cara manuela, sono stato informato che esiste gia' un disegno di legge...lo
allego per conoscenza.
edoardo magnone
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Legislatura 15º - Disegno di legge NLegislatura 15º - Disegno di legge N.
1396Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1396
SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N. 1396
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa dei senatori SILVESTRI, DONATI, PALERMI e RIPAMONTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2007
Disciplina dellassistenza spirituale alle Forze armate
e abolizione della figura dei cappellani militari
Onorevoli Senatori. I temi della pace e della guerra coinvolgono un numero
sempre più grande di coscienze in un dibattito civile, politico e sociale di
grande respiro. Molte le angolature scelte per affrontare un tema così vasto e
coinvolgente come la pace dai più disparati soggetti. Tra questi lassociazione
cattolica Pax Christi ha posto con sempre maggior forza il tema dei cappellani
militari. Un tema che ha visto coinvolto nel dibattito anche il Pontefice
Benedetto XVI, col suo discorso al «V convegno degli ordinariati militari»
svolto nella Sala Clementina il 26 ottobre scorso.
Pax Christi già da tempo ha sollevato la questione dei cappellani militari.
A Barbiana il 26 giugno 1997, in occasione del trentesimo anniversario della
morte di don Lorenzo Milani, lassociazione cattolica rilanciava il dibattito
non per togliere valore al servizio di assistenza spirituale alle forze armate,
ma per rendere i cappellani militari più liberi, senza privilegi e senza
stellette. Le stesse argomentazioni di allora assumono ancor più valore oggi
alla luce dei cambiamenti già intervenuti, come labolizione della leva
obbligatoria, la professionalizzazione dellesercito composto da volontari, il
coinvolgimento dei soldati italiani in vari territori di guerra, i nuovi e
sempre più micidiali sistemi darma utilizzati e in fase di studio.
Perché non scegliere anche per i cappellani nellesercito un ruolo di
presenza sul modello della Polizia di Stato o degli istituti penitenziari, dove
i cappellani non sono inquadrati nella struttura? Insomma, un ministero di
accompagnamento spirituale ma libero dalle stellette, libero dal lauto
stipendio e dai privilegi dovuti al fatto che si è parte di una gerarchia
militare. Un ordinario militare con il grado di generale forse è un po troppo!
Sarebbe come equiparare ai più alti gradi dirigenziali della Polizia di Stato o
ai direttori delle carceri o ai primari degli ospedali i preti che offrono in
quelle strutture pubbliche un servizio di assistenza spirituale, ora svolto
peraltro senza oneri per lo Stato. «Perché allora non tornare ad essere preti
come gli altri, inseriti in una diocesi come le altre? Perché affidare la cura
pastorale dei militari alla parrocchia nel cui territorio sorge la caserma?»,
si domanda retoricamente Pax Christi.
Nella storia la figura del cappellano militare non sempre è stata inquadrata
militarmente, tanto meno comè oggi con legge dello Stato italiano, equiparato
di rango addirittura ai più alti gradi di ufficiali. Alla nascita dello Stato
unitario nel 1878 fu completamente eliminata la funzione dei cappellani
militari; nel 1922 il loro servizio fu di nuovo soppresso, tranne quello per la
raccolta delle salme dei caduti in guerra e la sistemazione dei cimiteri di
guerra affidati a poche unità di cappellani militari. Con un successivo
provvedimento legislativo fu istituito un contingente permanente di cappellani
militari in tempo di pace, circoscrivendone la presenza religiosa a ospedali e
carceri militari con il divieto della presenza nelle caserme. Anche nelle
formazioni partigiane, sacerdoti cattolici prestarono la loro opera di
assistenza spirituale, come attività volontaria priva di configurazione
giuridica.
Con lentrata in vigore della Costituzione e del suo articolo 7, i rapporti
tra Stato e Santa Sede vengono regolati attraverso accordi che prevedono
procedimenti di revisione bilaterale senza necessità di revisioni
costituzionali. È questo il caso dellaccordo tra la Repubblica italiana e la
Santa sede del 18 febbraio 1984 che, tra laltro allarticolo 11 stabilisce:
«La Repubblica italiana assicura che lappartenenza alle forze armate, alla
polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o
di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non
possano dar luogo ad alcun impedimento nellesercizio della libertà religiosa e
nelladempimento delle pratiche di culto dei cattolici».
Sulla base dellaccordo, dal maggio 1985 a tuttoggi sono state prodotte
tredici intese attuative dellAccordo stesso: una legge e un decreto del
Presidente della Repubblica sul tema della riforma degli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero; uno scambio di note
volte alla definizione di nomine ecclesiastiche; un decreto del Presidente
della Repubblica relativo alle feste religiose; sette relativi allinsegnamento
della religione cattolica; uno relativo allassistenza spirituale al personale
cattolico della Polizia di Stato e infine uno relativo ai beni culturali.
È tempo ormai in una società in grande movimento, nel pieno di unepoca
contrassegnata da profonde trasformazioni sociali, immense trasmigrazioni di
umanità dal sud al nord del mondo, con tutto un portato relativo al
rimescolamento di culture, costumi, religioni ed inevitabili tensioni che
contagiano tutti i settori della società civile, di offrire risposte sempre più
aderenti alle esigenze delle nuove realtà che ci troviamo a vivere. Ed è proprio
questo il fine del presente disegno di legge che intende disciplinare,
innovandolo e allargandolo, il concetto stesso di assistenza spirituale alle
Forze armate dello Stato arricchendolo del contributo delle confessioni
religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati secondo i principi
dellarticolo 8 della Costituzione.
Il disegno di legge si compone di due articoli. Con il primo si definisce il
servizio di assistenza spirituale alle Forze armate assicurandolo e
disciplinandolo secondo i principi costituzionali. Le norme relative alle
intese e agli accordi bilaterali non devono comportare oneri a carico dello
Stato italiano, similmente a come già oggi avviene negli ambiti della Polizia
di Stato, degli agenti penitenziari e per lassistenza spirituale prodigata
negli ospedali e nei luoghi di cura. La legge 1º giugno 1961, n. 512, viene
abrogata, prevedendo norme di salvaguardia per gli ecclesiastici già nominati
secondo le norme in vigore.
Larticolo 2 è una delega al Governo al fine di regolare, in tempi certi,
attraverso norme transitorie i rapporti giuridici, i trattamenti economici e
previdenziali del personale dellordinariato militare, garantendone i diritti
quesiti e le forme di protezione previste dallordinamento italiano,
utilizzando a tali fini quota parte del Fondo per il sostentamento del clero.
Le risorse rese disponibili dallabrogazione della legge n. 512 del 1961
andranno finalizzate ad iniziative in favore della pace e al sostegno delle
associazioni onlus che operano nel campo della pace e della lotta alla povertà
nel mondo, attraverso lemanazione di atti amministrativi che entreranno in
vigore se approvati con il parere favorevole dei due terzi dei componenti delle
Commissioni parlamentari competenti.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il servizio dellassistenza spirituale alle Forze armate dello Stato,
istituito per integrare la formazione spirituale delle Forze armate stesse è
assicurato e disciplinato da norme basate, per ciò che attiene la religione
cattolica sulle intese tra la Repubblica italiana e la Santa sede secondo i
principi stabiliti dal Concordato lateranense dell11 febbraio 1929, e
successive modificazioni, e per ciò che attiene le altre confessioni religiose
sulle intese stipulate in attuazione dellarticolo 8 della Costituzione.
2. Le norme di cui al comma precedente non devono comportare oneri a carico
dello Stato.
3. La legge 1º giugno 1961, n. 512, è abrogata. In attesa dellentrata in
vigore delle disposizioni di cui allarticolo 2 della presente legge, restano
in vigore le disposizioni concernenti lo stato giuridico, il trattamento
economico e previdenziale degli ecclesiastici nominati prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. Sulla base delle intese di cui allarticolo 1, il Governo è delegato ad
emanare entro centottanta giorni dallentrata in vigore della relativa legge di
ratifica uno o più decreti legislativi al fine di regolare e definire il
servizio dellassistenza spirituale alle Forze armate dello Stato, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la definizione di un regime transitorio che definisca, nel
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, un
graduale passaggio dai ruoli dei cappellani militari in servizio permanente e
della loro struttura dirigente, ad un apposito ruolo ad esaurimento presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, per il personale in attività alla data
dellentrata in vigore della presente legge;
b) prevedere forme di protezione, garantendo i diritti acquisiti, per i
cappellani militari in congedo e in congedo assoluto, al momento dellentrata
in vigore della presente legge;
c) prevedere una nuova destinazione delle risorse rese disponibili
dallabrogazione della legge 1º giugno 1961, n. 512, finalizzandole ad
iniziative in favore della pace, al sostegno delle associazioni onlus che
operano nel campo della pace e della lotta alla povertà nel mondo;
d) prevedere che agli oneri per lapplicazione delle norme di cui alle
lettere a) e b) si faccia fronte utilizzando quota parte del Fondo per il
sostentamento del clero.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le
risorse di cui al comma 1. I decreti sono emanati dopo aver ricevuto il parere
favorevole delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro
45 giorni dalla data di trasmissione degli schemi relativi.
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Scrive "maanu@???" <maanu@???>:
> mi associo e inizio a cercare anch'io
> sono protestant battista..nn prendismo neanche (giustamente) l'otto x 10000 o
> altre regalie e tutto si basa sulla separazione/chiesa stato..
> da credente (di 1 altra religione)
> inizio ad informarmi
> manuela>
> >
> > Preso da una "fervente" curiosità ho cercato di chiarirmi le idee su quella
> che
> > considero una figura inutile allinterno delle Forze Armate. Oltre alle
> forze
> > armate stesse, ovviamente, mi riferisco alla figura dei "cappellani
> militari"!
> > Chi sono costoro? Da chi dipendono? Dipendono al Vaticano come ogni prete?
> > Perche elargiscono benedizioni dalla banchina del porto da cui parte la
> piu
> > minuscola delle corvette?
> >
> > Quindi, da profano, ho cominciato a sfogliare il testo della legge n. 512
> (1°
> > giugno 1961) che regolamenta "Statuto Giuridico, avanzamento e trattamento
> > economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze Armate dello
> > Stato". In particolare mi ha colpito lArt. 1 di questa legge perche ho
> letto
> > che:
> >
> > "Il servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato,
> istituito
> > per integrare, secondo i principi della religione cattolica, la formazione
> > spirituale delle Forze Armate stesse, è disimpegnato da sacerdoti cattolici
> in
> > qualità di cappellani militari" (Art.1 - Titolo I - Stato giuridico Parte
> I
> > sulle "Disposizioni Preliminari").
> >
> > Quindi è già un'assistenza spirituale basata sui solo "principi della
> religione
> > cattolica"!
> >
> > Andando avanti a sfogliare la medesima legge sono riuscito a rispondere
> anche ad
> > un altro quesito che mi ero posto, e cioè: Chi paga questi cappellani
> militari
> > con facoltà di benedire la più fornita delle portaerei, o le sue bombette
> > varie, allandata e casse-da-morto-color-tricolore al ritorno?
> >
> > Ho trovato risposta a questo (legittimo?) quesito nell'articolo 90 della
> stesa
> > legge. Quindi quoto la parte interessata all'onere:
> >
> > "L'onere per il trattamento economico di attività e di quiescenza
> all'Ordinario
> > militare, al Vicario generale e agli ispettori, è a carico
> dell'Amministrazione
> > della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento
> economico di
> > attività è a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani
> sono
> > impiegati, quello di quiescenza è a carico dell'Amministrazione della
> difesa."
> > (Titolo III Parte I sulle "Disposizioni Generali")
> >
> > Concludendo, se ho capito bene, l'assistente spirituale (tutto l'ordinario
> > militare) che lavora, "secondo i principi [esclusivisti N.d.A.] della
> religione
> > cattolica", presso le Forze armate dello Stato è a spese
> dell'Amministrazione
> > della Difesa dello Stato stesso.
> >
> > Quest'ultimo Stato però riconosce la libertà religiosa e lindipendenza tra
> > chiesa cattolica e la costituzione. In particolare, mi riferisco alla
> > Costituzione della Repubblica Italiana dove recita: "Lo Stato e la Chiesa
> > cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani"
> (Art.7)
> >
> > Non è una contraddizione (giuridica?) che uno stato costituzionalmente
> riconosca
> > la piu che legittima "indipendenza e sovranità" nei confronti della chiesa
> > cattolica e poi, allo stesso tempo, lo Stato (per mezzo della Difesa) deve
> > mantene ("lonere"!) di una sola confessione religiosa allinterno delle
> > proprie Forze armate?
> >
> > Da non credente (forse, da piccino, mi sono fatto abbindolare solo dalle
> mitiche
> > scimmie di mare!) mi chiedo... cosa si potrà mai fare per riuscire a non
> pagare
> > più neanche un cappellano militare? Ci sarà una strada?
> > Nella finanziaria questo "onere" compare? A quanto ammonta?
> >
> > Cordialmente,
> > Edoardo Magnone
> >
> > Moderiamoci: no html, risposte private in privato: il reply e' alla lista,
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