[Hackmeeting] Le tre censure italiane (was Nuovo Videogame: …

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Autor: MgpF
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Para: hackmeeting
Temas antigos: Re: [Hackmeeting] Nuovo Videogame: "Operazione Pretofilia"
Asunto: [Hackmeeting] Le tre censure italiane (was Nuovo Videogame: "Operazione Pretofilia")
Claudio wrote:
> a quanto ho capito:
> censura normale -> siti gioco d'azzardo -> script del mix
> censura gentiloni -> siti pedo -> notifica allo sbirrame della richiesta
> di accesso da parte dell'ip XYZ -> tecnologia che non conosco


Mmmm. nì... Per fare il cagapuntini:

La Censura AAMS è decretata dalla Finanziaria 2006, e quindi primo caso
di CENSURA da parte del GOVERNO, non del Parlamento. Viene introdotta
dall'Azienda dei Monomopi di Stato per contrastare il gioco d'azardo
oltrefrontiera che non paga il dazio (scusate, intendevo dire le
concessioni). un po' come se per andare a giocare al Casinò a Lugano
dovessi pagare qualcosa...
Comunque per essere precisi e se volete recuperarla in giro Finanziaria
2006, Capo III (Disposizioni in materia di accertamento e contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale) art. 29 comma 5.

Lista da implementare pubblica
    -> provider scarica pubblicamente e implementa lista
        -> Blocco a livello del DNS


Ovviamente OpenDNS è mio amico.

Censura PEDO (Volgarmente detto Decreto Gentiloni, viene pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 29 Gennaio 2007) stabilisce DUE livelli di blocco
differenti, che per comodità chiamerò PEDO1 e PEDO 2

PEDO 1: Lista PRIVATA emanata dal CENTRO[1]
    -> provider riceve tramite canali fidati la lista
        -> Blocco a livello DNS come AAMS


In aggiunta a questa abbiamo

PEDO 2: Lista PRIVATA emanata dal CENTRO[1]
    -> provider riceve tramite canali fidati la lista
        -> Blocco a LIVELLO DI IP degli IP indicati


Il blocco a livello IP è piuttosto recente se si pensa che l'Art 8,
comma 1 sottocomma a e b recitano che:

> a) entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
> Repubblica italiana del presente decreto, gli strumenti di filtraggio
> necessari ad inibire l?accesso ai siti identificati mediante il nome a
> dominio così come previsto dall?articolo 4;


> b) entro 150 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
> Repubblica italiana del presente decreto, gli strumenti di filtraggio
> necessari ad inibire l?accesso ai siti identificati anche mediante
> l?indirizzo IP così come previsto dall?articolo 4.


Oltretutto il cosiddetto Decreto Gentiloni appioppa al fantomatico
Centro una serie di poteri a dir poco inquietanti, tra cui il controllo
delle transazioni finanziarie di persone arbitrarie...

Inoltre i blocchi devono garantire che (Art. 5, comma 5, sottocomma c)

> c) escludere che i fornitori di connettività alla rete Internet siano
> autorizzati, ai fini del presente decreto e salvo i casi espressamente
> previsti dalle leggi vigenti, al trattamento dei dati relativi agli
> accessi effettuati dai singoli utenti.


In altre parole non è vero che i tentativi di accesso alle risorse
bloccate siano anonimi e che i provider non possano loggarli, è
solamente vero che debbono essere preventivamente autorizzati.

Se questo non vi ha fatto abbastanza girare i maròni, offro un'altra
importante perla di saggezza che colgo sempre l'occasione di citare:
quella della Legge 6 febbraio 2006, n. 38, Decreto Prestigiacomo che
istituisce il reato di PedoPornografia Virtuale come da:

"Art. 600-quater.1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni [...] si
applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini
virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o
parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo.?

That's all folks ed era di queste cose che mi sarebbe piaciuto parlare
ad HM, magari sottolineando altre chicche che hanno a che fare con una
Censura di regime che ci porta dritti dritti ai livelli della Libertà di
Stampa dell'Angola...
Che ne dite?

My 2 cents.

M.


[1] Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia istituito
ai sensi dell?art. 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, come
modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38.

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