[NuovoLab] un po' di chiarezza su bolzaneto

Delete this message

Reply to this message
Autor: dario rossi
Data:  
Para: veritagiustiziagenova
CC: forumgenova, glf-list, Vittorio Agnoletto
Assunto: [NuovoLab] un po' di chiarezza su bolzaneto


Scusate,

ma vorrei fare un po' di chiarezza sulla sentenza di bolzaneto, su cui si sono sprecati i commenti, e ha scatenato gli inni di gloria di FFOO e Fascisti di varia natura.

Ovviamente non è una bella sentenza, ovviamente le pene sono miti, ovviamente molti la fanno franca (anche i condannati del resto la faranno comunque franca), ma una cosa questa sentenza sembra dircelo chiaramente, anche se l'ultima parola si potrà dire solo dopo la lettura delle motivazioni: A BOLZANETO CI FU VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI, e dunque non è vero, e bisogna rimandare al mittente tutte le dichiarazioni che non successe niente, salvo qualche abuso di pochi.



E' giusto e sacrosanto criticare le sentenza, ma non facciamole strumentalizzare nel senso opposto da chi di quelle violenze fu l'autore.

Per essere più chiaro vi allego il capo di imputazione n. 18, per il quale è stato condannato il solo Gugliotta, dirigente della polizia penitenziaria che a mio avviso costituisce il punto centrale e più importante di tutta la sentenza.

Il fatto che altri non siano stati condannati per lo stesso reato, vuol solo dire che non ci sono le prove (per il Tribunale) vi abbiano partecipato anche loro, ma non vuol dire, anzi allo stato pare accertato, che quei fatti non siano stati commessi. In ogni caso ogni valutazione definitiva senza la lettura della motivazione è prematura, e non è detto che non ci riservi delle sorprese.

Tanto per fare un esempio potrebbe anche esserci scritto (è molto probabile che sia così) che ci fu tortura, ma che si può condannare solo per abuso di ufficio perchè il reato di tortura non esiste, e per di più che si può condannare il solo gugliotta, perchè le prove emerse a carico delle responsabilità personali degli altri non sono sufficienti per renderli concorrenti nella turtura..

Dunque, in controtendenza con quanto si è letto a caratteri cubitali su tutti i giornali si può dire, anzi si deve dire, a mio avviso, che per il tribunale a Bolzaneto vi fu tortura. Resta l'amarezza per la mancata concessione dell'aggravante dei futili motivi, per le pene ridicole e per le assoluzioni, ma ero già amareggiato per la tenuità delle richieste di condanna dei PM, ulteriormente ridimensionate dal tribunale.

buona lettura

dario



DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA-III SEZIONE PENALE

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

estratto

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

                                                                                                             DICHIARA


..........GUGLIOTTA Antonio Biagio colpevole dei reati ascrittigli ai capi 18), esclusa la contestazione di cui alla lettera F.............

e CONDANNA

                                GUGLIOTTA Antonio Biagio alla pena di anni 5 di reclusione;




capo di imputazione 18:

gugliotta antonio

18) del reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. - 323 c.p. - 61 n. 1 e 5 c.p. - perche' con piu' azioni esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di piu' norme di legge, nella qualita' di pubblico ufficiale con il grado di Ispettore della Polizia Penitenziaria, con la qualifica ed incarico di responsabile della sicurezza del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di P.S. di Genova Bolzaneto, per motivi abietti e futili,

in violazione delle seguenti norme di leggi e regolamento:

- art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' "

- art. 8 comma 1 e art 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della liberta' personale

- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'

- art.3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n.848)

- art.27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana

sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA' FISICA e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fìsiche e morali poste in essere da appartenenti alle Forze dell'Ordine nella caserma di Bolzaneto e dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistente nelle offese alla dignita' della persona commesse nella caserma di Bolzaneto con conseguente maggiore difficolta' per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite ad opera di appartenenti alle forze dell'ordine)

a tutte le parti offese in stato di arresto presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa, con la conseguenza di una SOSTANZIALE COMPROMISSIONE dei DIRITTI UMANI FONDAMENTALI per le persone offese durante il periodo di permanenza presso la caserma di Bolzaneto,

con le seguenti condotte:

A) avere tollerato e consentito nella sua veste di Ispettore della Polizia Penitenziaria costantemente presente nella struttura e responsabile della sicurezza nella stessa (e conseguentemente avere omesso nella sua veste il controllo necessario ad impedire) che le persone ristrette presso il sito penitenziario provvisorio della caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a trattamento non conforme ad umanita', non rispettoso della dignita' umana, quindi umiliante inumano e degradante (violazione degli artt. 27 comma 3 Cost - art. 3 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - art. 1 comma 1 Legge 354/75 norme sull'ordinamento penitenziario - art. 1 comma 3 d.p.r. 230/2000 regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)

B) avere consentito, tollerato e non impedito (come avrebbe potuto e dovuto fare nella sua veste di Ispettore della Polizia Penitenziaria responsabile della sicurezza e dell'organizzazione dei servizi presso la Caserma), che le persone ristrette in Bolzaneto (in alcuni casi visibilmente ferite in conseguenza degli scontri di piazza) fossero costrette a subire trattamenti vessatori inumani e degradanti sia all'interno delle celle di pertinenza della Polizia Penitenziaria (ove le persone senza plausibile ragione e senza necessita' legata alla detenzione erano obbligate a mantenere per lungo tempo posizioni umilianti inumane e disagevoli), sia in quelle custodite dalla Polizia di Stato (ove personale della Polizia Penitenziaria si introduceva arbitrariamente), sia nel corridoio durante gli spostamenti e l'accompagnamento ai bagni (durante i quali le persone offese venivano derise ingiuriate colpite e minacciate senza alcuna ragione da personale che stazionava nel corridoio disposto in modo da formare due ali ai lati dello stesso) sia infine nei bagni stessi;

C) avere nella qualita' sopraindicata consentito e tollerato (e comunque non avere impedito che) le persone ristrette presso la caserma di Bolzaneto subissero umiliazioni, offese e insulti in riferimento alle loro opinioni politiche (quali "zecche comuniste" "bastardi comunisti, comunisti di merda" "ora chiama Bertinotti.." "te lo do io Che Guevara e Manu Chao", "Che Guevara figlio di puttana", bombaroli, "popolo di Seattle fate schifo"ed altre di analogo tenore), alla loro sfera e liberta' sessuale, e alle loro credenze religiose e condizione sociale (quali ebrei di merda, frocio di merda ed altre di analogo tenore), e fossero costretti ad ascoltare espressioni e motivi di ispirazione fascista contrariamente alla loro fede politica (quali ascolto obbligato del cellulare con suoneria costituita dal motivo "faccetta nera bella abissina", ascolto della filastrocca "un due tre viva Pinochet quattro cinque sei a morte gli ebrei", pronuncia da parte delle persone offese contro la propria volonta' di espressioni quali "viva il duce", "duce, duce" ed altre di analogo tenore), fossero infine costretti ad eseguire contro la loro volontà il saluto fascista, cosi' sottoponendo le persone offese ad un trattamento offensivo della loro liberta' morale, politica e religiosa (art. 1 commi 1 e 2 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo)

D) avere, nella sua qualita' gia' sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone anche della Polizia Penitenziaria all'interno della caserma in generale (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando -cosi' implicitamente incoraggiando-comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone offese)

E) avere, nella sua qualita' gia' sopra specificata, ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone appartenenti alle Forze dell'Ordine nel CORTILE immediatamente antistante gli scalini di accesso alla caserma di Bolzaneto (e quindi facilmente constatabile), comportamenti consistenti in percosse, minacce, sputi, risate di scherno, urla canzonatorie, insulti di ogni genere anche in riferimento alle condizioni sociali e alla fede politica che venivano rivolti, con evidente fine di disprezzo e di intimidazione, "a mo' di saluto" alle persone arrestate e/o fermate e condotte presso la caserma di Bolzaneto (ed. COMITATO di ACCOGLIENZA) e che venivano quindi cosi' sottoposte a profonda umiliazione morale e a trattamento non conforme al principio di rispetto della dignita' della persona umana, cosi' contribuendo con tale tolleranza (che ingenerava o poteva ingenerare negli esecutori materiali di tali gravi condotte a lui gerarchicamente sottoordinati un senso di impunità), quantomeno sotto il profilo psicologico, al clima di vessazione generale creatosi nella caserma di Bolzaneto

F) ASSOLTO PER IL CAPO F

G) avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggi amento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano nella caserma di Bolzaneto per la fase dall'immatricolazione sino alla effettiva traduzione agli istituti penitenziari di destinazione (ad esempio sottrazione e/o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), cosi' sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignita'.

In Genova-Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001