art. 93 della COSTITUZIONE ( Il Presidente del Consiglio e dei ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica).LEGGE 23 agosto 1988, n. 400 (indice)(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988 n. 214 - S.O. n. 86)DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI GOVERNO E ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. GLI ORGANI DEL GOVERNOArticolo 1Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la seguente formula:«Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione»...NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DELLA NAZIONE!(non si può,quindi,legiferare per interessi privati).Così chiediamo:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxIMPEACHMENT e DIMISSIONI del Presidente del Consiglio
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