4 marzo 2008
La Corte europea dei diritti dell'uomo blocca l'espulsione di Nassin
Saady, il tunisino che l'Italia aveva deciso di espellere perché
sospettato di attività terroristica.
Per la Corte, sono concreti i rischi di tortura e di trattamenti
inumani che lo straniero potrebbe subire nel suo Paese.
Con una sentenza adottata all'unanimità, i diciassette giudici della
Gran Camera della Corte europea hanno stabilito che l'espulsione di
Nassin Saady dall'Italia verso il suo Paese, la Tunisia, se disposta,
violerebbe l'art. 3 della Convenzione che proibisce la tortura ed i
trattamenti inumani. Con la sentenza depositata il 28 febbraio la
Corte ha inoltre ingiunto all'Italia di pagare al ricorrente 8000 euro
per le spese di giustizia.
Il fatto.
Nassim Saadi, è un cittadino tunisino di 34 anni che vive a Milano con
la moglie cittadina italiana ed un figlio di otto anni. Era in
possesso di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Nell'ottobre del 2002 è stato arrestato per sospetta attività di
terrorismo internazionale in quanto accusato di aver commesso
attentati in altri Paesi, di falsificazione di documenti e di
ricettazione.
La contestazione iniziale è stata derubricata il 9 maggio 2005 dalla
Corte di Assise di Milano che lo ha condannato a quattro anni e sei
mesi di reclusione, riconoscendolo colpevole di associazione per
delinquere e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
La sentenza è stata impugnata dalla Procura e dall'imputato ed il
procedimento è attualmente pendente presso la Corte di Appello.
L'11 maggio 2005 il tribunale militare di Tunisi ha condannato Saadi
alla pena di venti anni in quanto riconosciuto colpevole di
partecipazione ad una organizzazione terroristica operante all'estero
in tempo di pace e di istigazione al terrorismo. La sentenza è stata
emessa in contumacia.
Dimesso dal carcere italiano il 4 agosto 2006, dopo quattro giorni il
Ministro dell'interno ha ordinato la sua espulsione verso la Tunisia
in applicazione della legge "Pisanu" in materia di contrasto del
terrorismo internazionale ed ha disposto il suo trattenimento presso
il CPT di Milano in attesa del suo allontanamento.
Durante il trattenimento Saadi ha presentato una richiesta di asilo
politico rigettata il 14 settembre 2006. Lo stesso giorno ha inoltrato
alla Corte europea un'istanza per sospendere l'esecuzione
dell'espulsione. La Corte, ai sensi dell'art. 39 del suo regolamento,
ha richiesto al Governo italiano di sospendere il provvedimento.
Le Autorità italiane, dopo aver tentato inutilmente di espellere Saadi
verso la Francia, lo hanno rilasciato in attesa della definizione del
procedimento davanti alla Corte europea.
Il 29 maggio 2007 l'Ambasciata italiana in Tunisi ha chiesto al
Governo tunisino copia della sentenza di condanna e l'assicurazione
diplomatica che, qualora espulso verso la Tunisia, Saadi non sarebbe
stato assoggettato ad alcun trattamento contrario all'articolo 3 della
Convenzione europea e che il suo processo sarebbe stato revisionato.
Il Ministero degli affari esteri tunisino ha risposto nel luglio 2007,
con una nota verbale, che avrebbe accettato il trasferimento del
condannato una volta confermata la sua cittadinanza, che la
legislazione tunisina garantisce i diritti dei detenuti e che la
Tunisia aderisce ai trattati ed alle convenzioni internazionale in
materia.
La Corte europea, pur riconoscendo il diritto dello Stato italiano ad
adottare ogni misura idonea per contrastare il terrorismo
internazionale, ha accolto il ricorso di Saadi ritenendo prevalente la
natura "assoluta" dell'articolo 3 della Convenzione.
La Corte, dopo aver precisato che non è possibile effettuare un
bilanciamento tra il diritto di una persona a non essere assoggettata
a trattamenti inumani ed il diritto della collettività ad allontanare
dal suo territorio una persona pericolosa, ha preso in esame la
situazione dei diritti umani in Tunisia. Questa, stando ai rapporti
dell'Osservatorio per i Diritti Umani, di Amnesty International, e
confermati dal Dipartimento di Stato degli USA, risulta
particolarmente critica a causa di numerosi casi di tortura inflitta a
persone accusate di terrorismo. I rapporti in questione infatti
parlano di pratiche consistenti nell'appendere al soffitto le persone,
somministrazione di elettroshock, immersione della testa in acqua,
percosse e bruciature provocate con le sigarette, minacce di stupro,
tutte impiegate per ottenere confessioni.
Per questi motivi la Corte, considerato come questa situazione non sia
stata smentita dal Governo italiano che non ha prodotto alcun
documento idoneo a contestare la veridicità dei rapporti e che,
nonostante le Autorità tunisine abbiano dato assicurazione in via
diplomatica circa il rispetto dei diritti dei detenuti, il rischio di
subire trattamenti inumani e torture da parte di Saadi è reale, ha
stabilito che la decisione di allontanamento, qualora effettivamente
eseguita, determinerebbe una violazione dell'articolo 3 della
Convenzione.
(Red.)
http://immigrazioneoggi.it/daily_news/2008/marzo/04_1.html
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"Non vedo nessun Dio quassù"
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(Piergiorgio Bellocchio)
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