Re: [Cm-milano] + KIT PISTE CICLABILI

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Aihe: Re: [Cm-milano] + KIT PISTE CICLABILI
iside casu wrote:
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> Chiunque volesse mettere la testa (e le mani) sulle questioni
> organizzative per la presentazione
> a "Fa la cosa giusta" del KIT x PISTE-CICLABILI-PERSONALIZZATE (stencil,
> vernice etc...)


non sono sicura di riuscire a venire. Dunque metto qui tutti i testi che
avevo raccolto per la parte: Burocrazie, leggi e multe
non è bella: in pratica non si può fare molto, dunque a fatto nel
momento giusto e rivendicato

A luglio la commissione Giustizia del Senato ha approvato all'unanimità
il disegno di legge sull'art. 639 del Codice penale presentato dal
senatore Riccardo De Corato (An), nonché vice sindaco di Milano, che
prevede pene e sanzioni per quanti deturpano beni pubblici e privati. Il
testo prevede una sanzione aggravata se il deturpamento riguarda cose di
interesse storico, artistico o ambientale ovunque siano ubicate o su
immobili compresi nel perimetro dei centri storici. In questo caso si
procederà d'ufficio ed è prevista la reclusione da tre mesi a due anni e
la multa da 774 a 2.582 euro. In ogni caso con la sentenza di condanna è
ordinato il ripristino dello stato dei luoghi: se l'autore del reato
provvederà alla riparazione del danno gli verrà applicata solo la pena
pecuniaria.


Art. 639 Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta
cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a lire duecentomila.
Art. 635 Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della
persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
lire seicentomila.
La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede
d'ufficio, se il fatto e' commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in
occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti
preveduti dagli artt. 330, 331 e 333 (1);
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un
culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
4) sopra opere destinate all'irrigazione;
5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi,
selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
(1) Con sentenza n. 119 del 6 luglio 1970 la Corte cost. ha dichiarato
l'illegittimita' del secondo comma di questo articolo nella parte in cui
prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilita'
d'ufficio il fatto che il reato sia commesso da lavoratori in occasione
di sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.

variazione de corato
Le sanzioni contemplate consistono
nella pena della reclusione fino a tre mesi,
nella sanzione pecuniaria da 200 a 500
euro e nell’adempimento, a carico di chi
deturpa o imbratta con scritte e graffiti,
dell’obbligo di ripristino e ripulitura dei
luoghi.


ART. 639. – (Deturpamento e imbrattamento
di cose altrui). – Chiunque, fuori
dei casi previsti dall’articolo 635, deturpa
o imbratta con scritte e segnaletica varia
i muri pubblici e privati, le attrezzature
per il tempo libero, le panchine, i plessi
monumentali, i contenitori di igiene pubblica,
i porta rifiuti ed in genere le cose
mobili o immobili altrui e` punito con
la reclusione fino a tre mesi, con la multa
da 200 a 500 euro e con la condanna al
ripristino e alla ripulitura dei luoghi, nel
termine fissato in relazione all’entita` delle
opere da eseguire ed allo stato dei luoghi.
Si procede d’ufficio.
Se il fatto e` commesso su cose di
interesse storico o artistico ovvero su immobili
compresi nel perimetro dei centri
storici o su immobili di recente ristrutturazione,
si applica la reclusione fino a un
anno o la multa fino a 2.000 euro. Si
procede d’ufficio ».

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Atti vietati
Nuovo codice della strada
Art. 15

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti
che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la
piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la
circolazione;


b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale
ed ogni altro manufatto ad essa attinente;


c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle
relative opere di raccolta e di scarico;


d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti;


e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;


f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;


g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei
veicoli provenienti da accessi e diramazioni;


h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette
materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di
qualunque natura;


i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.

2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e
g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 35 a euro 143.

3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e),
f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 21 a euro 85.

4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI (66).