Re: [NuovoLab] Assistenza spirituale (cattolica) all'interno…

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Autor: maanu\@libero\.it
Data:  
Para: forumgenova
Asunto: Re: [NuovoLab] Assistenza spirituale (cattolica) all'interno delleForze Armate
grazie!!!!
manuela


> cara manuela, sono stato informato che esiste gia' un disegno di legge...lo
> allego per conoscenza.
> edoardo magnone
>
> -------------------------------------------------
>
> Legislatura 15º - Disegno di legge NLegislatura 15º - Disegno di legge N.
> 1396Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1396
>
> SENATO DELLA REPUBBLICA
>
>       ———– XV LEGISLATURA ———–

>
> N. 1396
>
> DISEGNO DI LEGGE
>
> d’iniziativa dei senatori SILVESTRI, DONATI, PALERMI e RIPAMONTI
>
> COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2007
>
> ———–
>
> Disciplina dell’assistenza spirituale alle Forze armate
> e abolizione della figura dei cappellani militari
>
> ———–
>
> Onorevoli Senatori. – I temi della pace e della guerra coinvolgono un numero
> sempre più grande di coscienze in un dibattito civile, politico e sociale di
> grande respiro. Molte le angolature scelte per affrontare un tema così vasto e
> coinvolgente come la pace dai più disparati soggetti. Tra questi l’associazione
> cattolica Pax Christi ha posto con sempre maggior forza il tema dei cappellani
> militari. Un tema che ha visto coinvolto nel dibattito anche il Pontefice
> Benedetto XVI, col suo discorso al «V convegno degli ordinariati militari»
> svolto nella Sala Clementina il 26 ottobre scorso.
>
>     Pax Christi già da tempo ha sollevato la questione dei cappellani militari.
> A Barbiana il 26 giugno 1997, in occasione del trentesimo anniversario della
> morte di don Lorenzo Milani, l’associazione cattolica rilanciava il dibattito
> non per togliere valore al servizio di assistenza spirituale alle forze armate,
> ma per rendere i cappellani militari più liberi, senza privilegi e senza
> stellette. Le stesse argomentazioni di allora assumono ancor più valore oggi
> alla luce dei cambiamenti già intervenuti, come l’abolizione della leva
> obbligatoria, la professionalizzazione dell’esercito composto da volontari, il
> coinvolgimento dei soldati italiani in vari territori di guerra, i nuovi e
> sempre più micidiali sistemi d’arma utilizzati e in fase di studio.
>     Perché non scegliere anche per i cappellani nell’esercito un ruolo di
> presenza sul modello della Polizia di Stato o degli istituti penitenziari, dove
> i cappellani non sono inquadrati nella struttura? Insomma, un ministero di
> accompagnamento spirituale ma libero dalle stellette, libero dal lauto
> stipendio e dai privilegi dovuti al fatto che si è parte di una gerarchia
> militare. Un ordinario militare con il grado di generale forse è un po’ troppo!
> Sarebbe come equiparare ai più alti gradi dirigenziali della Polizia di Stato o
> ai direttori delle carceri o ai primari degli ospedali i preti che offrono in
> quelle strutture pubbliche un servizio di assistenza spirituale, ora svolto
> peraltro senza oneri per lo Stato. «Perché allora non tornare ad essere preti
> come gli altri, inseriti in una diocesi come le altre? Perché affidare la cura
> pastorale dei militari alla parrocchia nel cui territorio sorge la caserma?»,
> si domanda retoricamente Pax Christi.
>     Nella storia la figura del cappellano militare non sempre è stata inquadrata
> militarmente, tanto meno com’è oggi con legge dello Stato italiano, equiparato
> di rango addirittura ai più alti gradi di ufficiali. Alla nascita dello Stato
> unitario nel 1878 fu completamente eliminata la funzione dei cappellani
> militari; nel 1922 il loro servizio fu di nuovo soppresso, tranne quello per la
> raccolta delle salme dei caduti in guerra e la sistemazione dei cimiteri di
> guerra affidati a poche unità di cappellani militari. Con un successivo
> provvedimento legislativo fu istituito un contingente permanente di cappellani
> militari in tempo di pace, circoscrivendone la presenza religiosa a ospedali e
> carceri militari con il divieto della presenza nelle caserme. Anche nelle
> formazioni partigiane, sacerdoti cattolici prestarono la loro opera di
> assistenza spirituale, come attività volontaria priva di configurazione
> giuridica.
>     Con l’entrata in vigore della Costituzione e del suo articolo 7, i rapporti
> tra Stato e Santa Sede vengono regolati attraverso accordi che prevedono
> procedimenti di revisione bilaterale senza necessità di revisioni
> costituzionali. È questo il caso dell’accordo tra la Repubblica italiana e la
> Santa sede del 18 febbraio 1984 che, tra l’altro all’articolo 11 stabilisce:
> «La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle forze armate, alla
> polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o
> di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non
> possano dar luogo ad alcun impedimento nell’esercizio della libertà religiosa e
> nell’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici».
>     Sulla base dell’accordo, dal maggio 1985 a tutt’oggi sono state prodotte
> tredici intese attuative dell’Accordo stesso: una legge e un decreto del
> Presidente della Repubblica sul tema della riforma degli enti e beni
> ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero; uno scambio di note
> volte alla definizione di nomine ecclesiastiche; un decreto del Presidente
> della Repubblica relativo alle feste religiose; sette relativi all’insegnamento
> della religione cattolica; uno relativo all’assistenza spirituale al personale
> cattolico della Polizia di Stato e infine uno relativo ai beni culturali.
>     È tempo ormai in una società in grande movimento, nel pieno di un’epoca
> contrassegnata da profonde trasformazioni sociali, immense trasmigrazioni di
> umanità dal sud al nord del mondo, con tutto un portato relativo al
> rimescolamento di culture, costumi, religioni ed inevitabili tensioni che
> contagiano tutti i settori della società civile, di offrire risposte sempre più
> aderenti alle esigenze delle nuove realtà che ci troviamo a vivere. Ed è proprio
> questo il fine del presente disegno di legge che intende disciplinare,
> innovandolo e allargandolo, il concetto stesso di assistenza spirituale alle
> Forze armate dello Stato arricchendolo del contributo delle confessioni
> religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati secondo i principi
> dell’articolo 8 della Costituzione.
>     Il disegno di legge si compone di due articoli. Con il primo si definisce il
> servizio di assistenza spirituale alle Forze armate assicurandolo e
> disciplinandolo secondo i principi costituzionali. Le norme relative alle
> intese e agli accordi bilaterali non devono comportare oneri a carico dello
> Stato italiano, similmente a come già oggi avviene negli ambiti della Polizia
> di Stato, degli agenti penitenziari e per l’assistenza spirituale prodigata
> negli ospedali e nei luoghi di cura. La legge 1º giugno 1961, n. 512, viene
> abrogata, prevedendo norme di salvaguardia per gli ecclesiastici già nominati
> secondo le norme in vigore.
>     L’articolo 2 è una delega al Governo al fine di regolare, in tempi certi,
> attraverso norme transitorie i rapporti giuridici, i trattamenti economici e
> previdenziali del personale dell’ordinariato militare, garantendone i diritti
> quesiti e le forme di protezione previste dall’ordinamento italiano,
> utilizzando a tali fini quota parte del Fondo per il sostentamento del clero.
> Le risorse rese disponibili dall’abrogazione della legge n. 512 del 1961
> andranno finalizzate ad iniziative in favore della pace e al sostegno delle
> associazioni onlus che operano nel campo della pace e della lotta alla povertà
> nel mondo, attraverso l’emanazione di atti amministrativi che entreranno in
> vigore se approvati con il parere favorevole dei due terzi dei componenti delle
> Commissioni parlamentari competenti.

>
> DISEGNO DI LEGGE
> Art. 1.
>
>     1. Il servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato,
> istituito per integrare la formazione spirituale delle Forze armate stesse è
> assicurato e disciplinato da norme basate, per ciò che attiene la religione
> cattolica sulle intese tra la Repubblica italiana e la Santa sede secondo i
> principi stabiliti dal Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, e
> successive modificazioni, e per ciò che attiene le altre confessioni religiose
> sulle intese stipulate in attuazione dell’articolo 8 della Costituzione.

>
>     2. Le norme di cui al comma precedente non devono comportare oneri a carico
> dello Stato.
>     3. La legge 1º giugno 1961, n. 512, è abrogata. In attesa dell’entrata in
> vigore delle disposizioni di cui all’articolo 2 della presente legge, restano
> in vigore le disposizioni concernenti lo stato giuridico, il trattamento
> economico e previdenziale degli ecclesiastici nominati prima della data di
> entrata in vigore della presente legge.

>
> Art. 2.
>
>     1. Sulla base delle intese di cui all’articolo 1, il Governo è delegato ad
> emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della relativa legge di
> ratifica uno o più decreti legislativi al fine di regolare e definire il
> servizio dell’assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, nel rispetto
> dei seguenti principi e criteri direttivi:

>
>         a) prevedere la definizione di un regime transitorio che definisca, nel
> termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, un
> graduale passaggio dai ruoli dei cappellani militari in servizio permanente e
> della loro struttura dirigente, ad un apposito ruolo ad esaurimento presso la
> Presidenza del Consiglio dei ministri, per il personale in attività alla data
> dell’entrata in vigore della presente legge;

>
>         b) prevedere forme di protezione, garantendo i diritti acquisiti, per i
> cappellani militari in congedo e in congedo assoluto, al momento dell’entrata
> in vigore della presente legge;
>         c) prevedere una nuova destinazione delle risorse rese disponibili
> dall’abrogazione della legge 1º giugno 1961, n. 512, finalizzandole ad
> iniziative in favore della pace, al sostegno delle associazioni onlus che
> operano nel campo della pace e della lotta alla povertà nel mondo;
>         d) prevedere che agli oneri per l’applicazione delle norme di cui alle
> lettere a) e b) si faccia fronte utilizzando quota parte del Fondo per il
> sostentamento del clero.

>
>     2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le
> risorse di cui al comma 1. I decreti sono emanati dopo aver ricevuto il parere
> favorevole delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro
> 45 giorni dalla data di trasmissione degli schemi relativi.

>
> ----------------------------------------------
>
> Scrive "maanu@???" <maanu@???>:
>
> > mi associo e inizio a cercare anch'io
> > sono protestant battista..nn prendismo neanche (giustamente) l'otto x 10000 o
> > altre regalie e tutto si basa sulla separazione/chiesa stato..
> > da credente (di 1 altra religione)
> > inizio ad informarmi
> > manuela>
> > >
> > > Preso da una "fervente" curiosità ho cercato di chiarirmi le idee su quella
> > che
> > > considero una figura inutile all’interno delle Forze Armate. Oltre alle
> > forze
> > > armate stesse, ovviamente, mi riferisco alla figura dei "cappellani
> > militari"!
> > > Chi sono costoro? Da chi dipendono? Dipendono al Vaticano come ogni prete?
> > > Perche elargiscono benedizioni dalla banchina del porto da cui parte la
> > piu’
> > > minuscola delle corvette?
> > >
> > > Quindi, da profano, ho cominciato a sfogliare il testo della legge n. 512
> > (1°
> > > giugno 1961) che regolamenta "Statuto Giuridico, avanzamento e trattamento
> > > economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze Armate dello
> > > Stato". In particolare mi ha colpito l’Art. 1 di questa legge perche ho
> > letto
> > > che:
> > >
> > > "Il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato,
> > istituito
> > > per integrare, secondo i principi della religione cattolica, la formazione
> > > spirituale delle Forze Armate stesse, è disimpegnato da sacerdoti cattolici
> > in
> > > qualità di cappellani militari" (Art.1 - Titolo I - Stato giuridico – Parte
> > I
> > > sulle "Disposizioni Preliminari").
> > >
> > > Quindi è già un'assistenza spirituale basata sui solo "principi della
> > religione
> > > cattolica"!
> > >
> > > Andando avanti a sfogliare la medesima legge sono riuscito a rispondere
> > anche ad
> > > un altro quesito che mi ero posto, e cioè: Chi paga questi cappellani
> > militari
> > > con facoltà di benedire la più fornita delle portaerei, o le sue bombette
> > > varie, all’andata e casse-da-morto-color-tricolore al ritorno?
> > >
> > > Ho trovato risposta a questo (legittimo?) quesito nell'articolo 90 della
> > stesa
> > > legge. Quindi quoto la parte interessata all'onere:
> > >
> > > "L'onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza
> > all'Ordinario
> > > militare, al Vicario generale e agli ispettori, è a carico
> > dell'Amministrazione
> > > della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento
> > economico di
> > > attività è a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani
> > sono
> > > impiegati, quello di quiescenza è a carico dell'Amministrazione della
> > difesa."
> > > (Titolo III – Parte I sulle "Disposizioni Generali")
> > >
> > > Concludendo, se ho capito bene, l'assistente spirituale (tutto l'ordinario
> > > militare) che lavora, "secondo i principi [esclusivisti N.d.A.] della
> > religione
> > > cattolica", presso le Forze armate dello Stato è a spese
> > dell'Amministrazione
> > > della Difesa dello Stato stesso.
> > >
> > > Quest'ultimo Stato però riconosce la libertà religiosa e l’indipendenza tra
> > > chiesa cattolica e la costituzione. In particolare, mi riferisco alla
> > > Costituzione della Repubblica Italiana dove recita: "Lo Stato e la Chiesa
> > > cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani"
> > (Art.7)
> > >
> > > Non è una contraddizione (giuridica?) che uno stato costituzionalmente
> > riconosca
> > > la piu’ che legittima "indipendenza e sovranità" nei confronti della chiesa
> > > cattolica e poi, allo stesso tempo, lo Stato (per mezzo della Difesa) deve
> > > mantene ("l’onere"!) di una sola confessione religiosa all’interno delle
> > > proprie Forze armate?
> > >
> > > Da non credente (forse, da piccino, mi sono fatto abbindolare solo dalle
> > mitiche
> > > scimmie di mare!) mi chiedo... cosa si potrà mai fare per riuscire a non
> > pagare
> > > più neanche un cappellano militare? Ci sarà una strada?
> > > Nella finanziaria questo "onere" compare? A quanto ammonta?
> > >
> > > Cordialmente,
> > > Edoardo Magnone
> > >
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