prescritte. In
relazione   a   tali  trattamenti,  nonche'  a  trattamenti  comunque
effettuati  per  correnti  finalita'  amministrative  e contabili, in
particolare  presso  piccole e medie imprese, liberi professionisti e
artigiani,  il  Garante,  sentito  il Ministro per la semplificazione
normativa,   individua   con  proprio  provvedimento,  da  aggiornare
periodicamente,    modalita'   semplificate   di   applicazione   del
disciplinare  tecnico  di  cui all'Allegato B) in ordine all'adozione
delle misure minime di cui al comma 1». ))
    ((  2.  In  sede  di  prima applicazione del presente decreto, il
provvedimento   di  cui  al  comma  1  e'  adottato  entro  due  mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
))
  4.  All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «  2.  La  notificazione  e'  validamente  effettuata  solo  se  e'
trasmessa  attraverso  il  sito  del  Garante, utilizzando l'apposito
modello,  che  contiene  la  richiesta di fornire tutte e soltanto le
seguenti informazioni:
    a)  le  coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente,  del  suo  rappresentante, nonche' (( le modalita' per
individuare il )) responsabile del trattamento se designato;
    b) la o le finalita' del trattamento;
    c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate
e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
    d)  i  destinatari  o  le  categorie  di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
    e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
    f)  una  descrizione  generale  che  permetta  di valutare in via
preliminare  l'adeguatezza  delle  misure  adottate  per garantire la
sicurezza del trattamento.».
  5. Entro due mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto )) il Garante di cui all'articolo
153  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello
di  cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
    ((  5-bis.  All'articolo  44,  comma  1,  lettera  a) del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole:
«o  mediante  regole  di  condotta  esistenti nell'ambito di societa'
appartenenti  a  un  medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i
propri  diritti  nel  territorio  dello  Stato,  in  base al presente
codice,  anche  in  ordine all'inosservanza delle garanzie medesime».
All'articolo  36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  dopo  le  parole: «Ministro per le innovazioni e le tecnologie»
sono  inserite  le  seguenti:  «e  il Ministro per la semplificazione
normativa )) ».


Del primo mi preoccupa in particolar maniera il fatto che le
caratteristiche tecnologiche dei libri online siano lasciate a completa
discrezione del ministero. Supponendo che le case editrici non
rimangano fuori da simile mercato c'è da aspettarsi che richiedano una
forma di protezione del copyright. Mi balza subito subito in testa
questo...
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Reader
e non lo trovo bello. Inoltre penso sia un regalo alle case editrici
dal momento che le solleva del tutto del costo della carta nelle
stampe (che ricadrebbe sulle famiglie) senza richiedere precisi limiti
del costo degli ebook.

Il secondo invece mi lascia un po' perplesso. Apprendo che i
miei dati di salute tenuti dal mio datore di lavoro o quelli
relativi alla mia partecipazione ad organizzazioni sindacali sono dati
di serie B. E che se prima ci voleva una apposito e dettagliato
documento programmatico sulla sicurezza adesso basta solo una
autocertificazione di chi tratta i dati. Mi inquieta, a voi no?
Lascio a voi le considerazioni su quali soggetti potrebbero avere un
elevato interesse a mettere le mani su questi dati.

Mi scuso ancora per la lunghezza del post che spero non sia risultato
poco attinente agli scopi di questa lista.

Ciao
iw9cmd flavio
--
Jabber Id: iw9cmd_flavio@???
my blog: http://www.palug.net/Members/iw9cmd/pragmaticamente/