[NuovoLab] espulsioni da Lampedusa verso la Libia

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著者: Edoardo Magnone
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To: forumgenova
題目: [NuovoLab] espulsioni da Lampedusa verso la Libia


Dichiarati ricevibili dalla Corte europea i ricorsi per le espulsioni da
Lampedusa verso la Libia

Con una decisione dell’11 maggio 2006, comunicata alle parti in data 22 maggio
2006, la Terza Sezione della Corte europea dei diritti umani ha dichiarato
parzialmente ricevibili quattro ricorsi (n. 10171/05, n. 10601/05, n. 17165/05
e n. 11593/05) presentati da un gruppo di 87 stranieri sbarcati nel marzo 2005
a Lampedusa, i quali sono stati detenuti per diverse settimane nel centro di
permanenza temporanea dell’isola o in altri centri e, successivamente, quasi
tutti espulsi verso la Libia da cui si erano imbarcati.

In particolare, la Corte ha ritenuto non manifestamente infondate e, quindi,
meritevoli di un esame più approfondito nel merito le seguenti doglianze:

- violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di tortura e di trattamenti inumani o
degradanti) per essere stati i ricorrenti espulsi verso uno Stato (la Libia)
ove vi era il rischio reale che essi potessero essere sottoposti a trattamenti
inumani o degradanti ovvero da lì espulsi verso i rispettivi Stati di origine
senza adeguate garanzie (non avendo la Libia ratificato la Convenzione di
Ginevra sullo status dei rifugiati);

- violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU (divieto di espulsioni
collettive), in quanto l’espulsione è stata disposta senza valutare le singole
situazioni personali dei ricorrenti;

- violazione dell’art. 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo), per essere
stato impedito ai ricorrenti di entrare in contatto con degli avvocati al fine
di intraprendere la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato e
di impugnare l’eventuale decisione negativa, nonché al fine di contestare i
provvedimenti di espulsione nelle sedi giudiziarie;

- violazione dell’art. 34 CEDU (diritto all’esercizio effettivo del ricorso
individuale dinanzi alla Corte europea), per essere stati alcuni dei ricorrenti
espulsi nel periodo in cui la Corte aveva richiesto al Governo italiano delle
informazioni supplementari per decidere sulla loro domanda di sospensiva in via
cautelare dei provvedimenti di espulsione (art. 39 del Regolamento di procedura
della Corte).

Tali doglianze sono state tutte dichiarate ricevibili, con assegnazione alle
parti di un termine per la formulazione di osservazioni aggiuntive su alcuni
aspetti specifici della vicenda.

Le stesse doglianze sono state, invece, dichiarate irricevibili nei confronti di
13 ricorrenti i quali sono stati rilasciati dai centri di permanenza temporanea
per superamento del termine massimo di trattenimento presso gli stessi, nonché
nei confronti di 2 ricorrenti che nel frattempo hanno fatto perdere le proprie
tracce. La Corte ha, infatti, ritenuto che costoro non possano più pretendersi
vittime delle suddette violazioni.

http://unionedirittiumani.it/