[Forumlucca] GIOVEDI' 3 LUGLIO ORE 16 CONSIGLIO PROVINCIALE …

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Autor: Fabio
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Para: forumlucca
Asunto: [Forumlucca] GIOVEDI' 3 LUGLIO ORE 16 CONSIGLIO PROVINCIALE STRAORDINARIO SULL'INCENERITORE DELLA LUCART




AMBIENTE E FUTURO

Invita tutti i cittadini a partecipare al Consiglio Provinciale straordinario sul "Caso Lucart" che

si terrà GIOVEDI' 3 LUGLIO presso Palazzo Ducale a partire dalle ore 16.



La partecipazione popolare è estremamente importante per evitare che venga realizzato questo impianto che non solo creerebbe gravi pregiudizi per la salute e per l'ambiente ma che potrebbe fare da traino ad altri impianti simili che le altre industrie cartarie vorrebbero realizzare.



A tal proposito Ambiente e Futuro avanza una proposta a tutti i consiglieri provinciali che si riassume in un pronunciamento da parte del consiglio provinciale che impegni il presidente e la giunta ad adottare il "principio di precauzione" come previsto dall'articolo 3-Ter del DLGS 152/2006.



APPUNTI PER IL CONSIGLIO STRAORDINARIO SULLA LUCART.



Quali sono i poteri effettivi della Provincia e quindi che cosa può fare per evitare di assumere un mero "notarile" compito tecnico.



Ricordiamo che il DLGS n. 4 del 16 gennaio del 2008 "corregge" ed integra il DLGS 152/06 che aveva indebolito il ruolo programmatorio delle province e che con l'articolo 197 afferma che "alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale". Ciò non fa altro che richiamare il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare l'articolo 19 del DLGS 18 agosto/2000 n. 267 che al punto "g" recita tra le competenze "organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale". Ricordiamo che secondo la normativa non è prevista una pianificazione pubblica diretta per quanto riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali (quali quelli derivanti dai fanghi della LUCART) e che a proposito esiste dal 1997 solo un "piano offerta" ( e quindi non giuridicamente cogente) elaborato dalla Regione Toscana e mai approvato dalla provincia di Lucca. Tuttavia la problematica innescata dalla richiesta di realizzazione di un inceneritore per rifiuti speciali avanzata dalla LUCART chiama in gioco forme di smaltimento che se autorizzate costituirebbero un precedente da seguire anche per altre attività produttive a partire da quelle cartarie. CIO' FAREBBE EMERGERE UN VUOTO PIANIFICATORIO DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI CHE CONTRADDIRREBBE LA FUNZIONE DI "ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI" che invece è compito della provincia ;



ricordiamo anche che i fanghi derivanti dai processi di disinchiostrazione (aventi codice CER 03 03 05) non sono annoverati tra i materiali che il DM 5/02/98 consente di avviare a forme di recupero per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia e che anzi tale recupero è previsto (ai sensi degli articoli 31 e 33- le cosiddette "procedure semplificate") SOLO NELLE FORME DI RECUPERO DI MATERIA ( per conglomerati cementiti, laterizi, ripristini ambientali ecc). Non a caso l'azienda LUCART non ha fatto ricorso ai suddetti articoli proprio perché quello che l'azienda vuole realizzare TRATTASI NON DI IMPIANTO DI RECUPERO (per realizzare il quale sono previste le procedure semplificate) MA DI IMPIANTO DI SMALTIMENTO autorizzabile solo ai sensi degli ex art 26e 27 del DLGS 22/97 normalmente utilizzati per l'approvazione degli impianti previsti nelle pianificazioni dei piani provinciali di gestione degli RSU ( che innescano le "automatiche"varianti agli strumenti urbanistici comunali). Sappiamo bene che LUCART, nella richiesta di realizzazione del proprio impianto aveva fatto riferimento all'articolo 17 del DLGS 387/2003 inerente la realizzazione di impianti di trattamento delle "biomasse" MA CON LA LEGGE FINANZIARIA 2007 TALE ARTICOLO E' STATO CASSATO rimandando la materia ai riferimenti autorizzativi di cui prima.



In questo quadro in cui la provincia chiamata a garantire la propria competenza istituzionale di programmazione in merito a delicatissime questioni ambientali e sanitarie in cui , visto la complessità richiamata, gli interessi pubblici appaiono prevalenti ai seppur legittimi interessi privati





                                                   A NOSTRO AVVISO




L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA , ASSUMENDO GLI ARTICOLI 3-ter e 3 -quater del DLGS 152/06 cosi' come modificato con il DLGS n. 4 del 16/01/08 ( trattasi del principio dell'azione ambientale nel primo caso e del principio dello sviluppo sostenibile nel secondo caso),

ai sensi dell'articolo 174 del TRATTATO ISTITUTIVO DELL'UNIONE EUROPEA e dell'articolo 32 della Costituzione italiana PUO' ADOTTARE IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IMPEGNANDO IL PRESIDENTE E LA GIUNTA AD ESERCITARE UNA MORATORIA IN MERITO A QUALSIASI DECISIONE SUL PROGETTO in quanto le preoccupazioni espresse dalle comunità locali in merito agli aspetti sanitari, gli effetti negativi che tale progetto potrebbe comportare in un'area interessata da altri impianti quali l' ALCE di Fornoli, la LMI di Fornaci di Barga e da arterie interessate da notevole traffico nonché l'"effetto domino" che potrebbe derivare dall'autorizzazione di tale impianto che potrebbe legittimamente essere seguito da altri similari in un contesto in cui gli enti pubblici ben poco potrebbero fare per garantire la propria funzione di programmazione.



Nel caso in cui l'azienda volesse continuare il proprio iter accedendo a istanza di VIA la decisione di cui sopra automaticamente farebbe scattare la cosiddetta "OPZIONE ZERO" che blocca il progetto e che semmai valuta solo le soluzioni alternative. Tale atteggiamento vincolante anche sul piano tecnico e procedurale appare, come sopra accennato, del tutto coerente con gli strumenti legislativi a disposizione ed in particolare con l'articolo 3-ter che impegna gli enti pubblici a perseguire la tutela degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale atraverso interventi informati al PRICIPIO DI PRECAUZIONE E DI PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI. Poiché il progetto LUCART, visto la rilevanza del suo dimensionamento e gli effetti che potrebbe avere a breve e lungo termine è quantomeno da ritenersi oggetto di "incertezza" nella sua valutazione sanitaria ed ambientale poiché tra le sue emissioni non sarebbe possibile monitorare le cosiddette nanopolveri e poiché emetterebbe comunque sostanze riconosciute come cancerogene anche in piccole dosi come riconosciuto dall'OMS i cui effetti sulla salute umana sono oggetto di controverso dibattito, un approccio equilibrato NON PUO' NON CHIEDERNE O IL RITIRO DEFINITIVO O L'APPLICAZIONE DI UNA MORATORIA.









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