[Cm-milano] strisce pedonali: sì o no?

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Autore: Eugenio Galli
Data:  
To: cm-milano
CC: icx
Oggetto: [Cm-milano] strisce pedonali: sì o no?
Ciao Ambrogio,

Per quanto mi risulti, la giurisprudenza citata non può ritenersi né
costante né prevalente.
Il nostro non è un Paese di common law, con l'autorità vincolante del
precedente giurisprudenziale, e quella riportata è una sentenza del
giudice di pace di dieci anni fa... sarei cauto nel prenderla come oro
colato.

L'articolo 3 comma 1° nr. 3 Codice della Strada definisce ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE: quella "parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed
organizzata, sulla quale i PEDONI in transito dall'uno all'altro lato
della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.". Ciò significa
che il pedone, nell'atto di attraversamento di tale parte a lui dedicata,
ha il diritto di precedenza sul veicolo sopraggiungente.

Gli attraversamenti CICLABILI esistono ma non coincidono necessariamente
con quelli pedonali: la bici sulla strada (anzi, nel codice della strada),
è formalmente considerata un veicolo, non un pedone.
Gli attraversamenti ciclabili sono definiti con una segnaletica
orizzontale a quadrotti bianchi e da una segnaletica verticale associata.

Quindi, dal punto di vista formale, in caso di attraversamento in bici su
strisce pedonali, il comportamento più corretto è quello di scendere dalla
bici accompagnandola a mano.
Se guardiamo poi alle prassi in uso (cioè ai comportamenti concreti) è
frequente vedere ciclisti che attraversano sulle strisce pedonali. Anche
io sono tra quelli, in alcuni casi. E' un modo per sentirsi più sicuri.
Vi è però chi lo fa in modo prudente ed attento (ossia rispettando e dando
la precedenza ai pedoni e prestando attenzione al fatto che i veicoli
sopraggiungenti lo abbiano visto e rallentino).
Altri, invece, procedono spediti e senza prestare attenzione né alle
macchine né ai pedoni.
E qui cominciano i problemi. Soprattutto in caso di incidente.

Io penso che se vogliamo contribuire a rendere più civile questa città
(almeno per quel che riguarda l'insicurezza stradale e l'aggressività che
sulle strade si percepisce ogni giorno) dobbiamo essere ad un tempo
rigorosi e fermi nelle nostre legittime pretese e rivendicazioni, ma anche
responsabilizzati rispetto ai nostri doveri.

Un saluto
Eugenio Galli (presidente Fiab CICLOBBY onlus)


cm-milano@??? su domenica 21 ottobre 2007 alle 14.00 +0000 ha
scritto:
>From: "icx@???" <icx@???>
>Subject: [Cm-milano] Azzeccarbugli
>To: "critical mass milano - crew :::
>    http://www.inventati.org/criticalmass/    ::: la rivoluzione non sara'
>    motorizzata !!!" <cm-milano@???>
>Message-ID: <78.12.238.177.482977997.1192905021@???>
>Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1

>
>le strisce pedonali o anche strisce pedalali ?
>
>
>è possibile attraversare sulla bici sulle strisce pedonali ?
>
>
>da
>http://www.ciclobby.it/ciclobby/index.php?action=view_article&id=13&module=articlemodule&src=%40random458ee6f960e0d
>
>sembrerebbe di si
>    
>
>Giudice di pace - Sez. VI civ. - n. 4250/1996
>
>
>Giudice di pace - Sez. VI civ. n. 4250 - decisione19 ottobre 1996, est.
>Fux
>Crocevia - Avvicinamento - Mancata moderazione della velocità
>dell’autoveicolo - Investimento di ciclista che pedalando attraversa le
>strisce pedonali - Colpa dell’autoveicolo - Sussiste - Concorso colposo
>del ciclista - Insussistenza - Liquidazione sinistro - Debito di valore -
>Sussiste - Rivalutazione ed interessi - Ammissibilità.
>L’autoveicolo che - approssimandosi a un crocevia senza moderare la
>velocità ex art. 141 3° co. Cod. Strad. - investe un ciclista, che
>pedalando sulla bicicletta attraversa la carreggiata sulle strisce
>pedonali ex art. 182 Cod. Strad. e 377 del Regolamento Cod. Strad.,
>risponde del sinistro per suo esclusivo fatto colposo.
>Non sussiste concorso colposo dell’investito, in quanto l’art. 377 Regol.
>Cod. Strad. stabilisce che il ciclista debba attraversare la strada
>tenendo il veicolo a mano solo nei casi di attraversamento con traffico
>particolarmente intenso o quando le circostanze lo richiedono.
>“Quantum”: per l’inabilità temp. tot. L. 2.000.000.= (L. 100.00.= x 20
>gg.), inab. parz. L 1.000.000.=, biologico del 4% età 37 anni L.
>6.232.000.= (L. 7.600.000.= x coeff. età 0.820), danno morale L.
>4.616.00.=, oltre rivalutazione ed interessi di tale somma dalla data del
>sinistro alla data della sentenza in quanto trattasi di debito di valore.



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