Autore: Nicola A. Grossi Data: To: hackmeeting Oggetto: Re: [Hackmeeting] copyzero e questione creative commons
Nicola A. Grossi ha scritto:
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>Ma, come ho detto, anche alla firma debole (se il soggetto è stato
>identificato) può essere riconosciuto valore probatorio.
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A scanso di equivoci riposto le due norme del Codice
dell'amministrazione digitale.
Sia la firma debole che quella qualificata hanno valore probatorio,
benché su due piani diversi.
Questa è la norma che riguarda la firma digitale qualificata (firma forte):
"Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un
altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile (art. 21 comma 2 Codice
dell'amministrazione digitale) ".
Questa norma riguarda invece la firma debole (PGP):
"Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul
piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e
immodificabilità (art. 21 comma 1 Codice dell'amministrazione digitale)".
Chiariamo.
Nel caso della firma forte opera una presunzione legale di validità.
La firma è valida fa piena prova fino a querela di falso: come la firma
olografa.
Nel secondo caso, invece, la validità della firma viene rilevata dal
giudice in base al suo potere discrezionale
e sulla scorta di alcuni parametri.