[movimenti.bicocca] nuovo regolamento per concorsi per ricer…

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Szerző: Tommaso Vitale
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Címzett: ML movimenti Bicocca
Tárgy: [movimenti.bicocca] nuovo regolamento per concorsi per ricercatori


Inizio messaggio inoltrato:

> Da: "Segreteria Ais" <segreteria.ais@???>
> Data: 11 dicembre 2007 16:50:39 GMT+01:00
> A: <"Undisclosed-Recipient:;"@???>
> Oggetto: CUN 50 - da Frudà
>
> CUN 50 - da Frudà
> Roma, 10.12.2007
>
> URGENTE
>
> Oggetto: nuovo regolamento per concorsi per ricercatori
>
> Cari Colleghi,
> Vi informo che è stato emanato in data 7.12.2007 dal Ministro, il
> nuovo regolamento per concorsi per ricercatori.
> Vi trascrivo qui di seguito il testo. Vi allego, inoltre, lo stesso
> in formato word.
> Ritengo sia prudente attendere la pubblicazione in Gazzetta
> Ufficiale, che viene data come imminente.
> Allo stato sulla base dell’art. 1 il regolamento “si applica a
> tutti i concorsi a posto di ricercatore banditi dalle Università
> successivamente alla data della sua emanazione”.
> Sulle varie fasi istruttorie di merito e sui rilievi e le
> osservazioni CUN rinvio alle precedenti news che sull’argomento vi
> ho trasmesso mesi addietro, in concomitanza con la questione
> settori disciplinari/macro-settori.
> Cari saluti.
>
> Luigi Frudà
>
> ______________________________
>
> Il Ministro dell’Università e della Ricerca
>
> Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi per
> ricercatore universitario, ai sensi dell’art. 1, comma 647, della
> legge 27 dicembre 2006, n. 296
>
> Il Ministro dell’Università e della Ricerca
> VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
> “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
> dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato
> dal decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, recante “Disposizioni
> urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
> del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito, con
> modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 266;
> VISTO l’articolo 1, commi 647 e 648, della legge 27 dicembre 2006,
> n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
> annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
> VISTO l’articolo 3 del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147,
> convertito in legge 25 ottobre 2007, n. 176;
> VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
> VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea 2005/251/CE
> dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e
> un Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori;
> SENTITO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso
> nell’adunanza del 22 maggio 2007;
> SENTITO il parere della Conferenza dei rettori delle università
> italiane, espresso nell’adunanza del 24 maggio 2007;
> UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
> consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19 novembre
> 2007;
> VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
> ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400
> del 1988 (nota del ……, n. …….), così come attestata dalla
> Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del ……, n. …..;
>
> ADOTTA
> il seguente regolamento:
> Art. 1
> (Ambito di applicazione)
> 1. Il regolamento disciplina, in attesa della riforma dello stato
> giuridico dei ricercatori universitari, le modalità di svolgimento
> dei relativi concorsi, ai sensi dell’articolo 1, comma 647, della
> legge 27 dicembre 2006, n. 296, e si applica a tutti i concorsi a
> posti di ricercatore banditi dalle università successivamente alla
> data della sua emanazione.
> Art. 2
> (Bandi di concorso)
> 1. I rettori delle università, previa deliberazione degli organi
> accademici competenti, bandiscono con proprio decreto i concorsi
> per la copertura dei posti disponibili di ricercatore, riferendoli
> ad aggregati di settori scientifico-disciplinari affini, di seguito
> indicati con il termine “macro-settori”, individuati con decreto
> del Ministro dell’università e della ricerca, di seguito
> “Ministro”, sentito il Consiglio universitario nazionale.
> 2. Il decreto contenente il bando di concorso attesta il rispetto
> dei limiti di spesa di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 7
> dicembre 1997, n. 449 e all’articolo 1, comma 105, della legge 30
> dicembre 2004, n. 311.
> 3. I bandi di concorso sono raggruppati ogni anno in due sessioni
> concorsuali nazionali e sono emanati dai rettori entro i termini
> perentori rispettivamente del 31 maggio e del 30 novembre. La
> scadenza del termine per la presentazione della domande di cui ai
> bandi di ciascuna sessione, indipendentemente dalla data di
> emanazione, è fissata al 31 luglio o,
> rispettivamente, al 31 gennaio successivi. Nella stessa sessione
> una università non può bandire differenti concorsi per lo stesso
> macro-settore.
> 4. I bandi di concorso sono pubblicati dalle università sul proprio
> sito istituzionale, ai sensi dell’articolo 53 del decreto
> legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, per avviso, sulla Gazzetta
> Ufficiale, nonché comunicati al Ministero, entro il termine
> perentorio di dieci giorni dall’emanazione. Il Ministero
> dell’università e della ricerca, di seguito “Ministero”,
> rispettivamente entro il 10 giugno e il 10 dicembre, cura la
> pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito web di un
> avviso contenente l’elenco di tutti i bandi di concorso della
> sessione, indicando per ognuno un codice di identificazione,
> l’università, i macro-settori di riferimento e il numero dei
> posti banditi per ciascun macro-settore.
> 5. Il bando di concorso prevede un distinto procedimento
> concorsuale per ciascuno dei macro-settori nei quali sono banditi i
> posti. Per uno o più posti del medesimo procedimento concorsuale
> l’università può richiedere nel bando uno specifico profilo
> scientifico, espresso esclusivamente mediante l’indicazione di
> settori scientifico-disciplinari di riferimento facenti parte del
> macro-settore, nel numero massimo di due per ciascun profilo.
> 6. Il Ministero, sentita la Conferenza dei rettori delle università
> italiane, predispone una procedura telematica, accessibile alle
> università interessate, per la presentazione da parte dei
> concorrenti, in formato elettronico, delle domande di
> partecipazione ai concorsi, dei curricula scientifici e didattici,
> delle lettere di presentazione, delle pubblicazioni scientifiche e
> dell’eventuale documentazione di cui all’articolo 4, comma 2. Ad
> ogni concorrente è attribuito un codice di identificazione
> personale che, per i concorrenti italiani, coincide con il codice
> fiscale. Nella medesima sessione non è ammesso presentare domanda
> di partecipazione a più di cinque bandi di concorso.
> 7. Nel caso in cui il bando indica specifici profili scientifici
> per uno o più posti, ciascun concorrente indica il profilo o i
> profili per i quali intende concorrere.
> 8. Ciascun procedimento concorsuale si conclude entro sessanta
> giorni dalla data di trasmissione dei giudizi degli esperti
> revisori di cui all’articolo 6, comma 5, non considerando il mese
> di agosto. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non
> più di trenta giorni, il termine per la conclusione del
> procedimento per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal
> presidente della commissione di cui all’articolo 3, comma 1.
>
> Art. 3
> (Commissioni giudicatrici)
> 1. Per ciascun procedimento concorsuale il rettore nomina una
> commissione giudicatrice, di seguito denominata “commissione”.
> 2. La commissione, in cui devono essere rappresentati entrambi i
> generi, è composta da sei membri, dei quali tre professori di ruolo
> della stessa università che ha bandito il concorso o di altre
> università, designati, in rappresentanza dell’ateneo, dal senato
> accademico, che nomina altresì tra loro il presidente, e tre
> professori di ruolo afferenti al macro-settore interessato,
> designati dalle strutture didattiche e scientifiche dell’ateneo
> con modalità stabilite autonomamente da ciascuna università.
> 3. La partecipazione alle commissioni costituisce obbligo
> d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
> I componenti delle commissioni sottoscrivono una dichiarazione di
> adesione al codice deontologico dell’università, ove predisposto,
> e sono comunque tenuti al segreto d’ufficio secondo le norme
> vigenti.
> 4. Ai fini della valutazione dei concorrenti costituiscono elementi
> di giudizio della commissione:
> a) i titoli preferenziali di cui all’articolo 4, nella misura non
> inferiore al 30 per cento e non superiore al 40 per cento del
> punteggio attribuibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera
> a);
> b) i giudizi sulla qualità della produzione scientifica di ciascun
> concorrente espressi dagli esperti revisori di cui all’articolo 5;
> c) i curricula scientifici e didattici, comprensivi dei titoli
> scientifici e didattici;
> d) le lettere di presentazione di ciascun concorrente, fino ad un
> massimo di tre, sottoscritte da esperti esterni all’ateneo;
> e) i giudizi sulla prova seminariale di cui all’articolo 7, comma 3.
>
> Art. 4
> (Titoli preferenziali)
> 1. Sono considerati titoli preferenziali nei procedimenti concorsuali:
> a) il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo
> riconosciuto equipollente, anche conseguito all’estero;
> b) l’aver svolto per almeno quarantotto mesi, anche non
> consecutivi, dopo la laurea specialistica/magistrale ovvero dopo la
> laurea dell’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3
> novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una
> delle seguenti categorie:
> 1) titolari degli assegni di ricerca di cui all’articolo 51, comma
> 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
> 2) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;
> 3) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e
> continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di
> ricerca;
> 4) titolari, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti
> ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani.
> 2. Il possesso dei titoli preferenziali di cui al comma 1 è
> autocertificato da ciascun concorrente, ai sensi del decreto del
> Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Coloro che
> hanno conseguito all’estero un titolo equivalente al dottorato di
> ricerca sono tenuti a documentare il percorso formativo seguito ai
> fini del riconoscimento di equipollenza di cui al comma 1, lettera a).
> 3. La commissione, in sede di valutazione dei titoli di cui al
> comma 1 valuta contestualmente la sussistenza delle eventuali
> equipollenze, ai soli fini della partecipazione allo specifico
> procedimento concorsuale.
>
> Art. 5
> (Esperti revisori)
> 1. Per la valutazione esterna dei concorrenti l’Agenzia nazionale
> di valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR)
> costituisce e aggiorna ogni anno due liste di esperti revisori,
> tenendo conto dei loro curricula e delle loro pubblicazioni
> scientifiche dell’ultimo quinquennio.
> 2. La prima lista è composta da professori di prima o di seconda
> fascia di università italiane e da dirigenti di ricerca o primi
> ricercatori degli enti pubblici di ricerca italiani; la seconda
> lista è composta da studiosi di alta qualificazione, impiegati
> stabilmente presso università o enti di ricerca stranieri o
> internazionali. Le due liste sono articolate nei settori
> scientifico-disciplinari di competenza degli interessati, indicando
> eventualmente parole chiave in riferimento alla loro specifica
> attività di ricerca.
> 3. Il Ministero, per ciascun procedimento concorsuale di cui
> all’articolo 2, comma 5, sottopone per via telematica la
> documentazione presentata dai concorrenti al giudizio di sei
> esperti revisori, che non possono essere in ruolo presso l’ateneo
> interessato.
> 4. I nominativi di due degli esperti revisori sono individuati
> mediante sorteggio dalla prima lista di cui al comma 2, ristretta
> ai componenti afferenti al macro-settore di riferimento del
> procedimento concorsuale.
> 5. Nel caso in cui per uno o più posti il bando prevede i profili
> di cui all’articolo 2, comma 5, gli altri quattro esperti revisori
> sono individuati per ciascun profilo mediante sorteggio di due
> nominativi da ciascuna delle due liste di cui al comma 2, ristrette
> ai componenti afferenti al settore o ai settori scientifico-
> disciplinari di riferimento del profilo.
> 6. Nel caso in cui per uno o più posti non sia richiesto alcun
> profilo, la procedura di individuazione dei quattro esperti
> revisori è la medesima di cui al comma 5, salvo che le liste di cui
> al comma 2 sono ristrette ai componenti afferenti al macro-settore
> di riferimento dei posti.
> 7. Nel caso in cui non sia possibile reperire nella seconda lista
> di cui al comma 2 esperti revisori per i profili richiesti, si
> prescinde dal loro contributo.
>
> Art. 6
> (Valutazione esterna dei concorrenti)
> 1. Ciascuno degli esperti revisori, separatamente ed
> indipendentemente, trasmette per via telematica al Ministero, entro
> il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dall’effettiva
> disponibilità della documentazione, un parere contenente un
> giudizio circostanziato e analitico sulla qualità della produzione
> scientifica presentata da ciascuno dei concorrenti, riassunto
> comunque in un voto complessivo intero o semi-intero da 0 a 4. Nel
> caso in cui i concorrenti sono più di venti, il termine è portato
> a sessanta giorni.
> 2. Il giudizio concerne le pubblicazioni scientifiche, o altre
> tipologie di prodotti scientifici, presentate a loro scelta dai
> concorrenti, con particolare riguardo al valore, all’originalità,
> all’intensità, alla continuità della loro produzione
> scientifica, al contributo individuale dato dal concorrente e alla
> diffusione nazionale e internazionale dei risultati.
> 3. Gli esperti revisori mantengono la massima riservatezza nello
> svolgimento dell’incarico loro affidato e sono tenuti al rispetto
> del segreto d’ufficio e all’obbligo di astensione, secondo le
> norme vigenti. Il Ministero garantisce il mantenimento della
> segretezza dei nominativi degli esperti revisori e dell’anonimato
> dei giudizi espressi fino alla conclusione del procedimento
> concorsuale, anche nei confronti dei componenti della commissione
> giudicatrice.
> 4. Gli esperti revisori che non concludono l’incarico entro il
> termine previsto sono esclusi dalle liste di cui all’articolo 5,
> comma 2, e non possono esservi inclusi per i successivi tre anni.
> Nel caso in cui, decorsi i termini di cui al comma 1, non risultino
> espressi i giudizi di almeno cinque esperti revisori, il Ministero
> procede ad ulteriori sorteggi.
> 5. I giudizi espressi dagli esperti revisori sono trasmessi dal
> Ministero alla commissione giudicatrice.
> Art. 7
> (Valutazione interna dei concorrenti)
> 1. La commissione, ricevuti i giudizi degli esperti revisori,
> formula e rende pubblica una graduatoria temporanea per ciascun
> profilo, assegnando ad ognuno dei concorrenti un punteggio dato
> dalla media dei voti complessivi assegnati dagli esperti revisori.
> Da tale graduatoria sono comunque esclusi definitivamente i
> concorrenti che hanno riportato un punteggio inferiore o eguale a 2.
> 2. Per ciascun profilo la commissione prepara una lista ristretta
> di concorrenti formata da coloro che si trovano nel quarto
> superiore della graduatoria di cui al comma 1, compresi gli
> eventuali ex aequo. Per determinare il numero dei concorrenti della
> lista ristretta, si calcola un quarto del numero dei componenti
> della graduatoria, arrotondato all’intero superiore. Nel caso in
> cui la lista così determinata contenga un numero di concorrenti
> inferiore al doppio del numero dei posti banditi aumentato di due,
> si aggiungono altri concorrenti in ordine di graduatoria fino a
> raggiungere tale valore o fino all’esaurimento della graduatoria.
> 3. I concorrenti inclusi nella lista ristretta tengono un seminario
> pubblico sui risultati da essi stessi ritenuti più interessanti e
> significativi della propria ricerca. La commissione valuta la
> padronanza delle conoscenze e delle metodologie scientifiche,
> nonché le capacità espositive e comunicative di ciascun concorrente.
>
> Art. 8
> (Graduatoria finale e presa di servizio)
> 1. La commissione:
> a) attribuisce a ciascun concorrente della lista ristretta, sulla
> base degli elementi di giudizio di cui all’articolo 3, comma 4, un
> punteggio da 0 a 10, ottenuto facendo la media dei voti assegnati
> da ciascun membro della commissione; i membri della commissione
> possono assegnare voti interi o semi-interi da 0 a 10, tenuto conto
> del limite di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a);
> b) redige la graduatoria finale per ciascun profilo, procedendo,
> per gli eventuali casi di punteggi ex aequo, con votazione a
> maggioranza dei membri della commissione. In caso di parità,
> prevale il voto del presidente.
> 2. Il rettore, accertata la regolarità degli atti, approva la
> graduatoria per ciascun profilo e nomina in ruolo il vincitore o i
> vincitori dei relativi posti banditi. I vincitori dei concorsi di
> ciascuna delle sessioni di cui all’articolo 2, comma 3, prendono
> servizio rispettivamente il 1 marzo e il 1 settembre successivi; in
> caso contrario, decadono dalla nomina senza necessità di ulteriori
> provvedimenti, fatto salvo il caso che gli interessati abbiano
> prodotto documentata istanza per ritardare motivatamente la presa
> di servizio in dipendenza dalla conclusione di propri impegni
> lavorativi in corso.
> 3. Nel caso in cui uno o più vincitori rinunciano alla nomina o
> decadono, il rettore, entro il termine perentorio di trenta giorni,
> decorrenti dalla ricezione dell’atto di rinuncia e del prodursi
> della decadenza, può nominare in ruolo i concorrenti che seguono
> nell’ordine della graduatoria.
> 4. Salvo quanto previsto dal comma 3, i concorrenti non vincitori,
> ancorché collocati in graduatoria, non acquisiscono alcuna
> idoneità né alcun diritto in ordine all’immissione in ruolo
> nelle università.
>
> Art. 9
> (Ripartizione delle risorse per il reclutamento straordinario di
> ricercatori)
> 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 648, della
> legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro i limiti previsti dal comma
> 650 del medesimo articolo, il Ministro procede alla assegnazione
> alle università delle risorse finanziarie del piano di reclutamento
> straordinario per la copertura di nuovi posti di ricercatore
> secondo i seguenti criteri:
> a) per una quota massima del venti per cento dei posti disponibili,
> le risorse relative sono assegnate in parti eguali agli atenei che
> occupano le prime dieci posizioni nella graduatoria complessiva
> approntata dall’Agenzia nazionale di valutazione
> dell’università e della ricerca sulla base della valutazione
> periodica nazionale dell’attività di ricerca delle università
> relativamente a ciascuna area scientifico-disciplinare;
> b) per la quota residua le risorse sono assegnate agli atenei sulla
> base del numero totale degli studenti dei corsi di dottorato di
> ricerca, dei titolari degli assegni di ricerca di cui all’articolo
> 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei posti di
> ricercatore a tempo determinato coperti presso l’ateneo nel
> triennio 2004-2006.
> 2. L’attribuzione delle risorse relative ai posti del contingente
> straordinario procede, fino a concorrenza di quanto spettante a
> ciascuna università secondo i criteri di cui al comma 1, mediante
> l’assegnazione, a ciascun ateneo e per ogni sessione, delle
> risorse relative ad un numero di posti del contingente
> straordinario pari al numero dei posti effettivamente banditi
> dall’ateneo a valere sul proprio bilancio.
> 3. Le risorse di cui al comma 1 sono effettivamente versate alle
> università con decorrenza dalla data di presa di servizio dei
> vincitori.
>
> Art. 10
> (Norme transitorie)
> 1. Fino all’effettiva operatività dell’ANVUR le due liste di
> cui all’articolo 5, comma 2, sono curate dal Comitato per
> l’indirizzo e la valutazione della ricerca (CIVR). In prima
> applicazione la prima lista è composta da tutti i professori di
> prima fascia di università italiane e i dirigenti di ricerca degli
> enti pubblici di ricerca italiani che hanno inviato il loro
> curriculum con l’elenco delle pubblicazioni dell’ultimo
> quinquennio.
> 2. Fino all’effettiva operatività dell’ANVUR la graduatoria di
> cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), è approntata dal
> Comitato per l’indirizzo e la valutazione della ricerca (CIVR)
> sulla base della valutazione triennale della ricerca (VTR)
> 2001-2003, o di altra valutazione successiva, ove esistente,
> relativamente a ciascuna area scientifico-disciplinare.
> Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
> nlla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
> italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
> farlo osservare.
> Roma,
> IL MINISTRO
>
> ___________________________
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