Re: (L) un'ottima notizia

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Autore: dario
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To: autoprod - muzak - no-copyright - etc.
Oggetto: Re: (L) un'ottima notizia
Invece dal sito del corriere della sera Ottime notizie

Cassazione su download: avvocato, "Siae sbaglia"
TORINO - L'avvocato dei ragazzi di Torino che scambiavano file
coperti da copyright, ma senza fine di lucro, e quindi 'scagionati'
dalla Cassazione - Carlo Blengino - risponde alle accuse giunte da
chi e' posto a tutela dei diritti d'autore, e spiega: "La Siae e le
altre associazioni di categoria dei produttori fonografici hanno dato
informazioni non corrette e parziali'' sulla sentenza della
Cassazione in materia di downloading (cioe' sulla possibilita' di
scaricare brani musicali e film da internet). Per il legale l'attuale
normativa ''sanziona penalmente solo il download a fini di lucro''.
Mentre e' doveroso ricordare che esiste "un diritto
costituzionalmente garantito alla diffusione e fruizione delle opere
dell' ingegno e della cultura, come piu' volte ribadito dalla Corte
Costituzionale e dai trattati internazionali''. (Agr)


Il giorno 23/gen/07, alle ore 10:31, monacoobbediente@???
ha scritto:

> L'impressione che ho è che la sentenza gravita intorno a diversi
> punti:
>
> - La cassazione ha stabilito che i due ragazzi non possono essere
> accusati di duplicazione. Questo perchè la duplicazione la fa
> materialmente chi scarica dal server.
> - La discussione poi si è incentrata sulla differenza tra "fine di
> lucro" e "scopo di profitto". Mi è sembrato di caver capito che
> fino al decreto Urbani lo "scopo di profitto" non era sanzionato e
> sanzionabile, tantevvero che la cassazione afferma che i giudici
> hanno erroneamente ricondotto il comportamento dei ragazzi al "fine
> di lucro". Così non è, perchè aver aperto un server ftp non ha
> portato vantaggi economici tangibili, dato che la condivisione dei
> file era totalmente gratuita.
>
> In conclusione, la Cassazione, avendo stabilito che in questo caso
> non sussistono "duplicazione" e "fine di lucro", ha preso atto che,
> al tempo, non esisteva una legislazione adatta.
> *
> Questa sentenza non è un precedente, semplicemente perchè la
> legislazione è cambiata -vedi decreto Urbani-.
> *In Italia le leggi non possono essere retro-attive, quindi gli
> imputati devono essere giudicati in base alle leggi vigenti
> all'epoca; anche il fatto deve costituire reato in basi alle leggi
> del momento, per questo la cassazione punta sulla differenza tra
> "fine di lucro" e "scopo di* *profitto".
>
> Sper di non essere stato pedante :), ma in questi giorni si è fatta
> una grande confusione -sopra e sotto il cielo....-
>
> Questo è il link della sentenza:     http://www.diritto-in-rete.com/ 
> sentenza.asp?id=331

>
> Saluti,
> Il Monaco Obbediente
>
> _______________________________________________
> Left mailing list
> Left@???
> https://www5.autistici.org/mailman/listinfo/left